CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 6 maggio 2025
Cassazione n. 20219/2025
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONESECONDA SEZIONE PENALEComposta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 845/2025 [OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 9971/2025 [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 22/01/2025 della Corte d'appello di Milano; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; procedimento con il rito “de plano” [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d’appello di Milano ha confermato la sentenza con cui, in data 23/09/2023, il Tribunale aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di cui agli artt. 633 e 639-bis cod. pen. in danno dell’ALER di Milano e, procedendo con rito abbreviato, l’aveva condannata alla pena di mesi 5 e giorni 10 di reclusione ed euro 115,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. proc. pen. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 20219/2025 Roma, lì, 30/05/2025 3. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto personalmente dall’imputata: l’art. 613 cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 103 del 2017, esclude la facoltà dell’imputato di proporre personalmente ricorso per Cassazione che, a pena di inammissibilità, deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell’albo speciale dei difensori abilitati a patrocinare di fronte alla Corte di Cassazione (cfr., per la portata della novella, Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011 – 01). Le Sezioni Unite hanno anche avuto modo di vagliare la questione di legittimità costituzionale della norma di cui hanno tuttavia ritenuto la manifesta infondatezza osservando che rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive aggiungendo che la previsione non contrasta né con gli artt. 24, 111, comma 7, Cost. né con l’art. 6 CEDU, sottolineando, in motivazione, che l'elevato livello di qualificazione professionale richiesto dall'esercizio del diritto di difesa in cassazione rende ragionevole l'esclusione della difesa personale, tanto più in un sistema che ammette il patrocinio a spese dello Stato. 4. L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., della somma – che si stima equa – nella misura di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi ragione alcuna d’esonero. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 06/05/2025. Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]