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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 07766/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/10/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo Il PG conclude chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta estinzione del reato per prescrizione del delitto di ricettazione della carta di identità intestata a [OSCURATO:PERSONA], di cui al capo 3); l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Napoli, con riferimento alla determinazione del momento di consumazione del delitto di ricettazione degli altri beni indicati al capo 3) dell'imputazione; dichiarare inammissibile nel resto il ricorso. udito il difensore E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di BENEVENTO in difesa di: [OSCURATO:PERSONA] che conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del 19/10/2021 con la quale la Corte di appello di Napoli, giudicando in sede di secondo rinvio dopo l'annullamento parziale emesso dalla Corte di cassazione (dapprima Sez. 1, n. 48259 del 24/09/2014, poi Sez. 5, n. 15642 del 13/12/2019, dep. 2020), ha parzialmente riformato la sentenza emessa dal Tribunale di Benevento, confermata dalle prime due sentenze della Corte di appello di Napoli, poi parzialmente annullate dalle succitate sentenze rescindenti.

Il Tribunale di Benevento aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati di detenzione di esplosivi e armi, anche da guerra, di ricettazione di armi da sparo di provenienza furtiva e di quattro targhe di autovetture, del reato di detenzione di materiale esplosivo, costituito da componenti separati.

La Corte di appello con la sentenza emessa all'esito del giudizio rescissorio: - ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui al capo 4 (detenzione di materiale esplosivo, aggressivi chimici e congegni micidiali, di cui agli artt. 1 e 2 legge 2 ottobre 1967, n. 895, commesso in data 20.03.2010), perché il fatto non sussiste; - ha dichiarato non doversi procedere, per essersi il reato di ricettazione estinto per prescrizione, con riguardo ai fatti indicati al capo 3, dopo avere escluso però la ricettazione di: n. 17 carte di identità in bianco e senza numero; n. 2 targhe, anteriore e posteriore, recanti i numeri CS*506165; n. 1 pistola russa marca Baikal, semiautomatica, cal. 7,65, con matricola abrasa; n. 1 pistola semiautomatica cal. 22 [OSCURATO:PERSONA], con matricola abrasa, con serbatoio inserito contenente n. 10 cartucce; n. 1 pistola cal. 40, semiautomatica, marca Star, con matricola abrasa, oltre serbatoio vuoto; n. 1 pistola a tamburo, senza altri dati, priva di matricola; n. 1 pistola a tamburo, senza altri dati, priva di matricola, indicata alla lettera O della nota della Polizia giudiziaria; n. 1 pistola semiautomatica, cal. 7,65, marca Bayard, con matricola abrasa; n. 2 nulla osta per l'acquisto di armi, recanti i numeri 1449899 e 1449900, in bianco, non compilati, denunciati come sottratti il 24.03.2010; n. 1 carta di identità n.

AA4807752, intestata a [OSCURATO:PERSONA] e denunciata come smarrita in data 8.03.2009, nonché del codice fiscale intestato al medesimo Pizzi.

Per l'effetto di tali decisioni, la Corte territoriale ha determinato la pena finale in anni undici, mesi sette di reclusione ed euro 2.600,00, confermando nel resto.2.

La difesa, con il ricorso, ha sviluppato più motivi.

2.1. Col primo motivo, ha denunciato violazione degli artt. 33 e 42 cod. proc. pen., in relazione all'art. 25 Cost., con nullità dell'ordinanza emessa dalla Corte di appello il 19.10.2021, per aver stabilito lo stesso magistrato che si era astenuto, dott. [OSCURATO:PERSONA], da Presidente della Sezione, lo spostamento del procedimento dal Collegio B, a cui lo aveva destinato il Presidente della Corte di appello, ad altro Collegio.

2.2. Col secondo motivo denuncia che, con riferimento al reato di cui al capo 3 dell'imputazione (ricettazione di svariate armi e altri beni), la Corte sarebbe incorsa in vizio di motivazione e violazione dell'art. 627 cod. proc. pen. e degli artt. 157 e 158 cod. pen.

Il tentativo di supplire alla mancanza di accertamento della data di consumazione delle ricettazioni contestate nel suddetto capo - censurato dalla Cassazione in sede rescindente - viene ritenuto dal ricorrente illogico e contrario al principio stabilito in sede di legittimità, con riferimento: a) ai nulla osta n. 1449899 e 1449900, perché la denuncia del 24.03.2010 era successiva al ritrovamento dei medesimi da parte della Polizia giudiziaria in data 6.03.2010, laddove essi si riferivano a serie iniziata il 21.03.2001 ed esaurita in data 11.09.2001, data a cui doveva ancorarsi il dies a quo della prescrizione, in carenza di altri elementi, tenuto anche conto che [OSCURATO:PERSONA], al momento di detto ritrovamento del 6.03.2010, era detenuto da oltre due anni, essendo entrato in carcere nel 2008; pertanto, non poteva certamente aver ricevuto tali documenti durante la detenzione carceraria; b) ai seguenti altri beni: n. 17 carte di identità in bianco e senza numero; n. 2 targhe, anteriore e posteriore, recanti i numeri CS*506165; n. 1 pistola russa marca Baikal, semiautomatica, cal. 7,65, con matricola abrasa; n. 1 pistola semiautomatica cal. 22 [OSCURATO:PERSONA], con matricola abrasa, con serbatoio inserito contenente n. 10 cartucce; n. 1 pistola cal. 40, semiautomatica, marca Star, con matricola abrasa, oltre serbatoio vuoto; n. 1 pistola a tamburo, senza altri dati, priva di matricola; n. 1 pistola a tamburo, senza altri dati, priva di matricola, indicata alla lettera "O" della nota della Polizia giudiziaria; n. 1 pistola semiautomatica, cal. 7,65, marca Bayard, con matricola abrasa.

