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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 24320/2022

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to la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 12598-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F. [OSCURATO:PERSONA] 15, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che le rappresenta e difende ope legis; - controricorrenti e ricorrenti incidentali - [OSCURATO:PERSONA]; v/K - intimata - avverso la sentenza n. 5343/6/2019 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, depositata il 25/09/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: Con sentenza depositata il 25 settembre 2019 la Commissione tributaria regionale del Lazio accoglieva parzialmente l'appello proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avverso la decisione della Commissione tributaria provinciale di Roma che aveva respinto il ricorso proposto dalla società contribuente contro l'intimazione di pagamento emessa a seguito del mancato pagamento di tre cartelle di pagamento.

Riteneva la CTR che per due delle cartelle impugnate era maturata la prescrizione, mentre per la cartella n. 097 2003 0516135241000 risultava provata l'interruzione della prescrizione dall'invio di due intimazioni di pagamento.

Avverso la suddetta pronuncia, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo.

Resistono con controricorso l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle entrate-Riscossione e propongono ricorso incidentale con quattro motivi.

La Camera di Commercio di Roma è rimasta intimata.

Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Le controricorrenti hanno depositato memoria tardiva.

Considerato che:

1. Con unico mezzo il ricorrente principale denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2943 e 2697 cod. civ.

Ric. 2020 n. 12598 sez.

MT - ud. 13-04-2022 -2- Censura la sentenza impugnata per avere ritenuto che i documenti in atti fossero afferenti ad intimazioni di pagamento e che le relate fossero riferibili ad atti idonei ad interrompere la prescrizione del credito portato dalla cartella n. 097 2003 0516135241000.

2. Con il primo motivo del ricorso incidentale si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell'art. 4, comma 1, di. n. 119/2018 (annullamento dei debiti fino a mille euro affidati in riscossione agli agenti di riscossione dal 2000 al 2010).

Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell'art. 24 d.lgs. n. 546/1992.

Con il terzo motivo si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 19, comma 3, e 21 d.lgs. n. 546/1992 nonché degli artt. 19 e 20 d.lgs. n. 112/1999.

Con il quarto motivo si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 100, 115 e 116 cod. proc. civ. nonché degli artt. 2946, 2948, 2953 e 2697 cod. civ.

3. Ritiene il Collegio che, in difetto di evidenza decisoria, la causa debba essere rimessa alla pubblica udienza della quinta sezione civile.

P.Q.M.

La Corte rimette la causa alla pubblica udienza della quinta s

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 12598-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F. [OSCURATO:PERSONA] 15, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che le rappresenta e difende ope legis; - controricorrenti e ricorrenti incidentali - [OSCURATO:PERSONA]; v/K - intimata - avverso la sentenza n. 5343/6/2019 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, depositata il 25/09/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: Con sentenza depositata il 25 settembre 2019 la Commissione tributaria regionale del Lazio accoglieva parzialmente l'appello proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avverso la decisione della Commissione tributaria provinciale di Roma che aveva respinto il ricorso proposto dalla società contribuente contro l'intimazione di pagamento emessa a seguito del mancato pagamento di tre cartelle di pagamento. Riteneva la CTR che per due delle cartelle impugnate era maturata la prescrizione, mentre per la cartella n. 097 2003 0516135241000 risultava provata l'interruzione della prescrizione dall'invio di due intimazioni di pagamento. Avverso la suddetta pronuncia, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo. Resistono con controricorso l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle entrate-Riscossione e propongono ricorso incidentale con quattro motivi. La Camera di Commercio di Roma è rimasta intimata. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Le controricorrenti hanno depositato memoria tardiva. Considerato che: 1. Con unico mezzo il ricorrente principale denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2943 e 2697 cod. civ. Ric. 2020 n. 12598 sez. MT - ud. 13-04-2022 -2- Censura la sentenza impugnata per avere ritenuto che i documenti in atti fossero afferenti ad intimazioni di pagamento e che le relate fossero riferibili ad atti idonei ad interrompere la prescrizione del credito portato dalla cartella n. 097 2003 0516135241000. 2. Con il primo motivo del ricorso incidentale si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell'art. 4, comma 1, di. n. 119/2018 (annullamento dei debiti fino a mille euro affidati in riscossione agli agenti di riscossione dal 2000 al 2010). Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell'art. 24 d.lgs. n. 546/1992. Con il terzo motivo si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 19, comma 3, e 21 d.lgs. n. 546/1992 nonché degli artt. 19 e 20 d.lgs. n. 112/1999. Con il quarto motivo si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 100, 115 e 116 cod. proc. civ. nonché degli artt. 2946, 2948, 2953 e 2697 cod. civ. 3. Ritiene il Collegio che, in difetto di evidenza decisoria, la causa debba essere rimessa alla pubblica udienza della quinta sezione civile. P.Q.M. La Corte rimette la causa alla pubblica udienza della quinta s
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