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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 04910/2023

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decisoria del 9 febbraio 2016 il Tribunale rigettava la domanda di risoluzione, considerando l'inadempimento di Parfer di scarsa importanza.

Ecoservizi proponeva appello, cui Parfer resisteva.

La Corte d'appello di Milano, con sentenza del 18 luglio 2019, rigettava il gravame.

Ecoservizi ha proposto ricorso, sulla base di due motivi, da cui si è difesa con controricorso Parfer.

Ecoservizi ha poi depositato memoria anche come costituzione in prosecuzione del ricorso dell'[OSCURATO:PERSONA] per essa nominato a seguito di sequestro disposto l'8 ottobre 2021 dal Gip del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA].

Considerato che:

1. Con il primo motivo del ricorso si denuncia, in relazione all'articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., errata e falsa applicazione e interpretazione degli articoli 1965, 1976 e 1321 c.c., nonché, in relazione all'articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c., nullità della sentenza per l'insussistenza di uno dei requisiti posti dall'articolo 132, secondo comma, n.4 c.p.c. per assoluta omissione delle ragioni di diritto che hanno condotto a qualificare novativa la transazione e quindi al rigetto della domanda di risoluzione, nonché motivazione contraddittoria per contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili.

La Corte d'appello ha qualificato la transazione come novativa, il che costituirebbe "eccesso di potere, violazione di legge, omessa motivazione circa un punto essenziale della controversia" e dunque illegittima la sentenza per avere "attribuito una volontà contrattuale e/o un significato ermeneutico alla transazione ... completamente diverso da quanto pattuito".

Osserva la ricorrente che "la transazione novativa non è un istituto giuridico codificato" ma si evince indirettamente dall'articolo 1796 c.c. - evidente lapsus calami in riferimento all'articolo 1976 c.c. -.

In forza di tale norma non può chiedersi la risoluzione della transazione per inadempimento se il rapporto preesistente è stato estinto per novazione ("salvo che il diritto alla risoluzione sia stato espressamente stipulato").

In tal modo la transazione innovativa si distinguerebbe "dalla transazione pura e semplice con cui le parti, con reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già iniziata o ne prevengono un'eventuale insorgenza".

Quando la corte ambrosiana ha qualificato novativa la transazione si sarebbe avvalsa "di due circostanze indirette mai entrate a far parte dei giudizi di primo e secondo grado", richiamando la propria sentenza n. 606/2016 relativa al giudizio avviato nel 2011 e poi impugnata in cassazione nonché l'esito di un giudizio sommario ex articolo 700 c.p.c. al Tribunale di Palmi.

Ma la corte territoriale non avrebbe potuto avere alcun "potere interpretativo o decisionale" su tali pronunce, l'unico "giudizio legittimo tra chiesto e pronunciato in cui si è discusso della qualificazione giuridica della transazione" essendo proprio quello di primo grado della presente causa, mentre negli altri due giudizi non vi sarebbe stato alcun contraddittorio sulla questione della novazione e nessuna parte avrebbe mai svolte "attività difensive circa la qualificazione giuridica da attribuire alla transazione" de qua, cosa avvenuta per la prima volta proponendo il ricorso ex articolo 702 bis c.p.c.

La sentenza qui impugnata richiama Cass. 4257/2017, per cui la transazione stipulata fra le parti in causa quanto al rapporto obbligatorio che ne è oggetto porta alla cessazione della materia del contendere "perché a detto negozio derivano obbligazioni oggettivamente diverse da quelle preesistenti"; tale arresto non sarebbe però pertinente perché la transazione qui in esame "tutto prevedeva tranne che la Ecoservizi avrebbe rinunciato al giudizio civile 59535/2011 ma semplicemente accettava di non portare l'eventuale Sentenza ad essa favorevole in esecuzione ai danni della sola Parfer in quanto avrebbe, la [OSCURATO:PERSONA], ottenuto il pagamento dei danni o da parte della [OSCURATO:PERSONA] o da parte della [OSCURATO:PERSONA] e che la Parfer avrebbe dovuto agevolare ciò"; sarebbe dunque rimasto immutato il diritto dell'attuale ricorrente a percepire il risarcimento dei danni, "giusta Ctu", che sarebbe derivato dal giudizio del 2011.