Gli elementi tratti dal materiale probatorio raccolto nel corso dell'istruttoria dibattimentale avrebbero dovuto indurre la Corte di merito a retrodatare la consumazione delle ricettazioni al dicembre 2009 (dichiarazione di [OSCURATO:PERSONA]) o in epoca prossima alla costruzione del bunker (2004) presso il quale dette armi furono rinvenute.

Ancora, in ordine a n. 2 targhe, anteriore e posteriore, recanti i numeri CS*506165, la denuncia risaliva a un furto commesso il 9.09.2001, sicché il reato di ricettazione avrebbe dovuto farsi risalire ad epoca prossima a tale epoca, con sua conseguente prescrizione.

2.3. Col terzo motivo, denuncia l'erronea applicazione dell'art. 627 cod. pen., quanto alla catalogazione delle armi di cui ai capi 1, 2 e

3. Tale questione era rimasta assorbita, ma non decisa, all'esito della sentenza di legittimità, per cui la Corte di appello avrebbe dovuto pronunciarsi in merito.

2.4. Col quarto motivo, denuncia violazione dell'art. 23 legge 18 aprile 1975, n. 110, e vizio della motivazione, per la mancata disamina della suddetta questione relativa alla catalogazione delle armi.

2.5. Col quinto motivo, denuncia violazione di legge in punto di accertamento dell'illegale detenzione delle armi per aver omesso di considerare che il reato ex art. 23 legge n. 110 del 1975 si pone come norma speciale rispetto al reato ex artt. 2 e 7 legge 895 del 1967 (artt. 9 e 10 legge 14 ottobre 1974, 497) atteso che ne contiene tutti gli elementi costitutivi oltre a prevedere l'elemento specializzante rappresentato dalla clandestinità dell'arma.

2.6. Col sesto motivo, denuncia l'illegalità della pena irrogata rispetto alla cornice edittale relativa al reato più grave, la cui pena base non avrebbe potuto essere superiore ad anni otto di reclusione ed euro 2.000,00 di multa.

Denuncia, altresì, la violazione degli artt. 132 e 133 cod. pen., in relazione all'entità della pena e al diniego delle attenuanti generiche.

3. Il Procuratore generale ha chiesto: - l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta estinzione per prescrizione del reato di ricettazione della carta di identità intestata a [OSCURATO:PERSONA], di cui al capo 3; - l'annullamento della sentenza stessa con rinvio alla Corte di appello di Napoli, con riferimento alla determinazione del momento di consumazione del delitto di ricettazione degli altri beni indicati al capo 3; - la declaratoria di inammissibilità del ricorso nel resto.[OSCURATO:PERSONA] .

1. Il primo motivo sulla questione di indebito mutamento del Collegio da parte di un magistrato astenuto appare manifestamente infondato.

1.1. Invero, anche se l'accoglimento della dichiarazione di astensione del giudice comporta il divieto per il medesimo di compiere qualsiasi atto del procedimento (Sez. 6, n. 34560 del 22/05/2014, Rv. 259900), nel caso di specie è da tenere conto che l'atto che il magistrato astenuto avrebbe compiuto - secondo il ricorrente, in violazione dei doversi scaturenti dalla sua condizione - è consistito nell'assegnazione del processo a un determinato Collegio della Corte territoriale.

E, però, deve, in via dirimente, considerarsi che l'assegnazione dei processi in violazione delle tabelle di organizzazione dell'ufficio, salvo il possibile rilievo disciplinare, può incidere sulla costituzione e sulle condizioni di capacità del giudice, determinando la nullità di cui all'art. 33, comma 1, cod. proc. pen., non in caso di semplice inosservanza delle disposizioni amministrative, ma solo quando si determini uno stravolgimento dei principi e dei canoni essenziali dell'ordinamento giudiziario, per la violazione di norme quali quelle riguardanti la titolarità del potere di assegnazione degli affari in capo ai dirigenti degli uffici e l'obbligo di motivazione dei provvedimenti (Sez. 4, n. 35585 del 12/05/2017, Schettino, Rv. 270775; Sez. 6, n. 13833 del 12/03/2015, Valle, Rv. 263079; in applicazione del principio, la Corte di legittimità ha escluso la configurabilità di ipotesi di nullità con riferimento alla assegnazione del processo ad una Sezione della Corte di appello diversa da quella tabellarmente competente e ad un collegio costituito ad hoc per assicurare la definizione del giudizio in un tempo ragionevole).

Nel caso di specie, pertanto, già in base agli elementi indicati dallo stesso ricorrente per identificare l'atto asserita mente emesso in violazione dei doveri del magistrato astenuto, non si può in ogni caso ritenere che l'assegnazione del processo - la quale costituisce manifestazione della potestà organizzativa del dirigente - sia da inquadrarsi come atto del procedimento (art. 42 cod. proc. pen.) e, quindi, possa essere affetto da nullità.

1.2. In concreto, la doglianza si incentra sul fatto che il presidente di Sezione, dopo essersi astenuto, abbia fissato il processo innanzi a un Collegio diverso da quello originariamente stabilito dal presidente della Corte di appello: situazione rispetto a cui non può considerarsi l'atto assunto come estraneo alla sua sfera di attribuzioni.

La censura evidenzia particolarmente l'avere, il presidente di Sezione, adottato l'atto dopo l'astensione sua e la susseguente necessità di modificare la formazione del Collegio composto anche dai suoi colleghi: ragione per la quale evidentemente ha dovuto individuare il diverso Collegio della medesima Sezione, per le corrispondenti esigenze di natura organizzativa.

Posto ciò, va tuttavia ribadito, in consonanza che le prospettazioni svolte sull'argomento dal Procuratore generale requirente, che, avendo riferimento al giudice astenuto che sia presidente di Sezione, fra gli atti del procedimento che questi non può compiere ex art. 42 cod. proc. pen. a pena di nullità non rientrano anche quelli di natura ordinamentale e organizzatoria, aventi funzione nella sfera esterna al procedimento penale in senso proprio, atti che non possono produrre effetti diretti sulle posizioni soggettive coinvolte nel procedimento, mentre restano irrilevanti ai presenti fini le conseguenze procedimentali indirette eventualmente seguite a essi.

Tale assorbente rilievo rende la doglianza manifestamente priva di fondamento.

2. Quanto al secondo motivo, le uniche questioni ammissibili sono: 1) quelle relative alla responsabilità e, quindi, al calcolo della prescrizione relativo alla parte di imputazione del capo 3 ritenuta non prescritta dai giudici del rescissorio e, pertanto, oggetto di condanna; ciò, con esclusione della carta di identità e del codice fiscale di Pizzi; 2) quelle relative al trattamento sanzionatorio.

2.1. A questo proposito, va osservato che il ricorso risulta parzialmente fondato, atteso che per le ragioni esposte nei motivi non è stata operata dalla Corte di merito del secondo rinvio una precisa disamina di tutti gli elementi di prova sull'epoca di ricezione di ciascun oggetto indicato al capo 3, alla luce dei rilievi difensivi.

2.2. Fanno eccezione le condotte di ricezione degli oggetti per le quali è stata già dichiarata la prescrizione nonché le condotte di ricezione della carta di identità n.

AA4807752, intestata a [OSCURATO:PERSONA], denunciata come smarrita in data 8.03.2009 e del codice fiscale intestato al . medesimo Pizzi: per la ricettazione inerente a questi ultimi oggetti non sussiste impugnazione e manca, comunque, alcuna argomentazione specifica; di conseguenza, la pronuncia accertativa della responsabilità penale emessa a carico dell'imputato per tale ambito è divenuta definitiva.

Corollario di tale approdo è il rilievo che, sempre con riferimento al solo ambito da ultimo considerato, non può essere dichiarata la prescrizione, così come è stato sollecitato dal Procuratore generale, restando, invece, impregiudicato il relativo trattamento sanzionatorio, da determinarsi nel prosieguo, come emergerà dalla complessiva analisi.2.3.

Pertanto, avuto riguardo ai reati di cui al capo 3, come selezionati nei punti che precedono, deve disporsi l'annullamento della sentenza impugnata, con ulteriore rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio il quale dovrà fornire, in modo esaustivo e specifica - per quanto concerne i fatti di ricettazione aventi ad oggetto i beni sopra enucleati - una risposta chiara alla questione di prescrizione sollevata dall'imputato e dovrà pronunciarsi, all'esito e secondo l'esito, per la ricomprensione - o meno - dei reati stessi fra quelli per i quali occorre individuare la corrispondente pena, da coordinare nell'ambito del complessivo trattamento sanzionatorio.

2.4. Non è inutile, tuttavia, precisare sul tema che il Tribunale, con la sentenza emessa alla conclusione del primo grado, aveva ritenuto sussistente la recidiva reiterata a carico di [OSCURATO:PERSONA].

Tale dato processuale - impregiudicata la cristallizzazione delle statuizioni medio tempore emesse nel corso del giudizio, in tema di prescrizione relativa ad altri reati, senza devoluzione nel corso successivo - costituisce un'acquisizione non discutibile.

Si prende atto che la difesa di [OSCURATO:PERSONA] sostiene che la recidiva non è stata applicata, rifacendosi all'autorevole lezione di legittimità (Sez.

U, n. 20808 del 25/10/2018, dep. 2019, Rv. 275319), riguardante l'ininfluenza del mero rilievo annesso ai precedenti penali per l'applicazione della recidiva.

Su questo punto, il Collegio non dubita - in adesione al citato orientamento - che, in tema di recidiva, la valorizzazione da parte del giudice dei precedenti penali dell'imputato ai fini del diniego delle circostanze attenuanti generiche non implica il riconoscimento della recidiva contestata in assenza di aumento della pena a tale titolo o di confluenza della stessa nel giudizio di comparazione tra le circostanze concorrenti eterogenee: ciò, in ragione della diversità dei giudizi riguardanti i due istituti, sicché la recidiva non può basarsi sulla mera valorizzazione dei precedenti ad altri fini e di essa non può tenersi conto ai fini del calcolo dei termini di prescrizione del reato.

La parte della motivazione della sentenza di primo grado (richiamata dal ricorrente alla fine del secondo motivo), invero, non orienta affatto per l'avvenuta esclusione della recidiva; al contrario, per calcolare la pena relativa al reato più grave, il Tribunale ha dato atto espressamente che è stata «riconosciuta la contestata recidiva», tanto che, anche per tale effetto, la fissa ad anni dieci di reclusione ed euro tremila di multa.

2.5. Di conseguenza, nella verifica del tempo necessario a prescrivere, anche di tale dato processuale i giudici del rescissorio devono tener conto: si è già chiarito e si ribadisce che la recidiva quando (come nel caso di quella reiterata, specifica e infraquinquennale) integra una circostanza aggravante ad effetto speciale, incide sia sul computo del termine-base di prescrizione, ai sensi dell'art. 157, secondo comma, cod. pen., sia sull'entità della proroga del suddetto termine in presenza di atti interruttivi, ai sensi dell'art. 161, comma secondo, cod. pen. (Sez. 2, n. 57755 del 12/10/2018, Saetta, Rv. 274721; Sez. 5, n. 32679 del 13/06/2018, Pireddu, Rv. 273490 - 01).

Una diversa interpretazione rimetterebbe al giudice la scelta della rilevanza da attribuire alla recidiva qualificata caso per caso, contraddicendo il principio costituzionale di tassatività.

Quindi - a meno che la Corte territoriale nel nuovo giudizio di rinvio non pervenga alla datazione dell'epoca di consumazione di ciascuna ricettazione a tempo antecedente all'entrata in vigore della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (disciplina che ha mutato i termini di cui agli artt. 99 e 157 cod. pen.) - il computo del tempo necessario a prescrivere non potrà non tenere conto anche dell'elemento succitato.

Se, poi, in ragione dell'epoca di consumazione accertata dei singoli fatti inerenti al delitto di ricettazione contestato al capo 3, i giudici del rescissorio pervenissero alla conclusione che deve applicarsi il regime antecedente, il calcolo del termine necessario a prescrivere terrà conto della recidiva qualificata, quale aggravante, per gli effetti di cui all'art. 157 cod. pen. nella formulazione antecedente alla legge n. 251 del 2005 cit.

3. Quanto, invece, ai reati di cui ai capi 1 e 2, la penale responsabilità dell'imputato è ormai attinta dal giudicato progressivo.

È, pertanto, inammissibile il terzo motivo di ricorso, nella parte in cui esso, tende a rimettere in questione capi per i quali la regiudicanda risulta essere stata definita, quanto all'accertamento della responsabilità di [OSCURATO:PERSONA].

La questione di catalogazione delle armi in esso addotta, mentre non può riguardare i reati di cui ai suddetti capi 1 e 2, può avere ingresso nella sola valutazione delle tematiche relative ai reati di ricettazione di cui al capo 3, ancora sub iudice.

Pertanto, il nuovo giudizio di rinvio riguarderà, quanto alla verifica della punibilità dell'imputato, in corrispondenza dell'ancora aperta questione di prescrizione, soltanto i fatti di ricettazione cui al capo 3, con le eccezioni sopra indicate.

Il giudizio di rinvio riguarderà, inoltre, il complessivo trattamento sanzionatorio, logicamente dipendente dall'accertamento conclusivo dell'assetto dei reati ascritti a [OSCURATO:PERSONA], suscettibili di essere, in concreto, sanzionati con la corrispondente pena.4.

Coerentemente con queste precisazioni, è da considerare che l'ultima sentenza rescindente (quella resa da Sez. 5, n. 15642 del 2020), la quale ha fissato, circoscrivendolo, il thema devoluto al giudice del rinvio, ha accolto soltanto il quarto e il quinto motivo fra quelli articolati da [OSCURATO:PERSONA] con il corrispondente ricorso.

Il quarto motivo era stato dall'imputato dedicato alla critica della pregressa sentenza di merito che lo aveva ritenuto responsabile del reato di cui al capo 4, inerente alla contestata detenzione di materiale esplosivo: per questo reato la sentenza qui impugnata è pervenuta all'assoluzione di [OSCURATO:PERSONA]; pertanto, il ricorrente non avrebbe alcun interesse a dedurre eventuali vizi della decisione su tale capo.

Il quinto motivo del ricorso esaminato da quella sentenza rescindente era stato accolto con espresso e chiaro riferimento alle questioni sollevate dal ricorrente in merito alla condanna conseguita per le residue ricettazioni di cui al capo 3, con gli effetti già sceverati nei sensi che precedono.

4.1. I giudici di legittimità, invece, non hanno fornito sostegno alla tesi del ricorrente in ordine alla catalogazione delle armi come questione da demandare al giudice del rinvio, sicché tale aspetto non può essere ammissibilmente evocato dal ricorrente in questa sede per rimettere in discussione la sua accertata responsabilità in merito agli altri titoli di reato sub 1 e

2. Pertanto, il terzo, per la parte afferente agli ora indicati titoli di reati, il quarto e il quinto motivo dell'impugnazione che qui si esamina, prospettando la riapertura della disamina avente ad oggetto questi ultimi capi, si rivelano, pertanto inammissibili.

4.2. Come si è segnalato, invece, restava e - dato l'ulteriore annullamento parziale - resta assorbita ogni questione relativa al trattamento sanzionatorio, da definirsi all'esito del nuovo giudizio rescissorio.

Di conseguenza, le questioni svolte dal ricorrente con il sesto motivo del ricorso oggetto del presente scrutinio restano ancora assorbite.

Soltanto nell'ambito del corrispondente thema (la verifica inerente ai reati di ricettazione di cui alla residua parte del capo 3 e il trattamento sanzionatorio), quindi, l'imputato avrà titolo a coltivare, ove mai essa venga dedotta, in modo giuridicamente rilevante, la questione relativa alla catalogazione delle armi oggetto di processo.

5. Conclusivamente, per la parte del capo 3 non dichiarata prescritta, la sentenza della Corte di appello qui impugnata - con le eccezioni di cui si è detto - non ha fatto esatta applicazione del principio fissato nella sentenza rescindente, con conseguente necessità (in accoglimento della corrispondente parte del ricorso, assorbito il sesto motivo) di un nuovo annullamento con rinvio, limitatamente ad esso e al trattamento sanzionatorio consequenziale.

In tale prospettiva e nei corrispondenti limiti, va pronunciato l'annullamento con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli esclusivamente in ordine alla ricettazione delle cose elencate nel dispositivo della sentenza emessa dalla Corte territoriale il 19/10/2021.

Deve essere, invece, dichiarata l'inammissibilità del ricorso nel resto, comprese le questioni inerenti alla catalogazione delle armi, per quanto riferite ai reati di cui ai capi 1 e 2, e sull'affermazione della responsabilità per la ricettazione relativa alla carta di identità n.

AA4807752 intestata a [OSCURATO:PERSONA] - denunciata come smarrita in data 8.03.2009 - nonché al codice fiscale intestato al medesimo Pizzi.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamen

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/10/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo Il PG conclude chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta estinzione del reato per prescrizione del delitto di ricettazione della carta di identità intestata a [OSCURATO:PERSONA], di cui al capo 3); l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Napoli, con riferimento alla determinazione del momento di consumazione del delitto di ricettazione degli altri beni indicati al capo 3) dell'imputazione; dichiarare inammissibile nel resto il ricorso. udito il difensore E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di BENEVENTO in difesa di: [OSCURATO:PERSONA] che conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del 19/10/2021 con la quale la Corte di appello di Napoli, giudicando in sede di secondo rinvio dopo l'annullamento parziale emesso dalla Corte di cassazione (dapprima Sez. 1, n. 48259 del 24/09/2014, poi Sez. 5, n. 15642 del 13/12/2019, dep. 2020), ha parzialmente riformato la sentenza emessa dal Tribunale di Benevento, confermata dalle prime due sentenze della Corte di appello di Napoli, poi parzialmente annullate dalle succitate sentenze rescindenti. Il Tribunale di Benevento aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati di detenzione di esplosivi e armi, anche da guerra, di ricettazione di armi da sparo di provenienza furtiva e di quattro targhe di autovetture, del reato di detenzione di materiale esplosivo, costituito da componenti separati. La Corte di appello con la sentenza emessa all'esito del giudizio rescissorio: - ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui al capo 4 (detenzione di materiale esplosivo, aggressivi chimici e congegni micidiali, di cui agli artt. 1 e 2 legge 2 ottobre 1967, n. 895, commesso in data 20.03.2010), perché il fatto non sussiste; - ha dichiarato non doversi procedere, per essersi il reato di ricettazione estinto per prescrizione, con riguardo ai fatti indicati al capo 3, dopo avere escluso però la ricettazione di: n. 17 carte di identità in bianco e senza numero; n. 2 targhe, anteriore e posteriore, recanti i numeri CS*506165; n. 1 pistola russa marca Baikal, semiautomatica, cal. 7,65, con matricola abrasa; n. 1 pistola semiautomatica cal. 22 [OSCURATO:PERSONA], con matricola abrasa, con serbatoio inserito contenente n. 10 cartucce; n. 1 pistola cal. 40, semiautomatica, marca Star, con matricola abrasa, oltre serbatoio vuoto; n. 1 pistola a tamburo, senza altri dati, priva di matricola; n. 1 pistola a tamburo, senza altri dati, priva di matricola, indicata alla lettera O della nota della Polizia giudiziaria; n. 1 pistola semiautomatica, cal. 7,65, marca Bayard, con matricola abrasa; n. 2 nulla osta per l'acquisto di armi, recanti i numeri 1449899 e 1449900, in bianco, non compilati, denunciati come sottratti il 24.03.2010; n. 1 carta di identità n. AA4807752, intestata a [OSCURATO:PERSONA] e denunciata come smarrita in data 8.03.2009, nonché del codice fiscale intestato al medesimo Pizzi. Per l'effetto di tali decisioni, la Corte territoriale ha determinato la pena finale in anni undici, mesi sette di reclusione ed euro 2.600,00, confermando nel resto.2. La difesa, con il ricorso, ha sviluppato più motivi. 2.1. Col primo motivo, ha denunciato violazione degli artt. 33 e 42 cod. proc. pen., in relazione all'art. 25 Cost., con nullità dell'ordinanza emessa dalla Corte di appello il 19.10.2021, per aver stabilito lo stesso magistrato che si era astenuto, dott. [OSCURATO:PERSONA], da Presidente della Sezione, lo spostamento del procedimento dal Collegio B, a cui lo aveva destinato il Presidente della Corte di appello, ad altro Collegio. 2.2. Col secondo motivo denuncia che, con riferimento al reato di cui al capo 3 dell'imputazione (ricettazione di svariate armi e altri beni), la Corte sarebbe incorsa in vizio di motivazione e violazione dell'art. 627 cod. proc. pen. e degli artt. 157 e 158 cod. pen. Il tentativo di supplire alla mancanza di accertamento della data di consumazione delle ricettazioni contestate nel suddetto capo - censurato dalla Cassazione in sede rescindente - viene ritenuto dal ricorrente illogico e contrario al principio stabilito in sede di legittimità, con riferimento: a) ai nulla osta n. 1449899 e 1449900, perché la denuncia del 24.03.2010 era successiva al ritrovamento dei medesimi da parte della Polizia giudiziaria in data 6.03.2010, laddove essi si riferivano a serie iniziata il 21.03.2001 ed esaurita in data 11.09.2001, data a cui doveva ancorarsi il dies a quo della prescrizione, in carenza di altri elementi, tenuto anche conto che [OSCURATO:PERSONA], al momento di detto ritrovamento del 6.03.2010, era detenuto da oltre due anni, essendo entrato in carcere nel 2008; pertanto, non poteva certamente aver ricevuto tali documenti durante la detenzione carceraria; b) ai seguenti altri beni: n. 17 carte di identità in bianco e senza numero; n. 2 targhe, anteriore e posteriore, recanti i numeri CS*506165; n. 1 pistola russa marca Baikal, semiautomatica, cal. 7,65, con matricola abrasa; n. 1 pistola semiautomatica cal. 22 [OSCURATO:PERSONA], con matricola abrasa, con serbatoio inserito contenente n. 10 cartucce; n. 1 pistola cal. 40, semiautomatica, marca Star, con matricola abrasa, oltre serbatoio vuoto; n. 1 pistola a tamburo, senza altri dati, priva di matricola; n. 1 pistola a tamburo, senza altri dati, priva di matricola, indicata alla lettera "O" della nota della Polizia giudiziaria; n. 1 pistola semiautomatica, cal. 7,65, marca Bayard, con matricola abrasa. Gli elementi tratti dal materiale probatorio raccolto nel corso dell'istruttoria dibattimentale avrebbero dovuto indurre la Corte di merito a retrodatare la consumazione delle ricettazioni al dicembre 2009 (dichiarazione di [OSCURATO:PERSONA]) o in epoca prossima alla costruzione del bunker (2004) presso il quale dette armi furono rinvenute. Ancora, in ordine a n. 2 targhe, anteriore e posteriore, recanti i numeri CS*506165, la denuncia risaliva a un furto commesso il 9.09.2001, sicché il reato di ricettazione avrebbe dovuto farsi risalire ad epoca prossima a tale epoca, con sua conseguente prescrizione. 2.3. Col terzo motivo, denuncia l'erronea applicazione dell'art. 627 cod. pen., quanto alla catalogazione delle armi di cui ai capi 1, 2 e 3. Tale questione era rimasta assorbita, ma non decisa, all'esito della sentenza di legittimità, per cui la Corte di appello avrebbe dovuto pronunciarsi in merito. 2.4. Col quarto motivo, denuncia violazione dell'art. 23 legge 18 aprile 1975, n. 110, e vizio della motivazione, per la mancata disamina della suddetta questione relativa alla catalogazione delle armi. 2.5. Col quinto motivo, denuncia violazione di legge in punto di accertamento dell'illegale detenzione delle armi per aver omesso di considerare che il reato ex art. 23 legge n. 110 del 1975 si pone come norma speciale rispetto al reato ex artt. 2 e 7 legge 895 del 1967 (artt. 9 e 10 legge 14 ottobre 1974, 497) atteso che ne contiene tutti gli elementi costitutivi oltre a prevedere l'elemento specializzante rappresentato dalla clandestinità dell'arma. 2.6. Col sesto motivo, denuncia l'illegalità della pena irrogata rispetto alla cornice edittale relativa al reato più grave, la cui pena base non avrebbe potuto essere superiore ad anni otto di reclusione ed euro 2.000,00 di multa. Denuncia, altresì, la violazione degli artt. 132 e 133 cod. pen., in relazione all'entità della pena e al diniego delle attenuanti generiche. 3. Il Procuratore generale ha chiesto: - l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta estinzione per prescrizione del reato di ricettazione della carta di identità intestata a [OSCURATO:PERSONA], di cui al capo 3; - l'annullamento della sentenza stessa con rinvio alla Corte di appello di Napoli, con riferimento alla determinazione del momento di consumazione del delitto di ricettazione degli altri beni indicati al capo 3; - la declaratoria di inammissibilità del ricorso nel resto.[OSCURATO:PERSONA] . 1. Il primo motivo sulla questione di indebito mutamento del Collegio da parte di un magistrato astenuto appare manifestamente infondato. 1.1. Invero, anche se l'accoglimento della dichiarazione di astensione del giudice comporta il divieto per il medesimo di compiere qualsiasi atto del procedimento (Sez. 6, n. 34560 del 22/05/2014, Rv. 259900), nel caso di specie è da tenere conto che l'atto che il magistrato astenuto avrebbe compiuto - secondo il ricorrente, in violazione dei doversi scaturenti dalla sua condizione - è consistito nell'assegnazione del processo a un determinato Collegio della Corte territoriale. E, però, deve, in via dirimente, considerarsi che l'assegnazione dei processi in violazione delle tabelle di organizzazione dell'ufficio, salvo il possibile rilievo disciplinare, può incidere sulla costituzione e sulle condizioni di capacità del giudice, determinando la nullità di cui all'art. 33, comma 1, cod. proc. pen., non in caso di semplice inosservanza delle disposizioni amministrative, ma solo quando si determini uno stravolgimento dei principi e dei canoni essenziali dell'ordinamento giudiziario, per la violazione di norme quali quelle riguardanti la titolarità del potere di assegnazione degli affari in capo ai dirigenti degli uffici e l'obbligo di motivazione dei provvedimenti (Sez. 4, n. 35585 del 12/05/2017, Schettino, Rv. 270775; Sez. 6, n. 13833 del 12/03/2015, Valle, Rv. 263079; in applicazione del principio, la Corte di legittimità ha escluso la configurabilità di ipotesi di nullità con riferimento alla assegnazione del processo ad una Sezione della Corte di appello diversa da quella tabellarmente competente e ad un collegio costituito ad hoc per assicurare la definizione del giudizio in un tempo ragionevole). Nel caso di specie, pertanto, già in base agli elementi indicati dallo stesso ricorrente per identificare l'atto asserita mente emesso in violazione dei doveri del magistrato astenuto, non si può in ogni caso ritenere che l'assegnazione del processo - la quale costituisce manifestazione della potestà organizzativa del dirigente - sia da inquadrarsi come atto del procedimento (art. 42 cod. proc. pen.) e, quindi, possa essere affetto da nullità. 1.2. In concreto, la doglianza si incentra sul fatto che il presidente di Sezione, dopo essersi astenuto, abbia fissato il processo innanzi a un Collegio diverso da quello originariamente stabilito dal presidente della Corte di appello: situazione rispetto a cui non può considerarsi l'atto assunto come estraneo alla sua sfera di attribuzioni. La censura evidenzia particolarmente l'avere, il presidente di Sezione, adottato l'atto dopo l'astensione sua e la susseguente necessità di modificare la formazione del Collegio composto anche dai suoi colleghi: ragione per la quale evidentemente ha dovuto individuare il diverso Collegio della medesima Sezione, per le corrispondenti esigenze di natura organizzativa. Posto ciò, va tuttavia ribadito, in consonanza che le prospettazioni svolte sull'argomento dal Procuratore generale requirente, che, avendo riferimento al giudice astenuto che sia presidente di Sezione, fra gli atti del procedimento che questi non può compiere ex art. 42 cod. proc. pen. a pena di nullità non rientrano anche quelli di natura ordinamentale e organizzatoria, aventi funzione nella sfera esterna al procedimento penale in senso proprio, atti che non possono produrre effetti diretti sulle posizioni soggettive coinvolte nel procedimento, mentre restano irrilevanti ai presenti fini le conseguenze procedimentali indirette eventualmente seguite a essi. Tale assorbente rilievo rende la doglianza manifestamente priva di fondamento. 2. Quanto al secondo motivo, le uniche questioni ammissibili sono: 1) quelle relative alla responsabilità e, quindi, al calcolo della prescrizione relativo alla parte di imputazione del capo 3 ritenuta non prescritta dai giudici del rescissorio e, pertanto, oggetto di condanna; ciò, con esclusione della carta di identità e del codice fiscale di Pizzi; 2) quelle relative al trattamento sanzionatorio. 2.1. A questo proposito, va osservato che il ricorso risulta parzialmente fondato, atteso che per le ragioni esposte nei motivi non è stata operata dalla Corte di merito del secondo rinvio una precisa disamina di tutti gli elementi di prova sull'epoca di ricezione di ciascun oggetto indicato al capo 3, alla luce dei rilievi difensivi. 2.2. Fanno eccezione le condotte di ricezione degli oggetti per le quali è stata già dichiarata la prescrizione nonché le condotte di ricezione della carta di identità n. AA4807752, intestata a [OSCURATO:PERSONA], denunciata come smarrita in data 8.03.2009 e del codice fiscale intestato al . medesimo Pizzi: per la ricettazione inerente a questi ultimi oggetti non sussiste impugnazione e manca, comunque, alcuna argomentazione specifica; di conseguenza, la pronuncia accertativa della responsabilità penale emessa a carico dell'imputato per tale ambito è divenuta definitiva. Corollario di tale approdo è il rilievo che, sempre con riferimento al solo ambito da ultimo considerato, non può essere dichiarata la prescrizione, così come è stato sollecitato dal Procuratore generale, restando, invece, impregiudicato il relativo trattamento sanzionatorio, da determinarsi nel prosieguo, come emergerà dalla complessiva analisi.2.3. Pertanto, avuto riguardo ai reati di cui al capo 3, come selezionati nei punti che precedono, deve disporsi l'annullamento della sentenza impugnata, con ulteriore rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio il quale dovrà fornire, in modo esaustivo e specifica - per quanto concerne i fatti di ricettazione aventi ad oggetto i beni sopra enucleati - una risposta chiara alla questione di prescrizione sollevata dall'imputato e dovrà pronunciarsi, all'esito e secondo l'esito, per la ricomprensione - o meno - dei reati stessi fra quelli per i quali occorre individuare la corrispondente pena, da coordinare nell'ambito del complessivo trattamento sanzionatorio. 2.4. Non è inutile, tuttavia, precisare sul tema che il Tribunale, con la sentenza emessa alla conclusione del primo grado, aveva ritenuto sussistente la recidiva reiterata a carico di [OSCURATO:PERSONA]. Tale dato processuale - impregiudicata la cristallizzazione delle statuizioni medio tempore emesse nel corso del giudizio, in tema di prescrizione relativa ad altri reati, senza devoluzione nel corso successivo - costituisce un'acquisizione non discutibile. Si prende atto che la difesa di [OSCURATO:PERSONA] sostiene che la recidiva non è stata applicata, rifacendosi all'autorevole lezione di legittimità (Sez. U, n. 20808 del 25/10/2018, dep. 2019, Rv. 275319), riguardante l'ininfluenza del mero rilievo annesso ai precedenti penali per l'applicazione della recidiva. Su questo punto, il Collegio non dubita - in adesione al citato orientamento - che, in tema di recidiva, la valorizzazione da parte del giudice dei precedenti penali dell'imputato ai fini del diniego delle circostanze attenuanti generiche non implica il riconoscimento della recidiva contestata in assenza di aumento della pena a tale titolo o di confluenza della stessa nel giudizio di comparazione tra le circostanze concorrenti eterogenee: ciò, in ragione della diversità dei giudizi riguardanti i due istituti, sicché la recidiva non può basarsi sulla mera valorizzazione dei precedenti ad altri fini e di essa non può tenersi conto ai fini del calcolo dei termini di prescrizione del reato. La parte della motivazione della sentenza di primo grado (richiamata dal ricorrente alla fine del secondo motivo), invero, non orienta affatto per l'avvenuta esclusione della recidiva; al contrario, per calcolare la pena relativa al reato più grave, il Tribunale ha dato atto espressamente che è stata «riconosciuta la contestata recidiva», tanto che, anche per tale effetto, la fissa ad anni dieci di reclusione ed euro tremila di multa. 2.5. Di conseguenza, nella verifica del tempo necessario a prescrivere, anche di tale dato processuale i giudici del rescissorio devono tener conto: si è già chiarito e si ribadisce che la recidiva quando (come nel caso di quella reiterata, specifica e infraquinquennale) integra una circostanza aggravante ad effetto speciale, incide sia sul computo del termine-base di prescrizione, ai sensi dell'art. 157, secondo comma, cod. pen., sia sull'entità della proroga del suddetto termine in presenza di atti interruttivi, ai sensi dell'art. 161, comma secondo, cod. pen. (Sez. 2, n. 57755 del 12/10/2018, Saetta, Rv. 274721; Sez. 5, n. 32679 del 13/06/2018, Pireddu, Rv. 273490 - 01). Una diversa interpretazione rimetterebbe al giudice la scelta della rilevanza da attribuire alla recidiva qualificata caso per caso, contraddicendo il principio costituzionale di tassatività. Quindi - a meno che la