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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 37524/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/03/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso, nella parte in cui contesta sia la responsabilità (seppure il punto sembra in contrasto con la rubrica che fa esclusivo riferimento a vizi afferenti l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.) che la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., risulta riproduttivo di motivi di censura già formulati in sede di gravame ed ai quali la Corte territoriale ha fornito completa e logica risposta là dove ha evidenziato la sussistenza del reato connesso all'allontanamento dall'abitazione senza idonea autorizzazione e la strumentale allegazione di motivi di salute per recarsi al pronto soccorso (ove non veniva riscontrato alcun valido motivo di salute), per poi disinvoltamente recarsi presso il bar sito in altro padiglione; valutazione complessiva che, in ragione della personalità del ricorrente gravato da numerosi precedenti penali dei quali uno specifico, ha fatto ritenere il fatto di non scarsa offensività; rilevato che anche il secondo ed il terzo motivo in ordine alla ritenuta recidiva, alla determinazione della pena ed alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche risultano riproduttivi di analoghe censure adeguatamente confutate dai Giudici di merito che hanno fatto preciso riferimento alle plurime condotte antigiuridiche poste in essere senza soluzione di continuità e la non palesata intenzione di modificare detto stile in quanto indifferente alle vicende giudiziarie, elementi parimenti valorizzati ai fini della pena con particolare riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/03/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso, nella parte in cui contesta sia la responsabilità (seppure il punto sembra in contrasto con la rubrica che fa esclusivo riferimento a vizi afferenti l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.) che la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., risulta riproduttivo di motivi di censura già formulati in sede di gravame ed ai quali la Corte territoriale ha fornito completa e logica risposta là dove ha evidenziato la sussistenza del reato connesso all'allontanamento dall'abitazione senza idonea autorizzazione e la strumentale allegazione di motivi di salute per recarsi al pronto soccorso (ove non veniva riscontrato alcun valido motivo di salute), per poi disinvoltamente recarsi presso il bar sito in altro padiglione; valutazione complessiva che, in ragione della personalità del ricorrente gravato da numerosi precedenti penali dei quali uno specifico, ha fatto ritenere il fatto di non scarsa offensività; rilevato che anche il secondo ed il terzo motivo in ordine alla ritenuta recidiva, alla determinazione della pena ed alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche risultano riproduttivi di analoghe censure adeguatamente confutate dai Giudici di merito che hanno fatto preciso riferimento alle plurime condotte antigiuridiche poste in essere senza soluzione di continuità e la non palesata intenzione di modificare detto stile in quanto indifferente alle vicende giudiziarie, elementi parimenti valorizzati ai fini della pena con particolare riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d
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