CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 8 luglio 2024
Cassazione n. 18518/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* disposto d ufficio Numero registro generale 21649/2021Numero sezionale 449/2024Numero di raccolta generale 18518/2024Data pubblicazione 08/07/2024LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto*TERZA SEZIONE CIVILE CIVILE*Composta dagli Ill mi * ri Magistrati* –* * DE * Presidente * *Oggetto ** * * Consigliere di colpa nellapropria condotta –* * * Consigliere [OSCURATO:PERSONA] inclusione* * * Consigliere R G N 29649/2021** * * * [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereRepha pronunciato la seguenteUd 07/02/2024ORDINANZA* cameralesul ricorso 29649 2021 proposto da* * * * * *domiciliati presso l indirizzo di posta elettronica del propriodifensore rappresentati e difesi dall * * DE* ricorrenticontroCOMUNE [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante “protempore” domiciliato presso l indirizzo di posta elettronica delproprio difensore rappresentato e difeso dall * ** controricorrente[OSCURATO:PERSONA] la sentenza n 985/2021 della Corte d appello di Salernodepositata in data 01/07/2021* disposto d ufficio Numero registro generale 21649/2021Numero sezionale 449/2024Numero di raccolta generale 18518/2024udita la relazione della causa svolta nell adunanza camerale delData pubblicazione 08/07/202407/02/2024 dal Consigliere * * * *1 * e * * nonché * * ricorronosulla base di due motivi per la cassazione della sentenza n985/21 del 1° luglio 2021 della Corte d appello di Salerno che– respingendone il gravame avverso la sentenza n 4823/16 del18 novembre 2016 del Tribunale della stessa città – haconfermato il rigetto della domanda risarcitoria dagli stessiproposta contro il Comune di Salerno per il ristoro dei danni“iure proprio” conseguenti al decesso del loro congiunto ** avvenuto il 14 gennaio del 2001 a seguito di sinistrostradale occorsogli lungo una via cittadina2 * in punto di fatto gli odierni ricorrenti di averadito l autorità giudiziaria civile dopo che in sede penale – nellaquale essi si erano costituiti parte civile – era stata pronunciatasentenza di non doversi procedere dal Giudice dell udienzapreliminare nei confronti di due funzionari comunali addetti allamanutenzione della rete stradale rinviati a giudizio per il reato diomicidio colposoL iniziativa risarcitoria assunta verso l ente municipale eradiretta ad accertarne la responsabilità per le conseguenze delsinistro stradale occorso al loro familiare il quale mentrepercorreva una strada cittadina a bordo di un motociclo era finitocon la ruota anteriore in una depressione del manto stradale dicirca otto centimetri di profondità perdendo così il controllo delmezzo e impattando per l effetto con il fianco destro della motocontro un palo della pubblica illuminazione perdendo la vita inconseguenza dell urto* disposto d ufficio Numero registro generale 21649/2021Numero sezionale 449/2024Numero di raccolta generale 18518/2024Data pubblicazione 08/07/2024L adito Tribunale nel contraddittorio con l ente convenutodispose lo svolgimento di una consulenza tecnica d ufficio per laricostruzione della cinematica del sinistro all esito della qualerigettò la domanda A tale conclusione esso perveniva sul rilievoche la condotta imprudente del danneggiato – il quale non avevarispettato il limite di velocità né osservato le regole di comuneprudenza stante sia le condizioni metereologiche caratterizzateda forte vento che l orario notturno non facendo neppure usodi un casco conforme alla normativa di sicurezza avendoneindossato uno c d “a scodella” – aveva avuto una incidenzacausale esclusiva nella produzione dell evento tale dainterrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno* decisione veniva confermata dal giudice d appello ilquale ribadiva che la condotta del danneggiato aveva interrotto ilnesso causale tra la cosa in custodia ed il danno non essendostato fornito alcun elemento idoneo a ritenere provata unacondotta di guida della vittima diligente e prudente *inoltre di strada ben illuminata ove il danneggiato si fosseo trabocchetto avrebbe certamente potuto evitare il sinistro3 Avverso la sentenza della Corte salernitana hanno propostoricorso per cassazione i * e la * sulla base – come