Producendo la transazione all'udienza di precisazione delle conclusioni del suddetto giudizio Parfer ne avrebbe "ottenuto l'estinzione vanificando completamente le aspettative risarcitorie" dì Ecoservizi, il che dimostrerebbe che il richiamo alla predetta giurisprudenza di legittimità sarebbe fuorviante.

La Corte d'appello, contraddicendo sé stessa, ha poi affermato che non sarebbe ostacolo nell'ordinanza appellata del tribunale milanese l'asserto - non motivato - per cui la transazione non sarebbe novativa e dunque "sarebbe astrattamente risolubile" in quanto ciò non sarebbe stato oggetto dell'appello, richiamando giurisprudenza che ad avviso della ricorrente sarebbe però contraria.

Sarebbe così "evidente l'assoluta parzialità della Corte di Appello di Milano" che al riguardo avrebbe "sposato in pieno le poche righe difensive versate con le memorie conclusionali" di controparte.

La corte territoriale, infine, qualifica novativa la transazione e dunque non suscettibile di risoluzione per inadempimento ex articolo 1976 c.c.

Al contrario, la transazione de qua non sarebbe novativa secondo gli ordinari canoni ermeneutici, le parti avendo considerato solo alcuni aspetti litigiosi "nel senso che su due punti vi sono state reciproche concessioni con estinzione della posizione" (a pagina 7 della transazione, punti nn. 1,2, 3 e 4); per la causa del 2011 "al contrario" l'attuale ricorrente aveva solo assunto l'impegno di non portare in esecuzione la sentenza che ne sarebbe derivata contro [OSCURATO:PERSONA] perché sarebbe stata risarcita da [OSCURATO:PERSONA] o da [OSCURATO:PERSONA].

Non 42? sarebbe novativa una scrittura in cui le parti si limitano a modificare alcuni aspetti del rapporto preesistente, che per il resto rimane immutato - restandone l'origine e la natura -, mentre nella transazione novativa le parti concorderebbero l'integrale estinzione del precedente rapporto, sostituito con l'accordo transattivo.

La distinzione si fonderebbe sulla compatibilità o meno dei precedenti vincoli giuridici con l'assetto di interessi raggiunto mediante la transazione.

Il motivo, dopo avere invocato anche opinioni dottrinali, conclude affermando che la "base principale dell'accordo" de quo era la causa risarcitoria del 2011 cui le parti avrebbero voluto fare alcune modifiche lasciando però il contenzioso, [OSCURATO:PERSONA] essendo esonerato dalla condanna per i danni soltanto se controparte avesse ottenuto diversamente il risarcimento; pertanto non sarebbe una novazione, nel nuovo accordo essendo "trasmigrato" il precedente rapporto con alcune precisazioni, il che non sarebbe mai stato contestato da Parfer.

2. Con il secondo motivo si denuncia violazione dell'articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c., violazione dell'articolo 1455 c.c. e mancata valorizzazione dell'inadempimento di Parfer "su aspetti rilevanti del suo comportamento".

Avrebbe errato la corte territoriale nel ritenere non grave l'inadempimento di Parfer, che sarebbe stato l'unico oggetto dell'appello, avendo il primo giudice qualificato semplice la transazione e quindi proponibile la domanda di risoluzione.

L'attuale ricorrente, nell'accettare la transazione, avrebbe ceduto "al proprio obbligo di pagamento" di una cambiale di euro 103.180, ma non alla causa risarcitoria, accettando di favorire controparte solo perché questa le garantiva la presenza in giudizio di [OSCURATO:PERSONA].

Al contrario, Parfer si sarebbe "tutelata ben tre volte", cioè quando avrebbe "ottenuto la certezza che avrebbe incassato l'importo del suo credito" della suddetta cambiale, quando avrebbe "cercato di svincolarsi dal pagamento di qualsiasi risarcimento" illudendo controparte che sarebbe stata risarcita da West e o dalla Toro, e infine quando avrebbe "annientato totalmente gli interessi" dell'attuale ricorrente "facendo un favore processuale" anche alla Toro (dopo l'esito della CTU addebitante i vizi a Parfer e quindi anche alla sua compagnia assicuratrice) producendo solo all'udienza di precisazione delle conclusioni "la transazione contro la volontà stessa della Ecoservizi".

Quest'ultima in tal modo non avrebbe avuto il risarcimento che le spettava, subendo invece la condanna alle spese legali dei due gradi di merito e alle spese di CTU.

L'inadempimento di Parfer sarebbe pertanto "consequenziale alla circostanza che la medesima avendo fatto un uso illegittimo della transazione ha arrecato seri danni" a controparte privandola del suo diritto risarcitorio e sottoponendola a "condanne esorbitanti di spese legali".

Si critica il seguente inciso della corte territoriale: "ritenuto che Ecoservizi non ha dedotto alcunché a sostegno della tesi che essa avrebbe potuto ricevere alcunché dalla Toro", che non terrebbe conto che l'onere probatorio al riguardo spettava a Parfer e che dalla transazione non emergerebbe "tale circostanza" - che, se fosse vera, sarebbe stato grave che Parfer l'avesse taciuta mentre si concordava la transazione -; e qui starebbe la gravità dell'inadempimento.

Ancora, si assume che sia stata "carpita" la buona fede della ricorrente da Parfer producendo la transazione all'udienza di precisazione delle conclusioni, "per cercare di ottenere l'interruzione del giudizio, manovra processuale che gli è ben riuscita", tutelando sé stessa e la Toro perché non sarebbe stato dimostrato, al contrario di quanto afferma la corte milanese, che la compagnia, in caso di soccombenza, non avrebbe avuto l'obbligo di tenere manlevata Parfer; e per la risoluzione per inadempimento varrebbe la parte di obbligazione rimasta ineseguita ex articolo 1455 c.c.

Riguardo la gravità dell'inadempimento, "ciò che rileva è l'essere stata carpita la buona fede"; si argomenta confrontando tale espressione con quella normativa dell'inadempimento "di non scarsa importanza" di cui all'articolo 1455 c.c., per affermare che secondo la giurisprudenza di legittimità prevalente la non scarsa importanza dell'inadempimento dovrebbe valutarsi secondo il criterio della buona fede; e considerata la violazione dell'articolo 7- 360, primo comma, n.5 c.p.c.

"anche la valutazione sulla non scarsa importanza dell'inadempimento rende illegittima la decisione di secondo grado poiché è evidente il comportamento maldestro e grave tenuto dalla [OSCURATO:PERSONA] e dal suo legale".

Si conclude osservando che secondo il punto 5 della transazione Parfer avrebbe dovuto agevolare un risarcimento a favore dell'attuale ricorrente da parte delle terze chiamate ed "evitare attività ulteriore" nel giudizio del 2011; quest'ultimo obbligo sarebbe stato violato quando invece "ha mosso osservazioni alla CTU", poi respinte perché "inconferenti".

La causa del 2011 avrebbe dovuto "rimanere in essere in quanto non era prevista l'interruzione o l'estinzione", mentre Parfer, producendo la transazione, "ha ottenuto rigetto della domanda dell'attore per sopravvenuta carenza d'interesse (tutto il contrario di ciò che voleva la Ecoservizi)".

Il giudice d'appello si sarebbe limitato a confermare l'ordinanza di primo grado sulla base dell'erroneo e non motivato presupposto che la transazione prodotta, anche tardivamente, all'udienza di precisazione delle conclusioni fosse novativa e, anche se non lo fosse, ritenuto l'inadempimento non importante, "omettendo di valutare l'essenza e il contenuto contrari dell'accordo (portare avanti la causa e far ottenere a Ecoservizi un risarcimento da [OSCURATO:PERSONA] e/o da Toro) e il comportamento extraprocessuale e processuale (scorretto e in malafede) della [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della ricorrente". 3.1 Il primo motivo, come si è visto, concerne la qualificazione come novativa o meno della transazione che le attuali parti avevano concluso nella causa insorta nel 2011.

Se è vero che il giudice d'appello ha ritenuto novativa tale transazione - mentre il giudice di prime cure l'aveva ritenuta non novativa e dunque "astrattamente risolubile", come rimarca la stessa corte territoriale a pagina 7 della sentenza -, è peraltro altrettanto vero che la qualifica di novativa viene censurata nel motivo in quanto fondamento del rigetto della domanda di risoluzione (il che emerge dalla stessa rubrica del motivo). 4.2 La corte territoriale, però, si è avvalsa al riguardo di due rationes decidendi: una ratio è la natura della transazione che qualifica novativa (si veda a pagina 7: "ritenuto allora che - trattandosi di una transazione novativa nel cui ambito i contraenti non hanno previsto la facoltà di risoluzione - essa non è risolubile ex art. 1976 c.c."), e l'altra è l'accertamento della non gravità dell'inadempimento (ancora a pagina 7: "ritenuto che, anche a voler ritenere non novativa la suddetta transazione e quindi ad ammetterne astrattamente la risolubilità, l'inadempimento ascritto da Ecoservizi a Parfer non può essere considerato grave").

Il ricorso dedica poi alla gravità dell'inadempimento il secondo motivo, ma questo, come sopra descritto, è ictu ocull puramente fattuale.

Ne consegue che il primo motivo è inammissibile per difetto di interesse, sussistendo un'altra ratio decidendi, la quale è oggetto del secondo motivo inammissibile per contenuto appunto fattuale, perseguendo chiaramente un terzo grado di merito.

5. Tutto il ricorso è dunque inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente alla rifusione a controparte delle spese processuali, liquidate come da dispositivo.

Seguendo l'insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere a controparte le spese processuali, liquidate in un totale di C 4300, oltre a C 200 per gli esborsi, al 15% per spese generali e agli accessori di legge.

Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presuppos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
decisoria del 9 febbraio 2016 il Tribunale rigettava la domanda di risoluzione, considerando l'inadempimento di Parfer di scarsa importanza. Ecoservizi proponeva appello, cui Parfer resisteva. La Corte d'appello di Milano, con sentenza del 18 luglio 2019, rigettava il gravame. Ecoservizi ha proposto ricorso, sulla base di due motivi, da cui si è difesa con controricorso Parfer. Ecoservizi ha poi depositato memoria anche come costituzione in prosecuzione del ricorso dell'[OSCURATO:PERSONA] per essa nominato a seguito di sequestro disposto l'8 ottobre 2021 dal Gip del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. Considerato che: 1. Con il primo motivo del ricorso si denuncia, in relazione all'articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., errata e falsa applicazione e interpretazione degli articoli 1965, 1976 e 1321 c.c., nonché, in relazione all'articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c., nullità della sentenza per l'insussistenza di uno dei requisiti posti dall'articolo 132, secondo comma, n.4 c.p.c. per assoluta omissione delle ragioni di diritto che hanno condotto a qualificare novativa la transazione e quindi al rigetto della domanda di risoluzione, nonché motivazione contraddittoria per contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili. La Corte d'appello ha qualificato la transazione come novativa, il che costituirebbe "eccesso di potere, violazione di legge, omessa motivazione circa un punto essenziale della controversia" e dunque illegittima la sentenza per avere "attribuito una volontà contrattuale e/o un significato ermeneutico alla transazione ... completamente diverso da quanto pattuito". Osserva la ricorrente che "la transazione novativa non è un istituto giuridico codificato" ma si evince indirettamente dall'articolo 1796 c.c. - evidente lapsus calami in riferimento all'articolo 1976 c.c. -. In forza di tale norma non può chiedersi la risoluzione della transazione per inadempimento se il rapporto preesistente è stato estinto per novazione ("salvo che il diritto alla risoluzione sia stato espressamente stipulato"). In tal modo la transazione innovativa si distinguerebbe "dalla transazione pura e semplice con cui le parti, con reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già iniziata o ne prevengono un'eventuale insorgenza". Quando la corte ambrosiana ha qualificato novativa la transazione si sarebbe avvalsa "di due circostanze indirette mai entrate a far parte dei giudizi di primo e secondo grado", richiamando la propria sentenza n. 606/2016 relativa al giudizio avviato nel 2011 e poi impugnata in cassazione nonché l'esito di un giudizio sommario ex articolo 700 c.p.c. al Tribunale di Palmi. Ma la corte territoriale non avrebbe potuto avere alcun "potere interpretativo o decisionale" su tali pronunce, l'unico "giudizio legittimo tra chiesto e pronunciato in cui si è discusso della qualificazione giuridica della transazione" essendo proprio quello di primo grado della presente causa, mentre negli altri due giudizi non vi sarebbe stato alcun contraddittorio sulla questione della novazione e nessuna parte avrebbe mai svolte "attività difensive circa la qualificazione giuridica da attribuire alla transazione" de qua, cosa avvenuta per la prima volta proponendo il ricorso ex articolo 702 bis c.p.c. La sentenza qui impugnata richiama Cass. 4257/2017, per cui la transazione stipulata fra le parti in causa quanto al rapporto obbligatorio che ne è oggetto porta alla cessazione della materia del contendere "perché a detto negozio derivano obbligazioni oggettivamente diverse da quelle preesistenti"; tale arresto non sarebbe però pertinente perché la transazione qui in esame "tutto prevedeva tranne che la Ecoservizi avrebbe rinunciato al giudizio civile 59535/2011 ma semplicemente accettava di non portare l'eventuale Sentenza ad essa favorevole in esecuzione ai danni della sola Parfer in quanto avrebbe, la [OSCURATO:PERSONA], ottenuto il pagamento dei danni o da parte della [OSCURATO:PERSONA] o da parte della [OSCURATO:PERSONA] e che la Parfer avrebbe dovuto agevolare ciò"; sarebbe dunque rimasto immutato il diritto dell'attuale ricorrente a percepire il risarcimento dei danni, "giusta Ctu", che sarebbe derivato dal giudizio del 2011. Producendo la transazione all'udienza di precisazione delle conclusioni del suddetto giudizio Parfer ne avrebbe "ottenuto l'estinzione vanificando completamente le aspettative risarcitorie" dì Ecoservizi, il che dimostrerebbe che il richiamo alla predetta giurisprudenza di legittimità sarebbe fuorviante. La Corte d'appello, contraddicendo sé stessa, ha poi affermato che non sarebbe ostacolo nell'ordinanza appellata del tribunale milanese l'asserto - non motivato - per cui la transazione non sarebbe novativa e dunque "sarebbe astrattamente risolubile" in quanto ciò non sarebbe stato oggetto dell'appello, richiamando giurisprudenza che ad avviso della ricorrente sarebbe però contraria. Sarebbe così "evidente l'assoluta parzialità della Corte di Appello di Milano" che al riguardo avrebbe "sposato in pieno le poche righe difensive versate con le memorie conclusionali" di controparte. La corte territoriale, infine, qualifica novativa la transazione e dunque non suscettibile di risoluzione per inadempimento ex articolo 1976 c.c. Al contrario, la transazione de qua non sarebbe novativa secondo gli ordinari canoni ermeneutici, le parti avendo considerato solo alcuni aspetti litigiosi "nel senso che su due punti vi sono state reciproche concessioni con estinzione della posizione" (a pagina 7 della transazione, punti nn. 1,2, 3 e 4); per la causa del 2011 "al contrario" l'attuale ricorrente aveva solo assunto l'impegno di non portare in esecuzione la sentenza che ne sarebbe derivata contro [OSCURATO:PERSONA] perché sarebbe stata risarcita da [OSCURATO:PERSONA] o da [OSCURATO:PERSONA]. Non 42? sarebbe novativa una scrittura in cui le parti si limitano a modificare alcuni aspetti del rapporto preesistente, che per il resto rimane immutato - restandone l'origine e la natura -, mentre nella transazione novativa le parti concorderebbero l'integrale estinzione del precedente rapporto, sostituito con l'accordo transattivo. La distinzione si fonderebbe sulla compatibilità o meno dei precedenti vincoli giuridici con l'assetto di interessi raggiunto mediante la transazione. Il motivo, dopo avere invocato anche opinioni dottrinali, conclude affermando che la "base principale dell'accordo" de quo era la causa risarcitoria del 2011 cui le parti avrebbero voluto fare alcune modifiche lasciando però il contenzioso, [OSCURATO:PERSONA] essendo esonerato dalla condanna per i danni soltanto se controparte avesse ottenuto diversamente il risarcimento; pertanto non sarebbe una novazione, nel nuovo accordo essendo "trasmigrato" il precedente rapporto con alcune precisazioni, il che non sarebbe mai stato contestato da Parfer. 2. Con il secondo motivo si denuncia violazione dell'articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c., violazione dell'articolo 1455 c.c. e mancata valorizzazione dell'inadempimento di Parfer "su aspetti rilevanti del suo comportamento". Avrebbe errato la corte territoriale nel ritenere non grave l'inadempimento di Parfer, che sarebbe stato l'unico oggetto dell'appello, avendo il primo giudice qualificato semplice la transazione e quindi proponibile la domanda di risoluzione. L'attuale ricorrente, nell'accettare la transazione, avrebbe ceduto "al proprio obbligo di pagamento" di una cambiale di euro 103.180, ma non alla causa risarcitoria, accettando di favorire controparte solo perché questa le garantiva la presenza in giudizio di [OSCURATO:PERSONA]. Al contrario, Parfer si sarebbe "tutelata ben tre volte", cioè quando avrebbe "ottenuto la certezza che avrebbe incassato l'importo del suo credito" della suddetta cambiale, quando avrebbe "cercato di svincolarsi dal pagamento di qualsiasi risarcimento" illudendo controparte che sarebbe stata risarcita da West e o dalla Toro, e infine quando avrebbe "annientato totalmente gli interessi" dell'attuale ricorrente "facendo un favore processuale" anche alla Toro (dopo l'esito della CTU addebitante i vizi a Parfer e quindi anche alla sua compagnia assicuratrice) producendo solo all'udienza di precisazione delle conclusioni "la transazione contro la volontà stessa della Ecoservizi". Quest'ultima in tal modo non avrebbe avuto il risarcimento che le spettava, subendo invece la condanna alle spese legali dei due gradi di merito e alle spese di CTU. L'inadempimento di Parfer sarebbe pertanto "consequenziale alla circostanza che la medesima avendo fatto un uso illegittimo della transazione ha arrecato seri danni" a controparte privandola del suo diritto risarcitorio e sottoponendola a "condanne esorbitanti di spese legali". Si critica il seguente inciso della corte territoriale: "ritenuto che Ecoservizi non ha dedotto alcunché a sostegno della tesi che essa avrebbe potuto ricevere alcunché dalla Toro", che non terrebbe conto che l'onere probatorio al riguardo spettava a Parfer e che dalla transazione non emergerebbe "tale circostanza" - che, se fosse vera, sarebbe stato grave che Parfer l'avesse taciuta mentre si concordava la transazione -; e qui starebbe la gravità dell'inadempimento. Ancora, si assume che sia stata "carpita" la buona fede della ricorrente da Parfer producendo la transazione all'udienza di precisazione delle conclusioni, "per cercare di ottenere l'interruzione del giudizio, manovra processuale che gli è ben riuscita", tutelando sé stessa e la Toro perché non sarebbe stato dimostrato, al contrario di quanto afferma la corte milanese, che la compagnia, in caso di soccombenza, non avrebbe avuto l'obbligo di tenere manlevata Parfer; e per la risoluzione per inadempimento varrebbe la parte di obbligazione rimasta ineseguita ex articolo 1455 c.c. Riguardo la gravità dell'inadempimento, "ciò che rileva è l'essere stata carpita la buona fede"; si argomenta confrontando tale espressione con quella normativa dell'inadempimento "di non scarsa importanza" di cui all'articolo 1455 c.c., per affermare che secondo la giurisprudenza di legittimità prevalente la non scarsa importanza dell'inadempimento dovrebbe valutarsi secondo il criterio della buona fede; e considerata la violazione dell'articolo 7- 360, primo comma, n.5 c.p.c. "anche la valutazione sulla non scarsa importanza dell'inadempimento rende illegittima la decisione di secondo grado poiché è evidente il comportamento maldestro e grave tenuto dalla [OSCURATO:PERSONA] e dal suo legale". Si conclude osservando che secondo il punto 5 della transazione Parfer avrebbe dovuto agevolare un risarcimento a favore dell'attuale ricorrente da parte delle terze chiamate ed "evitare attività ulteriore" nel giudizio del 2011; quest'ultimo obbligo sarebbe stato violato quando invece "ha mosso osservazioni alla CTU", poi respinte perché "inconferenti". La causa del 2011 avrebbe dovuto "rimanere in essere in quanto non era prevista l'interruzione o l'estinzione", mentre Parfer, producendo la transazione, "ha ottenuto rigetto della domanda dell'attore per sopravvenuta carenza d'interesse (tutto il contrario di ciò che voleva la Ecoservizi)". Il giudice d'appello si sarebbe limitato a confermare l'ordinanza di primo grado sulla base dell'erroneo e non motivato presupposto che la transazione prodotta, anche tardivamente, all'udienza di precisazione delle conclusioni fosse novativa e, anche se non lo fosse, ritenuto l'inadempimento non importante, "omettendo di valutare l'essenza e il contenuto contrari dell'accordo (portare avanti la causa e far ottenere a Ecoservizi un risarcimento da [OSCURATO:PERSONA] e/o da Toro) e il comportamento extraprocessuale e processuale (scorretto e in malafede) della [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della ricorrente". 3.1 Il primo motivo, come si è visto, concerne la qualificazione come novativa o meno della transazione che le attuali parti avevano concluso nella causa insorta nel 2011. Se è vero che il giudice d'appello ha ritenuto novativa tale transazione - mentre il giudice di prime cure l'aveva ritenuta non novativa e dunque "astrattamente risolubile", come rimarca la stessa corte territoriale a pagina 7 della sentenza -, è peraltro altrettanto vero che la qualifica di novativa viene censurata nel motivo in quanto fondamento del rigetto della domanda di risoluzione (il che emerge dalla stessa rubrica del motivo). 4.2 La corte territoriale, però, si è avvalsa al riguardo di due rationes decidendi: una ratio è la natura della transazione che qualifica novativa (si veda a pagina 7: "ritenuto allora che - trattandosi di una transazione novativa nel cui ambito i contraenti non hanno previsto la facoltà di risoluzione - essa non è risolubile ex art. 1976 c.c."), e l'altra è l'accertamento della non gravità dell'inadempimento (ancora a pagina 7: "ritenuto che, anche a voler ritenere non novativa la suddetta transazione e quindi ad ammetterne astrattamente la risolubilità, l'inadempimento ascritto da Ecoservizi a Parfer non può essere considerato grave"). Il ricorso dedica poi alla gravità dell'inadempimento il secondo motivo, ma questo, come sopra descritto, è ictu ocull puramente fattuale. Ne consegue che il primo motivo è inammissibile per difetto di interesse, sussistendo un'altra ratio decidendi, la quale è oggetto del secondo motivo inammissibile per contenuto appunto fattuale, perseguendo chiaramente un terzo grado di merito. 5. Tutto il ricorso è dunque inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente alla rifusione a controparte delle spese processuali, liquidate come da dispositivo. Seguendo l'insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere a controparte le spese processuali, liquidate in un totale di C 4300, oltre a C 200 per gli esborsi, al 15% per spese generali e agli accessori di legge. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presuppos
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