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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 16 febbraio 2026

Cassazione n. 32877/2026

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d'appello di Catanzarovista la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];vista la requisitoria con cui il Sost. [OSCURATO:PERSONA] hachiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;in procedura a trattazione scritta.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza emessa in data 16 febbraio 2026 la Corte di Appello diCatanzaro ha dichiarato inammissibile l’istanza introdotta da [OSCURATO:PERSONA],tesa ad ottenere il riconoscimento della continuazione tra i fatti oggetto didistinte decisioni irrevocabili.In motivazione si evidenzia che la domanda costituisce mera riproposizionedi analoga istanza, decisa con ordinanza del 18 aprile 2023.2.

Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle formedi legge – [OSCURATO:PERSONA].

Il ricorso è affidato a un unico motivo, espresso intermini di erronea applicazione di legge e vizio di motivazione.Secondo la difesa vi è una erronea considerazione della attuale domanda daparte del giudice della esecuzione, posto che vi erano nuove allegazioni in fatto ein diritto che giustificavano la rinnovazione della richiesta.In particolare si insiste sul riferimento ad alcune statuizioni favorevoliemesse – per i medesimi titoli esecutivi – nei confronti di taluni coimputati,aspetto non considerato nella prima decisione reiettiva.Nella memoria difensiva depositata posteriormente si fa riferimento – asostegno di quanto esposto nel ricorso – al principio di diritto affermato daquesta Sezione Prima con la pronunzia num. 13285 del 29 gennaio 2026 .[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato, per le ragioni che seguono.La prospettazione difensiva conteneva un elemento di novità tale daimpedire la declaratoria di inammissibilità de plano di cui all’art. 666 co.2cod.proc.pen. .Va ribadito, sul punto, che il novum può consistere anche in un aspetto cheimpone al giudice della esecuzione – quantomeno - un aggravio motivazionale,come nel caso della esistenza di una decisione favorevole emessa nei confronti diun coimputato, lì dove vi sia identità di condizione e medesimezza dei titoliesecutivi coinvolti dalla domanda (così come affermato nella recente decisionecitata dal ricorrente, Sez.

I n. 13285 del 2026, ric.

Pititto, n.m. ).La domanda, pertanto, andava valutata in contraddittorio e da ciò derival’accoglimento del ricorso.

P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla corte di appellodi catanzaro.Così è deciso, 28/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRAFFAELLO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
d'appello di Catanzarovista la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];vista la requisitoria con cui il Sost. [OSCURATO:PERSONA] hachiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;in procedura a trattazione scritta.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza emessa in data 16 febbraio 2026 la Corte di Appello diCatanzaro ha dichiarato inammissibile l’istanza introdotta da [OSCURATO:PERSONA],tesa ad ottenere il riconoscimento della continuazione tra i fatti oggetto didistinte decisioni irrevocabili.In motivazione si evidenzia che la domanda costituisce mera riproposizionedi analoga istanza, decisa con ordinanza del 18 aprile 2023.2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle formedi legge – [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso è affidato a un unico motivo, espresso intermini di erronea applicazione di legge e vizio di motivazione.Secondo la difesa vi è una erronea considerazione della attuale domanda daparte del giudice della esecuzione, posto che vi erano nuove allegazioni in fatto ein diritto che giustificavano la rinnovazione della richiesta.In particolare si insiste sul riferimento ad alcune statuizioni favorevoliemesse – per i medesimi titoli esecutivi – nei confronti di taluni coimputati,aspetto non considerato nella prima decisione reiettiva.Nella memoria difensiva depositata posteriormente si fa riferimento – asostegno di quanto esposto nel ricorso – al principio di diritto affermato daquesta Sezione Prima con la pronunzia num. 13285 del 29 gennaio 2026 .[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato, per le ragioni che seguono.La prospettazione difensiva conteneva un elemento di novità tale daimpedire la declaratoria di inammissibilità de plano di cui all’art. 666 co.2cod.proc.pen. .Va ribadito, sul punto, che il novum può consistere anche in un aspetto cheimpone al giudice della esecuzione – quantomeno - un aggravio motivazionale,come nel caso della esistenza di una decisione favorevole emessa nei confronti diun coimputato, lì dove vi sia identità di condizione e medesimezza dei titoliesecutivi coinvolti dalla domanda (così come affermato nella recente decisionecitata dal ricorrente, Sez. I n. 13285 del 2026, ric. Pititto, n.m. ).La domanda, pertanto, andava valutata in contraddittorio e da ciò derival’accoglimento del ricorso. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla corte di appellodi catanzaro.Così è deciso, 28/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRAFFAELLO [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 32877/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris