Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 novembre 2023

Cassazione n. 33431/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

nte ORDINANZA sul ricorso 3356-2023proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore , elettivamente domiciliata in ROMA, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis -ricorrente– contro AVRCONSULT S.r.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA] Dott. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - Dott.ssaMILENA BALSAMO - Consigliere - Ud.21/11/2023 - CC Dott. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - Dott.ssaANTONELLA DELL’ORFANO - Rel.

Consigliere - STEVANATO, che l a rappresenta e difende assieme all’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] D’AMICO giusta procura speciale allegata al ricorso -controricorrente – avverso la sentenza n. 4544/2022 della [OSCURATO:PERSONA] GRADO delLAZIO, depositata il 19 /1 0 /2022 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del21/11/2023 dal Consigliere Relatore Dott. ssa ANTONELLA DELL'[OSCURATO:PERSONA] Agenzia delle entrate propon e ricorso, affidato a d u e motiv i , per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Corte di giustizia tributaria di secondo grado delLazio aveva respinto l’appello erariale avverso la sentenza n. 40/2019 della [OSCURATO:PERSONA] di Latinain accoglimentodel ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.r.L. avverso avviso di liquidazione di maggiore imposta di registro, ipotecaria e catastale in relazionead atto di compravendita immobiliare tra l’odierna controricorrente edOrion S.r.L., registrato in data 15/12/2015; la società contribuenteresiste con controricorso ed ha infine depositato memoria difensiva [OSCURATO:PERSONA] 1.1.con il primo motivo l ’Agenzia ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.,omesso esame di fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, e lamenta che la Corte di giustizia tributaria di secondo grado abbia erroneamente «omesso… di considerare il contenuto di un documento che,ove correttamente valutato, …avrebbe … certamente portato ad assumere una decisione diversa da quella adottata»atteso che «da tale documento (l’avviso di rettifica e liquidazione) si evince… come la valutazione degli immobili è stata effettuata dall’Ufficio utilizzando il criterio sintetico - comparativo, previsto dall’art. 51 del DPR 131/86, e non ic.d. valori medi O.M.I. »;

1.2. la doglianza è inammissibile poiché si verte in ipotesi di doppia conforme ex art. 348-ter, comma 5, c.p.c., rispetto alla quale la ricorrente non ha indicato profili di divergenza tra le ragioni di fatto a base della decisione di primo grado e quelle a base del rigetto dell'appello, com'era invece necessario per dar ingresso alla censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. (cfr. Cass. nn. 26774/2016, 5528/2014); 1.3.la Corte di giustizia tributaria di secondo grado ha invero confermato la pronuncia di primo grado, che aveva affermatoquanto segue:« Nel merito … parte ricorrente ha avuto modo di controreplic a re a lle con tr odeduzioni dell’Agenzia resis t en t e specificando che l’a mminis t r a zione, a segui t o delle deduzioni attoree,avevaride t ermin at o il v alore dei box auto e dei posti auto scoperti prendendo in considerazione i valori medi OMI applicati a tale categorianellazon a C/2 semicen tra le di Aprili a , e non di L atina , come indicato nell’avviso di rettifica, e non indicando la divers a incidenz a del v a lore attribuito ad un posto auto scoper t o rispe tt o a quello di un box auto, rilevando, inoltre le contraddizioni esistentinel riferire della non a pplic a zione dei valori OMI , m a il criterio sin t e ti co - comp arati vo per poi ride t erminare il valoredei beni di cui alla categoria cui alla categoria C/6 a pplic a ndo il v a lore medio OMI»;

1.4. la sentenza impugnata, nel confermare la decisione di primo grado sulla base delle medesime ragioni inerenti alle questioni di fatto poste a fondamentodel proprio dictum, è, dunque, valsa ad integrare gli estremi di una c.d.

«doppiaconforme», tale da rendere inammissibile l’evocazione del vizio di cuiall’art. 360 n. 5 cod. proc. civ. in forza di quanto disposto dall’art. 348-tercod. proc. civ.;

2.1. con il secondo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per «omessa pronuncia su un motivo di appello», di seguito trascritto: « … 2) violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2, 7 e 35 del d.lgs. n. 546/92 per l’omesso espletamento della funzione giudicante così come delineata nell’ambito del processo tributario volto ad una impugnazione di merito dell’atto.

I Giudici hanno errato nell’annullare l’atto, venendo meno alla loro stessa funzione, come sancito con Cass. civ. Sez.

VI -5, Ord. … 21 - 06-2018, n. 16380 “…dalla natura del processo tributario - il quale non è annoverabile tra quelli di "impugnazione-annullamento", ma tra quelli di "impugnazione-merito", in quanto non è diretto alla sola eliminazione giuridica dell'atto impugnato, ma alla pronuncia di una decisione di merito sostitutiva sia della dichiarazione resa dal contribuente che dell'accertamento dell'ufficio -discende che, ove il giudice tributario ritenga invalido l'avviso di accertamento per motivi non formali, ma di carattere sostanziale, non può limitarsi ad annullare l'atto impositivo, ma deve esaminare nel merito la pretesa tributaria e, operando una motivata valutazione sostitutiva, eventualmente ricondurla alla corretta misura, entro i limiti posti dalle domande di parte (Sez. 5, n. 25317 del 28/11/2014; Sez. 5, n. 19750 del 19/09/2014)…»;

2.2. ciò posto, la sentenza impugnata si è limitata a respingere il gravame affermando che era «stato applicato un calcolo non corretto del valore degli immobilioggetto di compravendita ove risultano siti in Comune differente da quello di riferimento ed anche una valutazione non congrua di beni quali i posti auto scoperti e i Box tra loro differenti e viziati in merito ad unamancata considerazione dell’ubicazione», confermando così la pronuncia di primo grado che aveva accolto le doglianze della contribuente annullando l’atto impugnato;

2.3. la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado incorre, dunque, nel vizio d'omessa pronuncia non avendo statuito sul motivo di gravame dell'Amministrazione finanziaria dianzi illustrato;

3. ne consegue l'accoglimento del ricorso quanto al secondo motivo, respinto il primo motivo, con la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, per il nuovo esame della controversia, limitatamente al motivo accolto, ed anche per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, respinto il primo motivo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto erinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenuta

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte ORDINANZA sul ricorso 3356-2023proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore , elettivamente domiciliata in ROMA, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis -ricorrente– contro AVRCONSULT S.r.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA] Dott. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - Dott.ssaMILENA BALSAMO - Consigliere - Ud.21/11/2023 - CC Dott. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - Dott.ssaANTONELLA DELL’ORFANO - Rel. Consigliere - STEVANATO, che l a rappresenta e difende assieme all’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] D’AMICO giusta procura speciale allegata al ricorso -controricorrente – avverso la sentenza n. 4544/2022 della [OSCURATO:PERSONA] GRADO delLAZIO, depositata il 19 /1 0 /2022 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del21/11/2023 dal Consigliere Relatore Dott. ssa ANTONELLA DELL'[OSCURATO:PERSONA] Agenzia delle entrate propon e ricorso, affidato a d u e motiv i , per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Corte di giustizia tributaria di secondo grado delLazio aveva respinto l’appello erariale avverso la sentenza n. 40/2019 della [OSCURATO:PERSONA] di Latinain accoglimentodel ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.r.L. avverso avviso di liquidazione di maggiore imposta di registro, ipotecaria e catastale in relazionead atto di compravendita immobiliare tra l’odierna controricorrente edOrion S.r.L., registrato in data 15/12/2015; la società contribuenteresiste con controricorso ed ha infine depositato memoria difensiva [OSCURATO:PERSONA] 1.1.con il primo motivo l ’Agenzia ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.,omesso esame di fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, e lamenta che la Corte di giustizia tributaria di secondo grado abbia erroneamente «omesso… di considerare il contenuto di un documento che,ove correttamente valutato, …avrebbe … certamente portato ad assumere una decisione diversa da quella adottata»atteso che «da tale documento (l’avviso di rettifica e liquidazione) si evince… come la valutazione degli immobili è stata effettuata dall’Ufficio utilizzando il criterio sintetico - comparativo, previsto dall’art. 51 del DPR 131/86, e non ic.d. valori medi O.M.I. »; 1.2. la doglianza è inammissibile poiché si verte in ipotesi di doppia conforme ex art. 348-ter, comma 5, c.p.c., rispetto alla quale la ricorrente non ha indicato profili di divergenza tra le ragioni di fatto a base della decisione di primo grado e quelle a base del rigetto dell'appello, com'era invece necessario per dar ingresso alla censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. (cfr. Cass. nn. 26774/2016, 5528/2014); 1.3.la Corte di giustizia tributaria di secondo grado ha invero confermato la pronuncia di primo grado, che aveva affermatoquanto segue:« Nel merito … parte ricorrente ha avuto modo di controreplic a re a lle con tr odeduzioni dell’Agenzia resis t en t e specificando che l’a mminis t r a zione, a segui t o delle deduzioni attoree,avevaride t ermin at o il v alore dei box auto e dei posti auto scoperti prendendo in considerazione i valori medi OMI applicati a tale categorianellazon a C/2 semicen tra le di Aprili a , e non di L atina , come indicato nell’avviso di rettifica, e non indicando la divers a incidenz a del v a lore attribuito ad un posto auto scoper t o rispe tt o a quello di un box auto, rilevando, inoltre le contraddizioni esistentinel riferire della non a pplic a zione dei valori OMI , m a il criterio sin t e ti co - comp arati vo per poi ride t erminare il valoredei beni di cui alla categoria cui alla categoria C/6 a pplic a ndo il v a lore medio OMI»; 1.4. la sentenza impugnata, nel confermare la decisione di primo grado sulla base delle medesime ragioni inerenti alle questioni di fatto poste a fondamentodel proprio dictum, è, dunque, valsa ad integrare gli estremi di una c.d. «doppiaconforme», tale da rendere inammissibile l’evocazione del vizio di cuiall’art. 360 n. 5 cod. proc. civ. in forza di quanto disposto dall’art. 348-tercod. proc. civ.; 2.1. con il secondo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per «omessa pronuncia su un motivo di appello», di seguito trascritto: « … 2) violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2, 7 e 35 del d.lgs. n. 546/92 per l’omesso espletamento della funzione giudicante così come delineata nell’ambito del processo tributario volto ad una impugnazione di merito dell’atto. I Giudici hanno errato nell’annullare l’atto, venendo meno alla loro stessa funzione, come sancito con Cass. civ. Sez. VI -5, Ord. … 21 - 06-2018, n. 16380 “…dalla natura del processo tributario - il quale non è annoverabile tra quelli di "impugnazione-annullamento", ma tra quelli di "impugnazione-merito", in quanto non è diretto alla sola eliminazione giuridica dell'atto impugnato, ma alla pronuncia di una decisione di merito sostitutiva sia della dichiarazione resa dal contribuente che dell'accertamento dell'ufficio -discende che, ove il giudice tributario ritenga invalido l'avviso di accertamento per motivi non formali, ma di carattere sostanziale, non può limitarsi ad annullare l'atto impositivo, ma deve esaminare nel merito la pretesa tributaria e, operando una motivata valutazione sostitutiva, eventualmente ricondurla alla corretta misura, entro i limiti posti dalle domande di parte (Sez. 5, n. 25317 del 28/11/2014; Sez. 5, n. 19750 del 19/09/2014)…»; 2.2. ciò posto, la sentenza impugnata si è limitata a respingere il gravame affermando che era «stato applicato un calcolo non corretto del valore degli immobilioggetto di compravendita ove risultano siti in Comune differente da quello di riferimento ed anche una valutazione non congrua di beni quali i posti auto scoperti e i Box tra loro differenti e viziati in merito ad unamancata considerazione dell’ubicazione», confermando così la pronuncia di primo grado che aveva accolto le doglianze della contribuente annullando l’atto impugnato; 2.3. la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado incorre, dunque, nel vizio d'omessa pronuncia non avendo statuito sul motivo di gravame dell'Amministrazione finanziaria dianzi illustrato; 3. ne consegue l'accoglimento del ricorso quanto al secondo motivo, respinto il primo motivo, con la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, per il nuovo esame della controversia, limitatamente al motivo accolto, ed anche per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità P.Q.M. La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, respinto il primo motivo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto erinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenuta
Sentenza Cassazione n. 33431/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris