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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 1 maggio 2026

Cassazione n. 12217/2026

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entato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agliavvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Genova n. 975/2021depositata il 30/09/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/01/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]'.1) Con atto di citazione notificato nel 2014, [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazioneha convenuto [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. dinanzi al Tribunale di Genova,riferendo di esercitare l’attività di money transfer, di avere acceso, persvolgere tale attività, il conto corrente n.ro 41335190 presso la filialeNumero registro generale 32050/2021Numero sezionale 510/2026Numero di raccolta generale 12217/2026Data pubblicazione 01/05/2026Unicredit di Genova, di avere, poi, tempo dopo, ricevutoinaspettatamente, in data 17/5/2011, una lettera di [OSCURATO:SOCIETA], con cui laBanca aveva disposto, senza motivazione, la chiusura del rapporto di c/cn.ro 41335190, che la [OSCURATO:SOCIETA] aveva chiesto più volte chiarimenti e cheUnicredit si era limitata a prorogare di qualche tempo la chiusura del contocorrente fino ad arrivare alla definitiva chiusura dello stesso in data10/8/2011.L’attrice ha sostenuto che tale repentina chiusura del conto correnteaveva comportato l’impossibilità nella prosecuzione dell’attività di moneytransfer, unica fonte di lavoro dell’azienda, e le aveva quindi provocatoirreparabili danni, collegati da nesso di causalità con il comportamento diUnicredit, che, violando i principi di buona fede e le norme di settore intema di trasparenza, correttezza ed informazione, nonché le istruzioni diBanca d’Italia, aveva, in modo inatteso chiuso il conto di Irene, abusandodel proprio diritto di recesso.L’attrice ha chiesto che fosse dichiarata l’illegittimità del recesso “adnutum” di [OSCURATO:SOCIETA] dal contratto di conto corrente e che la Banca fossecondannata a risarcire un danno quantificabile nell’importo di €.200,000,00Unicredit, costituendosi, ha lamentato l’indeterminatezza dell’oggettodel giudizio, eccependo la legittimità del comportamento posto in esseredalla Banca alla luce delle clausole contrattuali firmate, quali la facoltà direcesso dal contratto di conto corrente.Il Tribunale, dopo aver disposto CTU, ha respinto le domandedell’attrice, ritenendo assente l’abuso di diritto e che [OSCURATO:SOCIETA] avesseoperato la scelta di recedere dal contratto di conto corrente con modalitàlegittime.[OSCURATO:SOCIETA] ha proposto appello, affermando la mancata applicazione deiprincipi giurisprudenziali in materia di abuso del diritto, l’erroneaapplicazione di norme ovvero la mancata applicazione in modo correttoNumero registro generale 32050/2021Numero sezionale 510/2026Numero di raccolta generale 12217/2026Data pubblicazione 01/05/2026delle norme riguardanti la nullità della CTU, nonché la superficiale oaddirittura omessa disamina delle risultanze delle prove documentali.La Corte d’Appello di Genova ha respinto l’impugnazione, ritenendoche la Banca, in ottemperanza alle clausole contrattuali e agli articoli 1373e 1833 c.c., avesse esercitato in modo corretto la propria facoltà direcesso dal contratto in essere.[OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione ha proposto ricorso in Cassazione con duemotivi.[OSCURATO:SOCIETA] ha resistito con controricorso.2) Con atto del 16/12/2025 [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione ha rinunciato alricorso depositato e alle domande nel medesimo contenute.[OSCURATO:SOCIETA], con atto del 19/1/2026, ha accettato la rinuncia, aspese compensate.

P.Q.MLa Corte, visto l’atto di rinuncia della ricorrente e l’accettazione delcontroricorrente, dichiara l’estinzione del giudizio.Così deciso in Roma il giorno 30/1/2026 nella camera di consiglio dellaPrima sezione civile della Corte di cassazione.Il PresidenteEnrico Scoditti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
entato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agliavvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Genova n. 975/2021depositata il 30/09/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/01/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]'.1) Con atto di citazione notificato nel 2014, [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazioneha convenuto [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. dinanzi al Tribunale di Genova,riferendo di esercitare l’attività di money transfer, di avere acceso, persvolgere tale attività, il conto corrente n.ro 41335190 presso la filialeNumero registro generale 32050/2021Numero sezionale 510/2026Numero di raccolta generale 12217/2026Data pubblicazione 01/05/2026Unicredit di Genova, di avere, poi, tempo dopo, ricevutoinaspettatamente, in data 17/5/2011, una lettera di [OSCURATO:SOCIETA], con cui laBanca aveva disposto, senza motivazione, la chiusura del rapporto di c/cn.ro 41335190, che la [OSCURATO:SOCIETA] aveva chiesto più volte chiarimenti e cheUnicredit si era limitata a prorogare di qualche tempo la chiusura del contocorrente fino ad arrivare alla definitiva chiusura dello stesso in data10/8/2011.L’attrice ha sostenuto che tale repentina chiusura del conto correnteaveva comportato l’impossibilità nella prosecuzione dell’attività di moneytransfer, unica fonte di lavoro dell’azienda, e le aveva quindi provocatoirreparabili danni, collegati da nesso di causalità con il comportamento diUnicredit, che, violando i principi di buona fede e le norme di settore intema di trasparenza, correttezza ed informazione, nonché le istruzioni diBanca d’Italia, aveva, in modo inatteso chiuso il conto di Irene, abusandodel proprio diritto di recesso.L’attrice ha chiesto che fosse dichiarata l’illegittimità del recesso “adnutum” di [OSCURATO:SOCIETA] dal contratto di conto corrente e che la Banca fossecondannata a risarcire un danno quantificabile nell’importo di €.200,000,00Unicredit, costituendosi, ha lamentato l’indeterminatezza dell’oggettodel giudizio, eccependo la legittimità del comportamento posto in esseredalla Banca alla luce delle clausole contrattuali firmate, quali la facoltà direcesso dal contratto di conto corrente.Il Tribunale, dopo aver disposto CTU, ha respinto le domandedell’attrice, ritenendo assente l’abuso di diritto e che [OSCURATO:SOCIETA] avesseoperato la scelta di recedere dal contratto di conto corrente con modalitàlegittime.[OSCURATO:SOCIETA] ha proposto appello, affermando la mancata applicazione deiprincipi giurisprudenziali in materia di abuso del diritto, l’erroneaapplicazione di norme ovvero la mancata applicazione in modo correttoNumero registro generale 32050/2021Numero sezionale 510/2026Numero di raccolta generale 12217/2026Data pubblicazione 01/05/2026delle norme riguardanti la nullità della CTU, nonché la superficiale oaddirittura omessa disamina delle risultanze delle prove documentali.La Corte d’Appello di Genova ha respinto l’impugnazione, ritenendoche la Banca, in ottemperanza alle clausole contrattuali e agli articoli 1373e 1833 c.c., avesse esercitato in modo corretto la propria facoltà direcesso dal contratto in essere.[OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione ha proposto ricorso in Cassazione con duemotivi.[OSCURATO:SOCIETA] ha resistito con controricorso.2) Con atto del 16/12/2025 [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione ha rinunciato alricorso depositato e alle domande nel medesimo contenute.[OSCURATO:SOCIETA], con atto del 19/1/2026, ha accettato la rinuncia, aspese compensate. P.Q.MLa Corte, visto l’atto di rinuncia della ricorrente e l’accettazione delcontroricorrente, dichiara l’estinzione del giudizio.Così deciso in Roma il giorno 30/1/2026 nella camera di consiglio dellaPrima sezione civile della Corte di cassazione.Il PresidenteEnrico Scoditti
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