CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 21925/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha concluso per l’inammissibilità deiricorsi;letta la memoria di replica trasmessa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore difiducia delle ricorrenti, che ha insistito per l’accoglimento dei ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 2 ottobre 2025, la Corte di appello di Napoli, quale giudicedell’esecuzione, rigettava l’istanza proposta nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e diRossana [OSCURATO:PERSONA], finalizzata a ottenere la revoca dell’ordine di demolizione emessoin esecuzione della sentenza resa nei confronti del loro de cuius [OSCURATO:PERSONA] dalPretore di Marano il 27 maggio 1996, riformata dalla Corte di appello di Napoli consentenza del 10 febbraio 1998, divenuta irrevocabile il 16 aprile 1998.2. Avverso l’ordinanza del giudice dell’esecuzione, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per cassazione, sollevando due motivi.Con il primo, la difesa eccepisce la nullità del titolo esecutivo ex art. 670 cod.proc. pen., in ragione dell’omessa notifica al de cuius [OSCURATO:PERSONA] dell’estrattocontumaciale della sentenza del 10 febbraio 1998 emessa a suo carico. Si rilevain proposito che non è stato rinvenuto il fascicolo processuale, per cui non è stataprovata l’effettiva ricezione da parte del condannato della notifica dell’estrattocontumaciale, non essendo in tal senso dirimente l’attestazione sulla sentenzadella Corte di appello richiamata dai giudici dell’esecuzione, tanto più ove siconsideri che avverso tale pronuncia non fu proposto ricorso per cassazione.Con il secondo motivo, oggetto di doglianza è la violazione dei principi diadeguatezza e proporzionalità in senso stretto, osservandosi innanzitutto che ledoglianze sollevate dalle ricorrenti nell’odierno incidente di esecuzione eranodiverse da quelle avanzate dagli istanti precedenti, per cui alcuna preclusione eraravvisabile. Ciò posto, si evidenzia che le sorelle [OSCURATO:PERSONA], all’atto della costruzione,realizzata nel 1993, avevano appena 14 e 10 anni, per cui non potevano averecognizione né dell’attività del padre, né delle norme sull’abusivismo edilizio, a ciòaggiungendosi che il rilascio nel 2015 del permessso di costruire in sanatoria daparte del Comune di Marano ha indotto le ricorrenti a fare affidamento sullalegittimità dell’opera costruita dal padre, per cui non poteva non tenersi conto deltempo trascorso e della lesione dei diritti personali dei soggetti interessati.2.1. Con memoria trasmessa il 18 febbraio 2026, l’avvocato [OSCURATO:PERSONA],difensore di fiducia delle ricorrenti, nel replicare alla requisitoria del Procuratoregenerale, ha insistito per l’accoglimento dei ricorsi, ribadendone gli argomentirispetto a ciascuna questione sollevata.[OSCURATO:PERSONA] ricorsi sono infondati.1. Iniziando dal primo motivo, deve rimarcarsi che lo stesso costituisce lasostanziale riproposizione di una tema che nell’ordinanza impugnata ha già trovatoun’adeguata risposta: ed invero la Corte di appello, dopo aver premesso che larichiesta difensiva di visionare il fascicolo presso l’Archivio generalizzatocentralizzato del Tribunale di Napoli aveva dato esito negativo, ha valorizzato inmaniera pertinente una circostanza indubbiamente pregnante al fine di escluderela nullità del titolo esecutivo, ovvero il fatto che sulla sentenza emessa il 10febbraio 1998 dalla Corte di appello di Napoli risulta chiaramente annotata dallacancelleria la notifica dell’estratto contumaciale, avvenuta il 16 marzo 1998.Si tratta di un rilievo formale tutt’altro che secondario, che peraltro si coniuga sulpiano logico con un ulteriore dato significativo, ossia con il fatto che la questionedell’omessa notifica dell’estratto contumaciale non è stata mai proposta dalcondannato [OSCURATO:PERSONA] negli incidenti di esecuzione da lui proposti, per cuiragionevolmente sono state escluse criticità nella formazione del titolo esecutivo.Di qui l’infondatezza delle censure difensive sollevate sul punto.2. Alla medesima conclusione deve pervenirsi rispetto al secondo motivo.2.1. Circa il rapporto tra demolizione e tutela dei diritti del singolo, questa Corteha più volte chiarito (cfr. Sez. 3, n. 24882 del 26/04/2018, Rv. 273368 e Sez. 3,n. 18949 del 10/03/2016, Rv. 267024) che, in tema di reati edilizi, l’esecuzionedell’ordine di demolizione di un immobile abusivo non contrasta con il diritto alrispetto della vita privata e familiare e del domicilio di cui all’art. 8 C.E.D.U., postoche, non essendo desumibile da tale norma la sussistenza di alcun diritto“assoluto” a occupare un immobile, anche se abusivo, solo perché casa familiare,il predetto ordine non viola in astratto il diritto individuale a vivere nel propriolegittimo domicilio, ma afferma in concreto il diritto della collettività a rimuoverela lesione di un bene o interesse costituzionalmente tutelato e a ripristinarel’equilibrio urbanistico-edilizio violato. Su questa falsariga, è stato altresì affermato(cfr. Sez. 3, n. 5822 del 18/01/2022, Rv. 282950 e Sez. 3, n. 423 del 14/12/2020,dep. 2021, Rv. 280270) che il giudice, nel dare attuazione all’ordine di demolizionedi un immobile abusivo adibito ad abituale abitazione di una persona, è tenuto arispettare il principio di proporzionalità enunciato dalla giurisprudenzaconvenzionale nelle sentenze della Corte EDU Ivanova e Cherkezov c. Bulgaria del21/04/2016 e Kaminskas c. Lituania del 04/08/2020, valutando la disponibilità, daparte dell’interessato, di un tempo sufficiente per conseguire, se possibile, lasanatoria dell’immobile o per risolvere, con diligenza, le proprie esigenze abitative,la possibilità di far valere le proprie ragioni dinanzi a un tribunale indipendente,l’esigenza di evitare l’esecuzione in momenti in cui sarebbero compromessi altridiritti fondamentali, come quello dei minori a frequentare la scuola, nonchél’eventuale consapevolezza della natura abusiva dell’attività edificatoria.Tale consapevolezza nel caso di specie è stata ritenuta sussistente dai giudicidell’esecuzione, i quali hanno ricordato che le ricorrenti sono le figlie di Mariodimensioni, che si articola in tre villette sviluppate su più piani, dovendosiescludersi, pur dopo il rilascio della sanatoria del 2015, un legittimo affidamentosulla legalità delle opere, a fronte non solo dell’entità degli abusi per cui vi è statacondanna, ma anche dell’ordine di demolizione emesso il 28 dicembre 2016 edell’esito negativo dei vari incidenti di esecuzione sollevati dai soggetti interessati.2.2. Né infine appaiono dirimenti le doglianze sulla risalenza nel tempo degliabusi edilizi e sulla significativa distanza cronologica dai fatti delle ingiunzioni ademolire. In ordine alla rilevanza del decorso del tempo ai fini della operativitàdell’ordine di demolizione, questa Corte ha infatti più volte affermato (cfr. Sez. 3,n. 3979 del 21/09/2018, dep. 2019, Rv. 275850 – 02 e Sez. 3, n. 36387 del07/07/2015, Rv. 264736) che l’ordine di demolizione non riveste, nel nostroordinamento, una funzione punitiva, quale elemento di pena da irrogare alcolpevole, ma, diversamente, una funzione ripristinatoria del bene interessetutelato. La ratio della previsione, infatti, non è quella di sanzionare ulteriormente(rispetto alla pena irrogata) l’autore dell’illecito, ma quella di eliminare leconseguenze dannose della condotta medesima, rimuovendo la lesione delterritorio così verificatasi e ripristinando quell’equilibrio urbanistico-edilizio che ivari enti preposti - ciascuno per la propria competenza - hanno voluto stabilire, alpunto che tale ordine, quando imposto dall’Autorità giudiziaria in uno con lasentenza di condanna, non si pone in rapporto alternativo con l’omologo ordineemesso dall’Autorità amministrativa, ferma restando la necessità di uncoordinamento tra le due disposizioni in sede esecutiva; da ciò consegue che,essendo privo di finalità punitive, l’ordine di demolizione non è soggetto allaprescrizione stabilita dall’art. 173 cod. pen. per le sanzioni penali, né allaprescrizione stabilita dall’art. 28 della legge n. 689 del 1981 che riguarda soltantole sanzioni pecuniarie con finalità punitiva. Sotto tale profilo, è stato escluso chela sottrazione dell’ordine di demolizione al regime della prescrizione delle pene siponga in contrasto con la Costituzione o con la giurisprudenza della Corte europeadei diritti dell’uomo. Per quanto riguarda il primo aspetto, occorre evidenziare chequesta Corte (Sez. 3, n. 41475 del 03/05/2016, Rv. 267977) ha già ritenutomanifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per violazionedegli art. 3 e 117 Cost., dell’art. 31 del d.P.R. n. 380 del 2001, rispetto allamancata previsione di un termine di prescrizione dell’ordine di demolizione delmanufatto abusivo disposto con la sentenza di condanna, osservando che ladifferente natura della sanzione amministrativa ripristinatoria della demolizione,rispetto alla finalità rieducativa delle sanzioni penali, alla quale è connessal’estinzione per prescrizione, già integra una situazione diversa, idonea giustificareil differente regime giuridico; l'imprescrittibilità dell’ordine di demolizione, infatti,deriva da una scelta legislativa rientrante nei limiti dell’esercizio ragionevole delpotere legislativo, non sindacabile in sede di vaglio della legittimità costituzionalesotto il profilo della pretesa irragionevolezza, in quanto fondata su differenti naturae finalità rispetto alle sanzioni penali soggette a prescrizione.Quanto al secondo aspetto, allo stesso modo, è stato ribadito che l’ordine didemolizione non si pone in contrasto con la giurisprudenza della Corte europea deidiritti dell’uomo, in quanto non può essere qualificato come una pena.L’intervento del giudice penale si colloca, infatti, a chiusura di una complessaprocedura amministrativa finalizzata al ripristino delle originario assetto delterritorio alterato dall’intervento edilizio abusivo, nell’ambito del quale vieneconsiderato il solo oggetto del provvedimento (l’immobile da abbattere),prescindendo del tutto dall’individuazione di responsabilità soggettive, tanto chela demolizione si effettua anche in caso di alienazione del manufatto abusivo aterzi estranei al reato, i quali potranno poi far valere in altra sede le proprieragioni; l’intervento del giudice penale, peraltro, non è neppure scontato, dato cheegli provvede ad impartire l’ordine di demolizione se la stessa ancora non sia stataaltrimenti eseguita (cfr. Sez. 3, n. 49331 del 10/11/2015, Rv. 2655409).Di tali coordinate interpretative l’ordinanza impugnata ha operato buon governo,rimarcando inoltre il fatto che, dopo oltre 8 anni dall’ingiunzione a demolire del 28dicembre 2016, non risulta che le ricorrenti abbiano assunto alcuna iniziativa alfine di trovare una diversa soluzione abitativa per loro e per i propri nuclei familiari.3. In conclusione, stante l’infondatezza delle doglianze proposte, i ricorsiproposti nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] devono essererigettati, con conseguente onere per ciascuna ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod.proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. P.Q.MRigetta i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processualiCosì deciso il 25.02.2026Il consigliere estensore Il Presidente