Corte territoriale nel nuovo giudizio di rinvio non pervenga alla datazione dell'epoca di consumazione di ciascuna ricettazione a tempo antecedente all'entrata in vigore della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (disciplina che ha mutato i termini di cui agli artt. 99 e 157 cod. pen.) - il computo del tempo necessario a prescrivere non potrà non tenere conto anche dell'elemento succitato. Se, poi, in ragione dell'epoca di consumazione accertata dei singoli fatti inerenti al delitto di ricettazione contestato al capo 3, i giudici del rescissorio pervenissero alla conclusione che deve applicarsi il regime antecedente, il calcolo del termine necessario a prescrivere terrà conto della recidiva qualificata, quale aggravante, per gli effetti di cui all'art. 157 cod. pen. nella formulazione antecedente alla legge n. 251 del 2005 cit. 3. Quanto, invece, ai reati di cui ai capi 1 e 2, la penale responsabilità dell'imputato è ormai attinta dal giudicato progressivo. È, pertanto, inammissibile il terzo motivo di ricorso, nella parte in cui esso, tende a rimettere in questione capi per i quali la regiudicanda risulta essere stata definita, quanto all'accertamento della responsabilità di [OSCURATO:PERSONA]. La questione di catalogazione delle armi in esso addotta, mentre non può riguardare i reati di cui ai suddetti capi 1 e 2, può avere ingresso nella sola valutazione delle tematiche relative ai reati di ricettazione di cui al capo 3, ancora sub iudice. Pertanto, il nuovo giudizio di rinvio riguarderà, quanto alla verifica della punibilità dell'imputato, in corrispondenza dell'ancora aperta questione di prescrizione, soltanto i fatti di ricettazione cui al capo 3, con le eccezioni sopra indicate. Il giudizio di rinvio riguarderà, inoltre, il complessivo trattamento sanzionatorio, logicamente dipendente dall'accertamento conclusivo dell'assetto dei reati ascritti a [OSCURATO:PERSONA], suscettibili di essere, in concreto, sanzionati con la corrispondente pena.4. Coerentemente con queste precisazioni, è da considerare che l'ultima sentenza rescindente (quella resa da Sez. 5, n. 15642 del 2020), la quale ha fissato, circoscrivendolo, il thema devoluto al giudice del rinvio, ha accolto soltanto il quarto e il quinto motivo fra quelli articolati da [OSCURATO:PERSONA] con il corrispondente ricorso. Il quarto motivo era stato dall'imputato dedicato alla critica della pregressa sentenza di merito che lo aveva ritenuto responsabile del reato di cui al capo 4, inerente alla contestata detenzione di materiale esplosivo: per questo reato la sentenza qui impugnata è pervenuta all'assoluzione di [OSCURATO:PERSONA]; pertanto, il ricorrente non avrebbe alcun interesse a dedurre eventuali vizi della decisione su tale capo. Il quinto motivo del ricorso esaminato da quella sentenza rescindente era stato accolto con espresso e chiaro riferimento alle questioni sollevate dal ricorrente in merito alla condanna conseguita per le residue ricettazioni di cui al capo 3, con gli effetti già sceverati nei sensi che precedono. 4.1. I giudici di legittimità, invece, non hanno fornito sostegno alla tesi del ricorrente in ordine alla catalogazione delle armi come questione da demandare al giudice del rinvio, sicché tale aspetto non può essere ammissibilmente evocato dal ricorrente in questa sede per rimettere in discussione la sua accertata responsabilità in merito agli altri titoli di reato sub 1 e 2. Pertanto, il terzo, per la parte afferente agli ora indicati titoli di reati, il quarto e il quinto motivo dell'impugnazione che qui si esamina, prospettando la riapertura della disamina avente ad oggetto questi ultimi capi, si rivelano, pertanto inammissibili. 4.2. Come si è segnalato, invece, restava e - dato l'ulteriore annullamento parziale - resta assorbita ogni questione relativa al trattamento sanzionatorio, da definirsi all'esito del nuovo giudizio rescissorio. Di conseguenza, le questioni svolte dal ricorrente con il sesto motivo del ricorso oggetto del presente scrutinio restano ancora assorbite. Soltanto nell'ambito del corrispondente thema (la verifica inerente ai reati di ricettazione di cui alla residua parte del capo 3 e il trattamento sanzionatorio), quindi, l'imputato avrà titolo a coltivare, ove mai essa venga dedotta, in modo giuridicamente rilevante, la questione relativa alla catalogazione delle armi oggetto di processo. 5. Conclusivamente, per la parte del capo 3 non dichiarata prescritta, la sentenza della Corte di appello qui impugnata - con le eccezioni di cui si è detto - non ha fatto esatta applicazione del principio fissato nella sentenza rescindente, con conseguente necessità (in accoglimento della corrispondente parte del ricorso, assorbito il sesto motivo) di un nuovo annullamento con rinvio, limitatamente ad esso e al trattamento sanzionatorio consequenziale. In tale prospettiva e nei corrispondenti limiti, va pronunciato l'annullamento con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli esclusivamente in ordine alla ricettazione delle cose elencate nel dispositivo della sentenza emessa dalla Corte territoriale il 19/10/2021. Deve essere, invece, dichiarata l'inammissibilità del ricorso nel resto, comprese le questioni inerenti alla catalogazione delle armi, per quanto riferite ai reati di cui ai capi 1 e 2, e sull'affermazione della responsabilità per la ricettazione relativa alla carta di identità n. AA4807752 intestata a [OSCURATO:PERSONA] - denunciata come smarrita in data 8.03.2009 - nonché al codice fiscale intestato al medesimo Pizzi. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamen
Sentenza Cassazione n. 07766/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris