CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 47895/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA Sul ricorso ex art. 625 bis cod. proc.pen. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 18 ottobre 1956 Avverso la sentenza resa il 4 Aprile 2023 da questa Corte di Cassazione visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1.Con la sentenza impugnata la sesta sezione di questa Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza resa dalla Corte di appello di Lecce il 4 Marzo 2022. 2. Avverso la detta sentenza propone ricorso straordinario ex art. 625 bis cod. proc.pen. l'imputato, tramite difensore di fiducia, deducendo: 2.1 Illegittimità dell'impugnata sentenza per errore di fatto causato dall'omessa valutazione da parte della Corte di legittimità della riduzione effettuata per il riconoscimento delle attenuanti generiche, determinando la pena finale in anno uno mesi quattro di reclusione ed euro 7000 di multa come indicato nella sentenza di questa Corte dell'Il maggio 2021. Il ricorrente inoltre si duole che l'estensore della sentenza impugnata non si sia astenuto. 1.11 ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato e la decisione può essere assunta de plano ex art. 625 bis comma 4 cod. proc.pen. Occorre premettere il travagliato iter decisorio di questo giudizio. Con sentenza del 10 Aprile 2019 la Corte di Appello, decidendo in sede di rinvio dall'annullamento parziale disposto da questa Corte, aveva assolto l'odierno ricorrente dal reato di cui all'art. 512 bis codice penale, rideterminando la pena in relazione al residuo e più grave reato di cui agli articoli 30 e 311.646/1982 nella misura di anni due di reclusione e 10.000 C di multa. Con pronunzia dell'Il maggio 2021 questa Corte di Cassazione annullava la sentenza del 10 Aprile 2019, rilevando come a fronte della pena originariamente inflitta all'imputato, determinata in anni due mesi sei di reclusione ed euro 12.000 di multa per entrambi i reati, e all'esito dell'assoluzione dal reato di intestazione fittizia che doveva considerarsi reato satellite, la Corte di merito aveva omesso di illustrare le modalità di calcolo della pena. Chiedeva pertanto al giudice di rinvio di esplicitare i termini del calcolo operato per la pena residua. La Corte di merito, rispettando il mandato della sentenza rescindente, ha rilevato che nel giudizio di primo grado il Tribunale di Lecce aveva condannato l'imputato per il reato di cui agli articoli 30 e 31 legge 646 del 1982 alla pena di anni due di reclusione ed euro 7000 di multa, in quanto aveva ridotto la pena di anni tre di reclusione ed euro 15.000 di multa di un terzo per le attenuanti generiche, e ha ritenuto di confermare detta pena ( nella misura di anni due di reclusione ed euro 7000), espungendo dall'originaria pena complessiva inflitta in primo grado, la sanzione di mesi sei di reclusione ed euro 5000 di multa, applicata come aumento per la continuazione con il reato per cui era intervenuta l'assoluzione. La sentenza della Suprema Corte, oggetto del presente ulteriore ricorso, ha bene spiegato che l'impugnazione proposta dall'imputato avverso la sentenza resa dalla Corte di appello il 4 Marzo 2022 era infondata e all'evidenza non è incorsa in alcun errore di calcolo; nessun vincolo in ordine al calcolo della pena può essere determinato dalla sentenza rescindente dell'Il maggio 2021, poiché quella pronunzia aveva rilevato una situazione di incertezza in merito all'entità della sanzione, che rendeva necessario un chiarimento da parte del collegio di rinvio. Le ulteriori censure formulate con il ricorso in merito alla mancata astensione del consigliere relatore della sentenza impugnata sono inammissibili poiché non possono essere introdotte con questo mezzo di impugnazione. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma 19 ottobre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] D iela [OSCURATO:PERSONA]D;Agostini [OSCURATO:PERSONA]