CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 maggio 2023
Cassazione n. 31295/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/11/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA 1. Visto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di Appello di Salerno, che ha confermato la pronuncia di primo grado, con la quale l'imputata era stata ritenuta responsabile di concorso nel delitto di spendita e introduzione nello Stato di monete falsificate; 2. Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale la ricorrente denunzia omessa valutazione delle prove e falsa applicazione della legge penale in ordine all'affermazione di responsabilità, oltre a non essere consentito dalla legge in sede di legittimità, perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata), è generico, perché risulta intrinsecamente indeterminato ed altresì difetta della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato. 3. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 maggio 2023.