CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 8 marzo 2022
Cassazione n. 14230/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 29585-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, cui è subentrata l'AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, quale successore a titolo universale in forza di legge, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - contronrcorrente - avverso la sentenza n. 82/2020 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 27/03/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 29585 sez. ML - ud. 08-03-2022 -2- RG. 29585/2020 [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Palermo con sentenza n. 82/2020 ha parzialmente riformato la sentenza emessa dal Tribunale della medesima sede, che aveva dichiarato il difetto di giurisdizione in ordine alla cartella n. 296 2015 000549188500, a favore del [OSCURATO:PERSONA] e aveva rigettato per il resto l'opposizione proposta dalla società [OSCURATO:PERSONA] srl avverso l'iscrizione ipotecaria n. 296 762 2016 00001171 notificata in data 11 luglio 2016, portante i crediti già esposti un cinque cartelle. 2. I Giudici di seconde cure hanno confermato il capo della sentenza di primo grado relativo al difetto di giurisdizione avente ad oggetto la cartella n. 296 2015 000549 1885 000; hanno però rilevato che, in relazione alle cinque restanti cartelle, l'istanza di rateizzazione presentata dalla società in data 10 novembre 2011 non è idonea ad interrompere la prescrizione, non andando ad integrare il riconoscimento del diritto idoneo ex art. 2944 c.c. a determinare il predetto effetto interruttivo, dal momento che ai fini della sussistenza di una rinuncia tacita alla prescrizione è necessaria un'incompatibilità assoluta tra il comportamento tenuto dal debitore e la sua volontà di avvalersi della causa estintiva del diritto. Pertanto, in relazione a quei crediti hanno dichiarato l'intervenuta prescrizione. 3. Per la cassazione della sentenza ha preposto ricorso la società [OSCURATO:PERSONA] spa affidato a tre motivi cui ha resistito con controricorso la società [OSCURATO:PERSONA] srl. 4. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, ai sensi dell'art. 380 bis cpc. 5. L'Agenzia delle Entrate Riscossione, subentrata alla [OSCURATO:PERSONA] spa quale successore a titolo universale in forza di legge, ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi possono essere così sintetizzati. 2. Con il primo motivo viene censurata la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 2935, 2943 e 2944 c.c., dell'art. 19 D.P.R. n. 602/1973 e degli artt. 112 e 132 in relazione all'art. 360 nn. 3 e 4 cpc, per avere la Corte territoriale pronunciato sul merito, dichiarando l'intervenuta prescrizione dei crediti indicati nelle cartelle nn. 296 2010 00975963 e 296 2010 0120526009, anziché dichiarare cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 4 del d.l. 119/2018 convertito dalla I. n. 136/2018, entrato in vigore il 24/10/2018, in data antecedente alla pronuncia adottata il 23/01/2020. 3. Con il secondo motivo la ricorrente si duole della nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 2935, 2943 e 2944 c.c., dell'art. 19 D.P.R. n. 602/1973 e degli artt. 112 e 132 in relazione all'art. 360 nn. 3 e 4 cpc, per avere la Corte territoriale pronunciato l'intervenuta decorrenza della prescrizione dei crediti sebbene fosse stata presentata ai sensi dell'art. 19 D.P.R. n. 602/1973 un'istanza di dilazione di pagamento da parte della società, idonea a produrre un effetto interruttivo della prescrizione. 4. Con il terzo ed ultimo motivo si lamenta la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 c.c. e art. 19, comma I quater del D.P.R. n. 602/1973 e degli artt. 112 e 132 cpc con riferimento all'art. 360 nn. 3 e 4 cpc, per aver la Corte territoriale pronunciato la prescrizione dei crediti portati dalle cartelle senza tener conto, ai fini del computo del tempo, del dettato dell'art. 19, comma 1 quater del D. P.R. n. 602/1973, che impone l'impossibilità di esercizio del diritto alla riscossione dalla data di presentazione dell'istanza sino all'eventuale rigetto o decadenza dalla stessa e, in violazione di legge, ha ritenuto compiuto il decorso del termine entro cui il diritto si prescrive. 5. Deve essere esaminata preliminarmente l'eccezione proposta dalla controricorrente relativamente al difetto di idonea procura speciale ai sensi dell'art. 365 cpc del ricorso introduttivo. Tale eccezione è stata articolata sulla base di quanto statuito da questa Suprema Corte relativamente al fatto che il mandato, contenuto in foglio separato spillato di seguito all'atto che non contenga alcun riferimento alla sentenza impugnata, né contenga alcun riferimento specifico al giudizio di legittimità e presenti, al contrario, espressioni incompatibili con la specialità propria di tale giudizio, menzionando attività proprie di altri giudizi e fasi processuali (Cass. n. 7014/2017; Cass. n. 18257/2017; Cass. n. 28146/2018; Cass. n. 5190/2019), non sarebbe valido. 6. In ordine alla suddetta questione non si registra, però, da ultimo, unanimità di soluzioni nella giurisprudenza di questa Corte. 7. Invero, secondo altro orientamento (per tutte Cass. n. 1165/2022), soddisfa il requisito della specialità di cui all'art. 365 c.p.c. la procura rilasciata su foglio separato, ma materialmente congiunto al ricorso, che, sebbene mancante della data e degli estremi della sentenza impugnata, risulti tuttavia idonea a fornire certezza della provenienza dalla parte del potere di rappresentanza e della sua riferibilità al ,;giudizio cui l'atto accede, nonché del suo rilascio in un momento successivo alla sentenza impugnata e anteriore rispetto alla notifica del ricorso. 8. Tale contrasto ha indotto, di recente, la trasmissione della questione di diritto al [OSCURATO:PERSONA] Presidente, per valutare l'opportunità di rimetterla alle Sezioni Unite, affinché: a) in primo luogo, sia valutata l'attualità e l'effettiva portata del principio secondo cui la specialità della procura difensiva per il giudizio di legittimità può essere soddisfatta in virtù di un criterio non relativo al suo contenuto ma anche solo di carattere meramente "topografico"; b) laddove si ritenesse di confermare il suddetto principio, siano chiaramente individuate le ipotesi in cui esso opera e, in particolare, se ad esso debba attribuirsi la medesima portata, sia in caso di procura rilasciata a margine o in calce al ricorso cartaceo, sia in caso di procura su foglio o altro supporto autonomo, che sia materialmente, o mediante modalità informatiche, congiunto al ricorso stesso o, comunque, ad esso allegato secondo la disciplina anche regolamentare vigente in tema di atti telematici; c) in ogni caso, siano precisamente definiti (anche eventualmente in relazione alle diverse ipotesi di "collocazione topografica" della procura, se a tale collocazione si intenda ancora attribuire rilevanza) i casi in cui, eventualmente, il contenuto testuale della procura per il giudizio di cassazione stessa debba ritenersi incompatibile con la specialità richiesta dall'art. 365 c.p.c. (Cass. n. 6947/2022). 9. Per le considerazioni svolte, ritenuto che in ordine alla decisione sulla predetta eccezione non sono ravvisabili univoci precedenti di questa Corte che consentano la trattazione in sesta sezione, va disposta la trasmissione del procedimento alla Sezione Quarta. PQM La Corte, ritenuto che non sussistono i presupposti per la decisione in Sezione Sesta, dispone trasmettersi il procedimento alla Sezione Quarta La