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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 14 settembre 2022

Cassazione n. 29356/2022

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seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 22057/2017R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.N.C., [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difes a da gli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con domicilio eletto in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 39. –RICORRENTE– contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso da ll’avv. [OSCURATO:PERSONA], Bullo, con domicilio eletto in Roma, Viale delle Milizie n. 22, presso l’avv.[OSCURATO:PERSONA]. –CONTRORICORRENTE– avverso la sentenza del Tribunale di Aosta n. 214/2017, pubblicata il 13.6.2017.

Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di respingere il ricorso.

Oggetto: appalto Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14.9.2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 573/2012 emesso dal Giudice di pace di Aosta a favore della [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., a titolo di corrispettivo della fornitura e posa in opera di un impianto fotovoltaico, lamentando non solo che la fornitura era stata eseguita oltre il termine di adempimento fissato nel contratto, ma che inoltre erano stati consegnati due inverter modello Aurora in luogo d e ll’unico e diverso modello commissionato (modello [OSCURATO:PERSONA] S10).

Ha chiesto di revocare l’ingiunzione e, in via riconvenzionale, di condannare la società al risarcimento del danno, anche a titolo di responsabilità processuale aggravata. [OSCURATO:PERSONA] di pace ha rimesso la riconvenzionale al tribunale per ragioni di valore e, pronunciando sull’opposizione, ha escluso che la società fosse inadempiente e ha quindi confermato il decreto ingiuntivo, ponendo le spesea carico dell’ingiunto.

Su appello di [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale ha integralmente riformato la decisione.

La pronuncia ha posto in rilievo che l’impianto doveva esser reso funzionante entro il 31.12.2010, con espletamento di tutte le procedure necessarie alla sua attivazione, come previsto dall’art. 2 del contratto di appalto, mentre la messa in funzione era avvenuta solo nel marzo 2011.

Inoltre, la società doveva ottenere, tramite un tecnico di fiducia, l’attivazione della convenzione per gli incentivi per la produzione di energia elettrica e della convenzione per servizio di scambio sul posto, intervenute solo nel corso del giudizio di primo grado.

In occasione di un sopralluogo dei tecnici della [OSCURATO:SOCIETA]., finalizzato a verificare la spettanza delle agevolazioni di legge, inclusi i contributi regionali, era emerso che gli inverter erano diversi da quelli commissionati, con l’impossibilità per il Brunet di ottenere i benefici di legge.

Ha infine affermato che, avendo le parti concluso un contratto di appalto, l’azione di risarcimento era stata tempestivamente proposta ai sensi dell’art. 1667 c.c., ed anzi il termine di prescrizione era stato più volte interrotto, configurandosi – in ogni caso -vizi occulti scoperti solo nel giugno 2011.

Ha perciò accolto l’opposizione e la richiesta di risarcimento del danno formulata dall’opponente, respingendo la domanda di pagamento avanzata con il ricorso monitorio.

La cassazione della sentenza è chiesta dalla [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. con ricorso in cinque motivi, illustrati con memoria. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso.

La causa è stata decisa in camera di consiglio nelle forme di cui all’art. 23, comma 8-bis, D.L. 137/2020, convertito con modificazioni con L. 176/2020, non essendo stata chiesta la discussione orale. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 2 sexies D.L. 3/2010, per aver il tribunale affermato che la fornitura dell’impianto dovesse avvenire entro il 31.12.2010, in modo da ottenere i contributi regionali, senza considerare che tale termine era stato prorogato per legge al 31.6.2011.

Il motivo è inammissibile.

La censura è carente di specificità, non riproducendo, neppure per sintesi, il contenuto della clausola contenente la fissazione del termine di adempimento: non è dato, quindi, stabilire se il contratto prevedesse un rinvio mobile alle previsioni di legge che imponevano che gli impianti fossero attivati entro il 31.12.2010, sì da potersi ritenere che tale termine fosse stato differito per effetto delle disposizioni sopravvenute che ne avevano previsto la proroga al giugno 2011.

Resta dunque incensurabile la conclusione cui è pervenuto il tribunale, ossia che il termine di adempimento - fissato in contratto al 31.12.2010 – era vincolante, dovendo la società eseguire il contratto nei rispetto dei tempi concordati.

2. Il secondo motivo denuncia la violazio ne degli artt. 1655 e 1667 c.c., per aver la Corte di merito ritenuto perfezionato un contratto di appalto e non una vendita degli impianti, benché la prestazione di fare fosse meramente accessoria rispetto all’obbligo di trasferire gli impianti.

Il motivo è inammissibile.

Per confutare la qualificazione del contratto operata in sentenza, la ricorrente invoca in questa sede esclusivamente le dichiarazioni di un teste, che – secondo la [OSCURATO:SOCIETA]. – avrebbe riferito del carattere meramente accessorio dell’obbligo di installare gli impianti e quindi della prestazione di facere tipica dell’appalto, rispetto a quella di dare che invece caratterizza la vendita.

Considerato che l'interpretazione del contratto è tipico accertamento in fatto riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità, salvo che per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, di cui all'art. 1362 e segg. c.c. , o per vizio di motivazione, non è sufficiente invocare le risultanze probatorie per confutare le conclusioni cui è pervenuta la sentenza, essendo la parte sempre onerata di indicare le regole d'interpretazione applicabili e di precisare in qual modo e sotto quale profilo il giudice del merito se ne sia discostato (Cass.22536/2007; Cass. 7500/2007; 24539/2009).

Nel ritenere perfezionato un appalto, la sentenza ha comunque posto in evidenza l’assoluta prevalenza – a termini di contratto - della prestazione di fare (l’installazione e la regolare messa in funzione dell’impianto) rispetto alle mera fornitura dei macchinari, sottolineando che la società si era impegnata a garantire il funzionamento entro un termine determinato e a compiere tutto quanto necessario per la messa in produzione, oltre al compimento delle attività indispensabili ad ottenere le agevolazioni di settore.

La ritenuta centralità – nelle previsioni contrattuali - della prestazione di fare rendeva conto della sussunzione del contratto nello schema dell’appalto alla luce del costante orientamento di questa Corte, secondo cui tale ipotesi si configura se, secondo la volontà dei contraenti, la prestazione di dare è un semplice mezzo per la produzione dell'operae se il lavoro resta prevalente rispetto alla materia (Cass. 5935/2018; Cass. 20391/2008; Cass. n. 3807/1995; Cass. n. 5074/1993).

Lo stesso possesso della qualità di produttore o rivenditore degli impianti in capo a lla società ricorrente poteva fungere da criterio ulteriore, con valore orientativo, per la distinzione tra vendita ed appalto, restando decisiva la natura della prestazione dedotta in contratto.

3. Il terzo motivo denuncia la violazione dell’art. 4, comma secondo, D.M. 55/2014, sostenendo che , dato il valore della controversia pari ad € 4420,00, la liquidazione delle spese, pari ad € 7500,00 complessivi, superava i massimi tabellari.

Il motivo è infondato, dovendo escludersi che le previsioni dell’art. 4, comma secondo, D.M. 55/2014 ostino – in assoluto - alla liquidazione di importi superiori ai massimi tabellari.

La disciplina secondo cui i parametri specifici per la determinazione del compenso sono, "di regola", quelli di cui alla allegata tabella A, la quale contiene tre importi pari, rispettivamente, ai valori minimi, medi e massimi liquidabili, con possibilità per il giudice di diminuire o aumentare "ulteriormente" il compenso in considerazione delle circostanze concrete, va intesa nel senso che l'esercizio del potere discrezionale del giudice contenuto tra i valori minimi e massimi non è soggetto a sindacato in sede di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella, potendosi aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconosceresempre che siano controllabili le ragioni dello scostamento dalla "forcella" di tariffa, sia le ragioni che ne giustifichino la misura (Cass. 14198/2022; Cass. 89/2021; Cass. 19989/2021; Cass. 12537/2019; Cass.12537/2017).

4. Il quarto motivo denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di merito, l’ing.

Lenti era stato incaricato dal Brunet di curare la pratica di accensione del secondo conto energia, per cui l’inadempimento di tale obbligo non era imputabile alla società e non poteva giustificare l’accoglimento della domanda risarcitoria.

Il motivo è inammissibile.

L’attuale formulazione dell’art. 360 comma primo n. 5 ha introdotto nell’ordinamento un vizio della sentenza consistente nell’omessa considerazione di un dato accadimento storico rilevante in giudizio, che abb ia inciso sulla decisione finale.

La violazione non può derivare dall’omessa valutazione di elementi istruttori se, come nel caso in esame, il fatto rilevante in causa sia stato comunque valutato(Cass. s.u. 8053/2014).

Nel caso in esame la Corte di merito si è soffermata sul fatto cheil Brunet aveva sollecitato la società e l’ing.

Lenti a provvedere e che, dati i ritardi, si era attivato personalmente per definire la pratica, comunicando che le competenze del tecnico sarebbero state detratte dal compenso, circostanza che – con giudizio in fatto logicamente motivato – è apparsa confortare la sussistenza dell’obbligo della società di ottenere l’ attivazione dei conti , giustificandosi in tal modo l’addebito a suo carico dei costi della pratica.

5. Il quinto motivo denuncia l’omesso esame di fatto decisivo, per aver il tribunale omesso di considerare gli elementi probatori che comprovavano che le parti si erano accordate per la sostituzione dell’unico inverter originariamente commissionato (tipo [OSCURATO:PERSONA] 10 S) con due inverter Aurora.

Anche tale violazione è del tutto insussistente, avendo il tribunale esplicitamente escluso che le parti avessero concordato la sostituzione dell’unico macchinario originariamente commissionato, con due diverse tipologie di inverter, che l’appaltatrice aveva invece installato di propria iniziativa, e ciò sulla base di una analitica disamina delle acquisizioni processuali (esposta a pag. 6 della sentenza), di cui il ricorso finisce per sollecitare inammissibilmente un diverso apprezzamento, attingendo profili di fatto non sindacabili in cassazione.

In conclusione, il ricorso è respinto, con regolazione delle spese processuali liquidate in dispositivo.

Ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in € 200,00 per esborsi ed € 1450,00, per compenso, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%.

Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda se

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 22057/2017R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.N.C., [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difes a da gli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con domicilio eletto in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 39. –RICORRENTE– contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso da ll’avv. [OSCURATO:PERSONA], Bullo, con domicilio eletto in Roma, Viale delle Milizie n. 22, presso l’avv.[OSCURATO:PERSONA]. –CONTRORICORRENTE– avverso la sentenza del Tribunale di Aosta n. 214/2017, pubblicata il 13.6.2017. Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di respingere il ricorso. Oggetto: appalto Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14.9.2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 573/2012 emesso dal Giudice di pace di Aosta a favore della [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., a titolo di corrispettivo della fornitura e posa in opera di un impianto fotovoltaico, lamentando non solo che la fornitura era stata eseguita oltre il termine di adempimento fissato nel contratto, ma che inoltre erano stati consegnati due inverter modello Aurora in luogo d e ll’unico e diverso modello commissionato (modello [OSCURATO:PERSONA] S10). Ha chiesto di revocare l’ingiunzione e, in via riconvenzionale, di condannare la società al risarcimento del danno, anche a titolo di responsabilità processuale aggravata. [OSCURATO:PERSONA] di pace ha rimesso la riconvenzionale al tribunale per ragioni di valore e, pronunciando sull’opposizione, ha escluso che la società fosse inadempiente e ha quindi confermato il decreto ingiuntivo, ponendo le spesea carico dell’ingiunto. Su appello di [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale ha integralmente riformato la decisione. La pronuncia ha posto in rilievo che l’impianto doveva esser reso funzionante entro il 31.12.2010, con espletamento di tutte le procedure necessarie alla sua attivazione, come previsto dall’art. 2 del contratto di appalto, mentre la messa in funzione era avvenuta solo nel marzo 2011. Inoltre, la società doveva ottenere, tramite un tecnico di fiducia, l’attivazione della convenzione per gli incentivi per la produzione di energia elettrica e della convenzione per servizio di scambio sul posto, intervenute solo nel corso del giudizio di primo grado. In occasione di un sopralluogo dei tecnici della [OSCURATO:SOCIETA]., finalizzato a verificare la spettanza delle agevolazioni di legge, inclusi i contributi regionali, era emerso che gli inverter erano diversi da quelli commissionati, con l’impossibilità per il Brunet di ottenere i benefici di legge. Ha infine affermato che, avendo le parti concluso un contratto di appalto, l’azione di risarcimento era stata tempestivamente proposta ai sensi dell’art. 1667 c.c., ed anzi il termine di prescrizione era stato più volte interrotto, configurandosi – in ogni caso -vizi occulti scoperti solo nel giugno 2011. Ha perciò accolto l’opposizione e la richiesta di risarcimento del danno formulata dall’opponente, respingendo la domanda di pagamento avanzata con il ricorso monitorio. La cassazione della sentenza è chiesta dalla [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. con ricorso in cinque motivi, illustrati con memoria. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. La causa è stata decisa in camera di consiglio nelle forme di cui all’art. 23, comma 8-bis, D.L. 137/2020, convertito con modificazioni con L. 176/2020, non essendo stata chiesta la discussione orale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 2 sexies D.L. 3/2010, per aver il tribunale affermato che la fornitura dell’impianto dovesse avvenire entro il 31.12.2010, in modo da ottenere i contributi regionali, senza considerare che tale termine era stato prorogato per legge al 31.6.2011. Il motivo è inammissibile. La censura è carente di specificità, non riproducendo, neppure per sintesi, il contenuto della clausola contenente la fissazione del termine di adempimento: non è dato, quindi, stabilire se il contratto prevedesse un rinvio mobile alle previsioni di legge che imponevano che gli impianti fossero attivati entro il 31.12.2010, sì da potersi ritenere che tale termine fosse stato differito per effetto delle disposizioni sopravvenute che ne avevano previsto la proroga al giugno 2011. Resta dunque incensurabile la conclusione cui è pervenuto il tribunale, ossia che il termine di adempimento - fissato in contratto al 31.12.2010 – era vincolante, dovendo la società eseguire il contratto nei rispetto dei tempi concordati. 2. Il secondo motivo denuncia la violazio ne degli artt. 1655 e 1667 c.c., per aver la Corte di merito ritenuto perfezionato un contratto di appalto e non una vendita degli impianti, benché la prestazione di fare fosse meramente accessoria rispetto all’obbligo di trasferire gli impianti. Il motivo è inammissibile. Per confutare la qualificazione del contratto operata in sentenza, la ricorrente invoca in questa sede esclusivamente le dichiarazioni di un teste, che – secondo la [OSCURATO:SOCIETA]. – avrebbe riferito del carattere meramente accessorio dell’obbligo di installare gli impianti e quindi della prestazione di facere tipica dell’appalto, rispetto a quella di dare che invece caratterizza la vendita. Considerato che l'interpretazione del contratto è tipico accertamento in fatto riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità, salvo che per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, di cui all'art. 1362 e segg. c.c. , o per vizio di motivazione, non è sufficiente invocare le risultanze probatorie per confutare le conclusioni cui è pervenuta la sentenza, essendo la parte sempre onerata di indicare le regole d'interpretazione applicabili e di precisare in qual modo e sotto quale profilo il giudice del merito se ne sia discostato (Cass.22536/2007; Cass. 7500/2007; 24539/2009). Nel ritenere perfezionato un appalto, la sentenza ha comunque posto in evidenza l’assoluta prevalenza – a termini di contratto - della prestazione di fare (l’installazione e la regolare messa in funzione dell’impianto) rispetto alle mera fornitura dei macchinari, sottolineando che la società si era impegnata a garantire il funzionamento entro un termine determinato e a compiere tutto quanto necessario per la messa in produzione, oltre al compimento delle attività indispensabili ad ottenere le agevolazioni di settore. La ritenuta centralità – nelle previsioni contrattuali - della prestazione di fare rendeva conto della sussunzione del contratto nello schema dell’appalto alla luce del costante orientamento di questa Corte, secondo cui tale ipotesi si configura se, secondo la volontà dei contraenti, la prestazione di dare è un semplice mezzo per la produzione dell'operae se il lavoro resta prevalente rispetto alla materia (Cass. 5935/2018; Cass. 20391/2008; Cass. n. 3807/1995; Cass. n. 5074/1993). Lo stesso possesso della qualità di produttore o rivenditore degli impianti in capo a lla società ricorrente poteva fungere da criterio ulteriore, con valore orientativo, per la distinzione tra vendita ed appalto, restando decisiva la natura della prestazione dedotta in contratto. 3. Il terzo motivo denuncia la violazione dell’art. 4, comma secondo, D.M. 55/2014, sostenendo che , dato il valore della controversia pari ad € 4420,00, la liquidazione delle spese, pari ad € 7500,00 complessivi, superava i massimi tabellari. Il motivo è infondato, dovendo escludersi che le previsioni dell’art. 4, comma secondo, D.M. 55/2014 ostino – in assoluto - alla liquidazione di importi superiori ai massimi tabellari. La disciplina secondo cui i parametri specifici per la determinazione del compenso sono, "di regola", quelli di cui alla allegata tabella A, la quale contiene tre importi pari, rispettivamente, ai valori minimi, medi e massimi liquidabili, con possibilità per il giudice di diminuire o aumentare "ulteriormente" il compenso in considerazione delle circostanze concrete, va intesa nel senso che l'esercizio del potere discrezionale del giudice contenuto tra i valori minimi e massimi non è soggetto a sindacato in sede di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella, potendosi aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconosceresempre che siano controllabili le ragioni dello scostamento dalla "forcella" di tariffa, sia le ragioni che ne giustifichino la misura (Cass. 14198/2022; Cass. 89/2021; Cass. 19989/2021; Cass. 12537/2019; Cass.12537/2017). 4. Il quarto motivo denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di merito, l’ing. Lenti era stato incaricato dal Brunet di curare la pratica di accensione del secondo conto energia, per cui l’inadempimento di tale obbligo non era imputabile alla società e non poteva giustificare l’accoglimento della domanda risarcitoria. Il motivo è inammissibile. L’attuale formulazione dell’art. 360 comma primo n. 5 ha introdotto nell’ordinamento un vizio della sentenza consistente nell’omessa considerazione di un dato accadimento storico rilevante in giudizio, che abb ia inciso sulla decisione finale. La violazione non può derivare dall’omessa valutazione di elementi istruttori se, come nel caso in esame, il fatto rilevante in causa sia stato comunque valutato(Cass. s.u. 8053/2014). Nel caso in esame la Corte di merito si è soffermata sul fatto cheil Brunet aveva sollecitato la società e l’ing. Lenti a provvedere e che, dati i ritardi, si era attivato personalmente per definire la pratica, comunicando che le competenze del tecnico sarebbero state detratte dal compenso, circostanza che – con giudizio in fatto logicamente motivato – è apparsa confortare la sussistenza dell’obbligo della società di ottenere l’ attivazione dei conti , giustificandosi in tal modo l’addebito a suo carico dei costi della pratica. 5. Il quinto motivo denuncia l’omesso esame di fatto decisivo, per aver il tribunale omesso di considerare gli elementi probatori che comprovavano che le parti si erano accordate per la sostituzione dell’unico inverter originariamente commissionato (tipo [OSCURATO:PERSONA] 10 S) con due inverter Aurora. Anche tale violazione è del tutto insussistente, avendo il tribunale esplicitamente escluso che le parti avessero concordato la sostituzione dell’unico macchinario originariamente commissionato, con due diverse tipologie di inverter, che l’appaltatrice aveva invece installato di propria iniziativa, e ciò sulla base di una analitica disamina delle acquisizioni processuali (esposta a pag. 6 della sentenza), di cui il ricorso finisce per sollecitare inammissibilmente un diverso apprezzamento, attingendo profili di fatto non sindacabili in cassazione. In conclusione, il ricorso è respinto, con regolazione delle spese processuali liquidate in dispositivo. Ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in € 200,00 per esborsi ed € 1450,00, per compenso, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%. Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda se
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