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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 10 giugno 2021

Cassazione n. 35170/2021

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 1029-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA],11, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (studio Gagliardi) ; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1159/2019 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 20/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/06/2021 dalla [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che: -il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Catania che si è pronunciata in parziale accoglimento del gravame principale proposto da [OSCURATO:PERSONA] e ha respinto il di lui gravame incidentale avverso la sentenza del Tribunale di Siracusa dichiarativa della cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda di rivendica articolata dall'attore Caruso, condannava la Liotta al pagamento di euro 29.100,00, oltre rivalutazione ed interessi, a titolo di risarcimento dei danni da occupazione sine titulo e dell'importo di euro 6.773,00 ai sensi dell'art. 96, comma 3, cod. proc. civ.; -la corte d'appello ha ridotto la somma complessiva dovuta al Caruso per l'illecita occupazione, disattendendo l'impugnazione incidentale dello stesso sull'importo mensile richiesto in euro 2000,00 in luogo di quello equitativamente determinato dal primo giudice in euro 300,00 mensili e ha revocato il capo relativo alla condanna dell'appellante per responsabilità aggravata ex art.96 cod.proc.civ.; -la cassazione della sentenza d'appello è chiesta con ricorso affidato ad un unico motivo, cui resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]; considerato che: -con l'unico motivo di ricorso si deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n.3, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 114,115 e 116 cod.proc.civ. in relazione all'errata valutazione delle prove sul valore locativo dell'immobile; -secondo il ricorrente sia il giudice di primo grado che la corte d'appello hanno errato nella determinazione del valore locative dell'immobile, che sarebbe di gran lunga superiore alla somma fissata di euro 300,00, determinata secondo equità, poiché -il parametro riferito al piccolo centro della provincia di [OSCURATO:PERSONA]. 2020 n. 01029 sez.

M2 - ud. 10-06-2021 -2- è contraria al fatto notorio che l'immobile si trova a Noto, che non è un piccolo centro qualsiasi ma una città conosciuta a livello internazionale come capitale del barocco e inserita fra i siti UNESCO; -la censura è inammissibile; -la corte d'appello ha dichiarato l'inammissibilità della censura posta a fondamento del primo motivo dell'appello incidentale evidenziando come l'appellante nel fare essenzialmente riferimento a un importo mensile convenuto tra le parti 5i mediante accordi precontrattuali e poi confluiti nel successivo contratto di locazione mai sottoscritto dalla Liotta di euro 2000,00" non si confronta specificamente ed adeguatamente con la ratio decidendi del primo giudice , la cui liquidazione si è imperniata sul valore locativo del bene equitativamente determinato in euro 300,00 mensili, avuto riguardo all'ubicazione dell'immobile in un piccolo centro della provincia di Siracusa, limitandosi a ribadire la correttezza del diverso importo; - a fronte di tale argomentazione il ricorrente richiama i in aggiunta alle soprariferite allegazioni, un preliminare stipulato con il promissario acquirente Passarello per euro 650.000,00 e ricorda la ctu richiesta nei gradi di merito per concludere che la corte d'appello non aveva proceduto alla valutazione delle risultanza probatorie; -ciò posto, osserva il collegio che anche nel presente ricorso non viene attinta la ratio decidendi fondata sull'argomentata utilizzazione del parametro equitativo ai fini della decisione, il quale può essere sindacato in cassazione o per error in procedendo, in quanto criterio di giudizio inutilizzabile nella fattispecie ovvero per difetto motivazionale; Ric. 2020 n. 01029 sez.

M2 - ud. 10-06-2021 -3- -nel caso in esame non ricorre alcuna di queste ipotesi e, pertanto, la censura ex art.114 cod.proc. civ. è inammissibilmente formulata; -parimenti inammissibile è la censura fondata sugli articoli 115 e 116 cod. proc. civ. costituendo principio consolidato che per dedurre in cassazione la violazione dell'art. 115 cod.proc.civ., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art.116c.p.c. (cfr. Cass. sez.

Un. 20867/2020; Cass.16016/2021); -nel caso di specie(viene censurata la non ritenuta decisività delle prove allegate dal ricorrente in ordine alla determinazione del valore locativo , ma sul punto la corte d'appello ha espresso il suo motivato convincimento, incensurabile in questa sede nei termini articolati; -atteso l'esito sfavorevole del ricorso e, in applicazione del principio della soccombenza, il ricorrente va condannato alla rifusione delle spese di lite a favore della controricorrente nella misura liquidata in dispositivo; -sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.

Ric. 2020 n. 01029 sez.

M2 - ud. 10-06-2021 -4- P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente alla rifusione delle spese a favore della controricorrente e liquidate in euro 3500,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile-2 il 10 giug

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 1029-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA],11, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (studio Gagliardi) ; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1159/2019 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 20/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/06/2021 dalla [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che: -il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Catania che si è pronunciata in parziale accoglimento del gravame principale proposto da [OSCURATO:PERSONA] e ha respinto il di lui gravame incidentale avverso la sentenza del Tribunale di Siracusa dichiarativa della cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda di rivendica articolata dall'attore Caruso, condannava la Liotta al pagamento di euro 29.100,00, oltre rivalutazione ed interessi, a titolo di risarcimento dei danni da occupazione sine titulo e dell'importo di euro 6.773,00 ai sensi dell'art. 96, comma 3, cod. proc. civ.; -la corte d'appello ha ridotto la somma complessiva dovuta al Caruso per l'illecita occupazione, disattendendo l'impugnazione incidentale dello stesso sull'importo mensile richiesto in euro 2000,00 in luogo di quello equitativamente determinato dal primo giudice in euro 300,00 mensili e ha revocato il capo relativo alla condanna dell'appellante per responsabilità aggravata ex art.96 cod.proc.civ.; -la cassazione della sentenza d'appello è chiesta con ricorso affidato ad un unico motivo, cui resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]; considerato che: -con l'unico motivo di ricorso si deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n.3, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 114,115 e 116 cod.proc.civ. in relazione all'errata valutazione delle prove sul valore locativo dell'immobile; -secondo il ricorrente sia il giudice di primo grado che la corte d'appello hanno errato nella determinazione del valore locative dell'immobile, che sarebbe di gran lunga superiore alla somma fissata di euro 300,00, determinata secondo equità, poiché -il parametro riferito al piccolo centro della provincia di [OSCURATO:PERSONA]. 2020 n. 01029 sez. M2 - ud. 10-06-2021 -2- è contraria al fatto notorio che l'immobile si trova a Noto, che non è un piccolo centro qualsiasi ma una città conosciuta a livello internazionale come capitale del barocco e inserita fra i siti UNESCO; -la censura è inammissibile; -la corte d'appello ha dichiarato l'inammissibilità della censura posta a fondamento del primo motivo dell'appello incidentale evidenziando come l'appellante nel fare essenzialmente riferimento a un importo mensile convenuto tra le parti 5i mediante accordi precontrattuali e poi confluiti nel successivo contratto di locazione mai sottoscritto dalla Liotta di euro 2000,00" non si confronta specificamente ed adeguatamente con la ratio decidendi del primo giudice , la cui liquidazione si è imperniata sul valore locativo del bene equitativamente determinato in euro 300,00 mensili, avuto riguardo all'ubicazione dell'immobile in un piccolo centro della provincia di Siracusa, limitandosi a ribadire la correttezza del diverso importo; - a fronte di tale argomentazione il ricorrente richiama i in aggiunta alle soprariferite allegazioni, un preliminare stipulato con il promissario acquirente Passarello per euro 650.000,00 e ricorda la ctu richiesta nei gradi di merito per concludere che la corte d'appello non aveva proceduto alla valutazione delle risultanza probatorie; -ciò posto, osserva il collegio che anche nel presente ricorso non viene attinta la ratio decidendi fondata sull'argomentata utilizzazione del parametro equitativo ai fini della decisione, il quale può essere sindacato in cassazione o per error in procedendo, in quanto criterio di giudizio inutilizzabile nella fattispecie ovvero per difetto motivazionale; Ric. 2020 n. 01029 sez. M2 - ud. 10-06-2021 -3- -nel caso in esame non ricorre alcuna di queste ipotesi e, pertanto, la censura ex art.114 cod.proc. civ. è inammissibilmente formulata; -parimenti inammissibile è la censura fondata sugli articoli 115 e 116 cod. proc. civ. costituendo principio consolidato che per dedurre in cassazione la violazione dell'art. 115 cod.proc.civ., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art.116c.p.c. (cfr. Cass. sez. Un. 20867/2020; Cass.16016/2021); -nel caso di specie(viene censurata la non ritenuta decisività delle prove allegate dal ricorrente in ordine alla determinazione del valore locativo , ma sul punto la corte d'appello ha espresso il suo motivato convincimento, incensurabile in questa sede nei termini articolati; -atteso l'esito sfavorevole del ricorso e, in applicazione del principio della soccombenza, il ricorrente va condannato alla rifusione delle spese di lite a favore della controricorrente nella misura liquidata in dispositivo; -sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto. Ric. 2020 n. 01029 sez. M2 - ud. 10-06-2021 -4- P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente alla rifusione delle spese a favore della controricorrente e liquidate in euro 3500,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile-2 il 10 giug
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