giàdetto – di due motivi3 1 Il primo motivo denuncia – ex art 306 recte 360comma 1 n 3 cod proc civ – violazione e falsa applicazionedell art 2051 cod civ in relazione alla responsabilità dell ente eal diritto al risarcimento del dannoI ricorrenti contestano alla Corte del merito di non aver fattocorretta applicazione dell art 2051 cod civ e dunque del regimedi responsabilità oggettiva che connota la fattispecie disciplinata* disposto d ufficio Numero registro generale 21649/2021Numero sezionale 449/2024Numero di raccolta generale 18518/2024Data pubblicazione 08/07/2024da tale norma per la cui configurazione è sufficiente la soladimostrazione del nesso causale tra la condizione della “res”custodita nella specie l anomalia del manto stradale e l eventodannoso* in particolare le risultanze sia della dupliceconsulenza espletata tanto in sede penale che civile si evidenziacome le stesse abbiano confermato come il dislivello esistentesulla sede stradale “abbia avuto la funzione di «trampolino dilancio» per lo scooter che successivamente è andato ad impattarecontro il palo con la conseguente caduta del conducente delmotoveicolo”* inoltre sarebbe la valutazione espressa in ordine allavelocità del motociclo quale concausa del sinistro perché risultatodi una stima meramente presuntiva della velocità tale da nonpoter assurgere a prova del fortuito3 2 Il secondo motivo denuncia – ex art 306 recte 360comma 1 nn 3 e 5 cod proc civ – violazione e falsaapplicazione dell art 2051 cod civ deducendo “nullità dellasentenza nella parte in cui ritiene che il Comune avrebbedimostrato l esistenza del caso fortuito sufficiente ad escludere lasua responsabilità nella causazione del sinistro” nonché “omessoesame di un fatto decisivo per il giudizio” e “difetto di prova”I ricorrenti lamentano che il giudice del gravame abbiaritenuto sussistente la prova dell interruzione del nesso causaletra la cosa in custodia e il danno facendo riferimento allecondizioni atmosferiche e alla condotta del danneggiato sebbenetale conclusione non fosse supportata da oggettivi elementi diprovaIn particolare essi censurano la sentenza impugnata là dovereputa raggiunta “la prova dell interruzione del nesso causale inquanto il fatto è derivato da un lato dall eccezionalità della* disposto d ufficio Numero registro generale 21649/2021Numero sezionale 449/2024Numero di raccolta generale 18518/2024Data pubblicazione 08/07/2024situazione meteorologica e dall altro dalla mancata prova delrispetto delle regole relative alla circolazione stradale da parte delconducente il motorino il quale a fronte delle condizioni di luogostrada percorsa di notte e con forte vento non ha fornito alcunelemento idoneo a provare la condotta di guida diligente eprudente”Quanto infatti alla prima circostanza – la suppostaeccezionalità delle raffiche di vento rilevano i ricorrenti come agliche l attestasse In merito invece alla condotta tenuta dallastessa vittima del sinistro i ricorrenti rilevano che ai sensidell art 2051 cod civ essendo la responsabilità da cose incustodia di natura presunta ovvero basata sul fatto che il custode“si trovi in una determinata relazione di fatto con la cosaavendone il potere di effettiva disponibilità e controllo” ne derivache “l onere probatorio gravante sul danneggiato si esauriscenella prova dei descritti presupposti”In subordine i ricorrenti lamentano che il giudice del meritonon abbia fatto applicazione dell art 1227 cod civ ai fini diprospettare solo una riduzione – e non il diniego – delrisarcimento del danno4 Ha resistito all avversaria impugnazione con controricorsoil Comune di Salerno chiedendo che la stessa sia dichiaratainammissibile o comunque rigettata5 La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell art380 bis 1 cod proc civ inizialmente per l adunanza cameraledel 28 febbraio 2023 ma poi rinviata a nuovo ruolo – conordinanza interlocutoria n 10495/23 – per la necessità diesaminare tale ricorso unitamente ad altri di analogo contenuto“tenuto conto della metodologia organizzativa già adottata in* disposto d ufficio Numero registro generale 21649/2021Numero sezionale 449/2024Numero di raccolta generale 18518/2024Data pubblicazione 08/07/2024peculiari materie come la responsabilità sanitaria le esecuzionicivili le assicurazioni ed ora la responsabilità da cose in custodiadalla Terza sezione civile”6 I ricorrenti hanno presentato memoria7 [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito nei successivi sessantagiorniRAGIONI DELLA DECISIONE8 Il ricorso va accolto nei termini di seguito precisati8 1 Il secondo motivo – che presenta carattere assorbente –è fondato8 1 1 * ormai indiscusso presupposto della naturaoggettiva della responsabilità del custode e della ontologicadistinzione tra caso fortuito e fatto del danneggiato o del terzosalva l omogeneità delle ricadute “funzionali” sul piano dellaresponsabilità e del risarcimento per tutte [OSCURATO:PERSONA] 3 sent 27aprile 2023 n 11152 e successive conformi è stato ancora direcente ribadito da questa Corte che il requisito legale “dellarilevanza causale del fatto del danneggiato è la colpa intesa comeoggettiva inosservanza del comportamento di normale cautelacorrelato alla situazione di rischio percepibile con l ordinariadiligenza” e ciò perché mentre “al pari della concausa naturaleil fatto non colposo del danneggiato non incide sul risarcimentoal contrario il fatto colposo ne comporta la riduzione secondo lagravità della colpa e l entità delle conseguenze che ne sonoderivate” così in motivazione [OSCURATO:PERSONA] 3 ord 23 maggio2023 n 14228 Rv 667836 02* disposto d ufficio Numero registro generale 21649/2021Numero sezionale 449/2024Numero di raccolta generale 18518/2024Da quanto precede deriva che “presupposti dellaData pubblicazione 08/07/2024responsabilità per i danni da cose in custodia ai sensi dell art2051 cod civ sono la derivazione del danno dalla cosa e lacustodia” sicché essi “in quanto elementi costitutivi dellafattispecie di responsabilità speciale ex art 2051 cod civdevono essere provati dal danneggiato” così in motivazioneCass Sez 3 sent 7 settembre 2023 n 26142 Rv 669110 01“Incombe invece sul custode” si è del pari ribadito “la prova liberatoria della sussistenza del «caso fortuito» quale fatto impeditivo del diritto al risarcimento che esclude la derivazionedel danno dalla cosa custodita” da intendersi quale “fatto diversodal fatto della cosa estraneo alla relazione custodiale cheassorbe in sé l efficienza causale dell evento dannoso escludendoche esso possa reputarsi cagionato dalla res” così nuovamenteCass Sez 3 sent n 26142 del 2023 cit La caratterizzazioneoggettiva della nozione di “caso fortuito” diversa da quellatradizionale che lo identificava con l assenza di colpa casus=nonculpa trova fondamento nell orientamento consolidatosi già dadiversi anni nella giurisprudenza di questa Corte cfr Cass Sez3 ord 1° febbraio 2018 nn 2477 2478 2479 2480 24812482 e 2483 nonché suggellato dal suo massimo consesso [OSCURATO:PERSONA] sent 30 giugno 2022 n 20943 Rv 66508401 oltre che di recente ulteriormente ribadito [OSCURATO:PERSONA] 3sent n 11152 del 2023 cit “secondo il quale la responsabilitàdi cui all art 2051 cod civ ha natura di responsabilità oggettivala quale prescinde da ogni connotato si colpa sia pure presuntatalché è sufficiente per la sua configurazione la dimostrazioneda parte dell attore della derivazione del danno dalla cosa nonchédel rapporto di fatto custodiale tra la cosa medesima e il soggettoindividuato come responsabile” cfr ancora una volta Cass Sez3 sent n 26142 del 2023 cit* disposto d ufficio Numero registro generale 21649/2021Numero sezionale 449/2024Numero di raccolta generale 18518/2024Se dunque “la colpa del custode non integra un elementoData pubblicazione 08/07/2024costitutivo della sua responsabilità la prova liberatoria che egli èonerato di dare nell ipotesi in cui il danneggiato abbia dimostratoil nesso di causalità tra la cosa in custodia e l evento dannosonon può avere ad oggetto l assenza di colpa ovverosia laposizione in essere da parte sua di una condotta conforme almodello di comportamento esigibile dall homo eiusdemcondicionis et professionis e allo sforzo diligente adeguato alleconcrete circostanze del caso ma dovrà avere ad oggetto lasussistenza di un fatto fortuito in senso stretto o di un atto deldanneggiato o del terzo che si pone esso stesso in relazionecausale con l evento di danno caratterizzandosi ai sensi dell art41 secondo comma primo periodo cod pen come causaesclusiva di tale evento” così ancora una volta [OSCURATO:PERSONA] 3sent n 26142 del 2023 cit8 1 2 Alla luce di tali principi pertanto erra gravemente lasentenza impugnata là dove addebita a chi ha agito a normadell art 2051 cod civ ovvero nella specie ai congiunti dellavittima del sinistro mortale un onere probatorio gravanteinvece sul custode affermando che parte attrice “a fronte dellecondizioni di luogo strada percorsa di notte e con forte ventonon ha fornito alcun elemento idoneo a provare la condotta diguida diligente e prudente”Non è infatti il soggetto danneggiato – ricorrendo lafattispecie di cui all art 2051 cod civ – a dover provare la“diligenza e prudenza” id est l assenza di colpa nel relazionarsicon la “res” oggetto di custodia non trattandosi di elementocostitutivo della fattispecieNé in senso contrario può sostenersi che la sentenzaimpugnata abbia individuato quale “caso fortuito” e dunquequale autonoma “ratio decidendi” per escludere l applicazione* disposto d ufficio Numero registro generale 21649/2021Numero sezionale 449/2024Numero di raccolta generale 18518/2024Data pubblicazione 08/07/2024dell art 2051 cod civ le condizioni meteorologiche checaratterizzarono lo stato dei luoghi in occasione del sinistro LaCorte territoriale infatti ha dato rilievo alla presenza di “fortevento” non per attribuirvi “ex se” – quale fatto naturalisticamenteinteso – idoneità ad interrompere il nesso tra “res” custodita edevento dannoso appunto quale caso fortuito ma sempre e soloquale elemento in base al quale apprezzare il contegno dellavittima del sinistro e dunque per ribadire come anche alla lucedi tale dato fosse mancata la dimostrazione di una condotta diguida conforme alla condizione del luogo del sinistronell occasione della sua verificazione8 2 Il primo motivo resta assorbito dall accoglimento delsecondo9 In conclusione il secondo motivo di ricorso va accolto e lasentenza impugnata va cassata in relazione rinviando alla Corted appello di Salerno in diversa composizione per la decisione sulmerito e sulle spese ivi comprese quelle del presente giudizio dilegittimità in applicazione del seguente principio di diritto“in materia di responsabilità ex art 2051 cod civ a caricodel soggetto danneggiato sussiste l onere di provare soltanto laderivazione del danno dalla cosa e la custodia della stessa daparte del preteso responsabile non pure la propria assenza dicolpa nel relazionarsi con essa”10 Infine per la natura della causa petendi va di ufficiodisposta l omissione in caso di diffusione del presenteprovvedimento delle generalità e degli altri dati identificativi deiricorrenti ai sensi dell art 52 del d lgs 30 giugno 2003 n 196CORTE [OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* disposto d ufficio Numero registro generale 21649/2021Numero sezionale 449/2024Numero di raccolta generale 18518/2024Data pubblicazione 08/07/2024LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto*TERZA SEZIONE CIVILE CIVILE*Composta dagli Ill mi * ri Magistrati* –* * DE * Presidente * *Oggetto ** * * Consigliere di colpa nellapropria condotta –* * * Consigliere [OSCURATO:PERSONA] inclusione* * * Consigliere R G N 29649/2021** * * * [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereRepha pronunciato la seguenteUd 07/02/2024ORDINANZA* cameralesul ricorso 29649 2021 proposto da* * * * * *domiciliati presso l indirizzo di posta elettronica del propriodifensore rappresentati e difesi dall * * DE* ricorrenticontroCOMUNE [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante “protempore” domiciliato presso l indirizzo di posta elettronica delproprio difensore rappresentato e difeso dall * ** controricorrente[OSCURATO:PERSONA] la sentenza n 985/2021 della Corte d appello di Salernodepositata in data 01/07/2021* disposto d ufficio Numero registro generale 21649/2021Numero sezionale 449/2024Numero di raccolta generale 18518/2024udita la relazione della causa svolta nell adunanza camerale delData pubblicazione 08/07/202407/02/2024 dal Consigliere * * * *1 * e * * nonché * * ricorronosulla base di due motivi per la cassazione della sentenza n985/21 del 1° luglio 2021 della Corte d appello di Salerno che– respingendone il gravame avverso la sentenza n 4823/16 del18 novembre 2016 del Tribunale della stessa città – haconfermato il rigetto della domanda risarcitoria dagli stessiproposta contro il Comune di Salerno per il ristoro dei danni“iure proprio” conseguenti al decesso del loro congiunto ** avvenuto il 14 gennaio del 2001 a seguito di sinistrostradale occorsogli lungo una via cittadina2 * in punto di fatto gli odierni ricorrenti di averadito l autorità giudiziaria civile dopo che in sede penale – nellaquale essi si erano costituiti parte civile – era stata pronunciatasentenza di non doversi procedere dal Giudice dell udienzapreliminare nei confronti di due funzionari comunali addetti allamanutenzione della rete stradale rinviati a giudizio per il reato diomicidio colposoL iniziativa risarcitoria assunta verso l ente municipale eradiretta ad accertarne la responsabilità per le conseguenze delsinistro stradale occorso al loro familiare il quale mentrepercorreva una strada cittadina a bordo di un motociclo era finitocon la ruota anteriore in una depressione del manto stradale dicirca otto centimetri di profondità perdendo così il controllo delmezzo e impattando per l effetto con il fianco destro della motocontro un palo della pubblica illuminazione perdendo la vita inconseguenza dell urto* disposto d ufficio Numero registro generale 21649/2021Numero sezionale 449/2024Numero di raccolta generale 18518/2024Data pubblicazione 08/07/2024L adito Tribunale nel contraddittorio con l ente convenutodispose lo svolgimento di una consulenza tecnica d ufficio per laricostruzione della cinematica del sinistro all esito della qualerigettò la domanda A tale conclusione esso perveniva sul rilievoche la condotta imprudente del danneggiato – il quale non avevarispettato il limite di velocità né osservato le regole di comuneprudenza stante sia le condizioni metereologiche caratterizzateda forte vento che l orario notturno non facendo neppure usodi un casco conforme alla normativa di sicurezza avendoneindossato uno c d “a scodella” – aveva avuto una incidenzacausale esclusiva nella produzione dell evento tale dainterrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno* decisione veniva confermata dal giudice d appello ilquale ribadiva che la condotta del danneggiato aveva interrotto ilnesso causale tra la cosa in custodia ed il danno non essendostato fornito alcun elemento idoneo a ritenere provata unacondotta di guida della vittima diligente e prudente *inoltre di strada ben illuminata ove il danneggiato si fosseo trabocchetto avrebbe certamente potuto evitare il sinistro3 Avverso la sentenza della Corte salernitana hanno propostoricorso per cassazione i * e la * sulla base – come giàdetto – di due motivi3 1 Il primo motivo denuncia – ex art 306 recte 360comma 1 n 3 cod proc civ – violazione e falsa applicazionedell art 2051 cod civ in relazione alla responsabilità dell ente eal diritto al risarcimento del dannoI ricorrenti contestano alla Corte del merito di non aver fattocorretta applicazione dell art 2051 cod civ e dunque del regimedi responsabilità oggettiva che connota la fattispecie disciplinata* disposto d ufficio Numero registro generale 21649/2021Numero sezionale 449/2024Numero di raccolta generale 18518/2024Data pubblicazione 08/07/2024da tale norma per la cui configurazione è sufficiente la soladimostrazione del nesso causale tra la condizione della “res”custodita nella specie l anomalia del manto stradale e l eventodannoso* in particolare le risultanze sia della dupliceconsulenza espletata tanto in sede penale che civile si evidenziacome le stesse abbiano confermato come il dislivello esistentesulla sede stradale “abbia avuto la funzione di «trampolino dilancio» per lo scooter che successivamente è andato ad impattarecontro il palo con la conseguente caduta del conducente delmotoveicolo”* inoltre sarebbe la valutazione espressa in ordine allavelocità del motociclo quale concausa del sinistro perché risultatodi una stima meramente presuntiva della velocità tale da nonpoter assurgere a prova del fortuito3 2 Il secondo motivo denuncia – ex art 306 recte 360comma 1 nn 3 e 5 cod proc civ – violazione e falsaapplicazione dell art 2051 cod civ deducendo “nullità dellasentenza nella parte in cui ritiene che il Comune avrebbedimostrato l esistenza del caso fortuito sufficiente ad escludere lasua responsabilità nella causazione del sinistro” nonché “omessoesame di un fatto decisivo per il giudizio” e “difetto di prova”I ricorrenti lamentano che il giudice del gravame abbiaritenuto sussistente la prova dell interruzione del nesso causaletra la cosa in custodia e il danno facendo riferimento allecondizioni atmosferiche e alla condotta del danneggiato sebbenetale conclusione non fosse supportata da oggettivi elementi diprovaIn particolare essi censurano la sentenza impugnata là dovereputa raggiunta “la prova dell interruzione del nesso causale inquanto il fatto è derivato da un lato dall eccezionalità della* disposto d ufficio Numero registro generale 21649/2021Numero sezionale 449/2024Numero di raccolta generale 18518/2024Data pubblicazione 08/07/2024situazione meteorologica e dall altro dalla mancata prova delrispetto delle regole relative alla circolazione stradale da parte delconducente il motorino il quale a fronte delle condizioni di luogostrada percorsa di notte e con forte vento non ha fornito alcunelemento idoneo a provare la condotta di guida diligente eprudente”Quanto infatti alla prima circostanza – la suppostaeccezionalità delle raffiche di vento rilevano i ricorrenti come agliche l attestasse In merito invece alla condotta tenuta dallastessa vittima del sinistro i ricorrenti rilevano che ai sensidell art 2051 cod civ essendo la responsabilità da cose incustodia di natura presunta ovvero basata sul fatto che il custode“si trovi in una determinata relazione di fatto con la cosaavendone il potere di effettiva disponibilità e controllo” ne derivache “l onere probatorio gravante sul danneggiato si esauriscenella prova dei descritti presupposti”In subordine i ricorrenti lamentano che il giudice del meritonon abbia fatto applicazione dell art 1227 cod civ ai fini diprospettare solo una riduzione – e non il diniego – delrisarcimento del danno4 Ha resistito all avversaria impugnazione con controricorsoil Comune di Salerno chiedendo che la stessa sia dichiaratainammissibile o comunque rigettata5 La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell art380 bis 1 cod proc civ inizialmente per l adunanza cameraledel 28 febbraio 2023 ma poi rinviata a nuovo ruolo – conordinanza interlocutoria n 10495/23 – per la necessità diesaminare tale ricorso unitamente ad altri di analogo contenuto“tenuto conto della metodologia organizzativa già adottata in* disposto d ufficio Numero registro generale 21649/2021Numero sezionale 449/2024Numero di raccolta generale 18518/2024Data pubblicazione 08/07/2024peculiari materie come la responsabilità sanitaria le esecuzionicivili le assicurazioni ed ora la responsabilità da cose in custodiadalla Terza sezione civile”6 I ricorrenti hanno presentato memoria7 [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito nei successivi sessantagiorniRAGIONI DELLA DECISIONE8 Il ricorso va accolto nei termini di seguito precisati8 1 Il secondo motivo – che presenta carattere assorbente –è fondato8 1 1 * ormai indiscusso presupposto della naturaoggettiva della responsabilità del custode e della ontologicadistinzione tra caso fortuito e fatto del danneggiato o del terzosalva l omogeneità delle ricadute “funzionali” sul piano dellaresponsabilità e del risarcimento per tutte [OSCURATO:PERSONA] 3 sent 27aprile 2023 n 11152 e successive conformi è stato ancora direcente ribadito da questa Corte che il requisito legale “dellarilevanza causale del fatto del danneggiato è la colpa intesa comeoggettiva inosservanza del comportamento di normale cautelacorrelato alla situazione di rischio percepibile con l ordinariadiligenza” e ciò perché mentre “al pari della concausa naturaleil fatto non colposo del danneggiato non incide sul risarcimentoal contrario il fatto colposo ne comporta la riduzione secondo lagravità della colpa e l entità delle conseguenze che ne sonoderivate” così in motivazione [OSCURATO:PERSONA] 3 ord 23 maggio2023 n 14228 Rv 667836 02* disposto d ufficio Numero registro generale 21649/2021Numero sezionale 449/2024Numero di raccolta generale 18518/2024Da quanto precede deriva che “presupposti dellaData pubblicazione 08/07/2024responsabilità per i danni da cose in custodia ai sensi dell art2051 cod civ sono la derivazione del danno dalla cosa e lacustodia” sicché essi “in quanto elementi costitutivi dellafattispecie di responsabilità speciale ex art 2051 cod civdevono essere provati dal danneggiato” così in motivazioneCass Sez 3 sent 7 settembre 2023 n 26142 Rv 669110 01“Incombe invece sul custode” si è del pari ribadito “la prova liberatoria della sussistenza del «caso fortuito» quale fatto impeditivo del diritto al risarcimento che esclude la derivazionedel danno dalla cosa custodita” da intendersi quale “fatto diversodal fatto della cosa estraneo alla relazione custodiale cheassorbe in sé l efficienza causale dell evento dannoso escludendoche esso possa reputarsi cagionato dalla res” così nuovamenteCass Sez 3 sent n 26142 del 2023 cit La caratterizzazioneoggettiva della nozione di “caso fortuito” diversa da quellatradizionale che lo identificava con l assenza di colpa casus=nonculpa trova fondamento nell orientamento consolidatosi già dadiversi anni nella giurisprudenza di questa Corte cfr Cass Sez3 ord 1° febbraio 2018 nn 2477 2478 2479 2480 24812482 e 2483 nonché suggellato dal suo massimo consesso [OSCURATO:PERSONA] sent 30 giugno 2022 n 20943 Rv 66508401 oltre che di recente ulteriormente ribadito [OSCURATO:PERSONA] 3sent n 11152 del 2023 cit “secondo il quale la responsabilitàdi cui all art 2051 cod civ ha natura di responsabilità oggettivala quale prescinde da ogni connotato si colpa sia pure presuntatalché è sufficiente per la sua configurazione la dimostrazioneda parte dell attore della derivazione del danno dalla cosa nonchédel rapporto di fatto custodiale tra la cosa medesima e il soggettoindividuato come responsabile” cfr ancora una volta Cass Sez3 sent n 26142 del 2023 cit* disposto d ufficio Numero registro generale 21649/2021Numero sezionale 449/2024Numero di raccolta generale 18518/2024Se dunque “la colpa del custode non integra un elementoData pubblicazione 08/07/2024costitutivo della sua responsabilità la prova liberatoria che egli èonerato di dare nell ipotesi in cui il danneggiato abbia dimostratoil nesso di causalità tra la cosa in custodia e l evento dannosonon può avere ad oggetto l assenza di colpa ovverosia laposizione in essere da parte sua di una condotta conforme almodello di comportamento esigibile dall homo eiusdemcondicionis et professionis e allo sforzo diligente adeguato alleconcrete circostanze del caso ma dovrà avere ad oggetto lasussistenza di un fatto fortuito in senso stretto o di un atto deldanneggiato o del terzo che si pone esso stesso in relazionecausale con l evento di danno caratterizzandosi ai sensi dell art41 secondo comma primo periodo cod pen come causaesclusiva di tale evento” così ancora una volta [OSCURATO:PERSONA] 3sent n 26142 del 2023 cit8 1 2 Alla luce di tali principi pertanto erra gravemente lasentenza impugnata là dove addebita a chi ha agito a normadell art 2051 cod civ ovvero nella specie ai congiunti dellavittima del sinistro mortale un onere probatorio gravanteinvece sul custode affermando che parte attrice “a fronte dellecondizioni di luogo strada percorsa di notte e con forte ventonon ha fornito alcun elemento idoneo a provare la condotta diguida diligente e prudente”Non è infatti il soggetto danneggiato – ricorrendo lafattispecie di cui all art 2051 cod civ – a dover provare la“diligenza e prudenza” id est l assenza di colpa nel relazionarsicon la “res” oggetto di custodia non trattandosi di elementocostitutivo della fattispecieNé in senso contrario può sostenersi che la sentenzaimpugnata abbia individuato quale “caso fortuito” e dunquequale autonoma “ratio decidendi” per escludere l applicazione* disposto d ufficio Numero registro generale 21649/2021Numero sezionale 449/2024Numero di raccolta generale 18518/2024Data pubblicazione 08/07/2024dell art 2051 cod civ le condizioni meteorologiche checaratterizzarono lo stato dei luoghi in occasione del sinistro LaCorte territoriale infatti ha dato rilievo alla presenza di “fortevento” non per attribuirvi “ex se” – quale fatto naturalisticamenteinteso – idoneità ad interrompere il nesso tra “res” custodita edevento dannoso appunto quale caso fortuito ma sempre e soloquale elemento in base al quale apprezzare il contegno dellavittima del sinistro e dunque per ribadire come anche alla lucedi tale dato fosse mancata la dimostrazione di una condotta diguida conforme alla condizione del luogo del sinistronell occasione della sua verificazione8 2 Il primo motivo resta assorbito dall accoglimento delsecondo9 In conclusione il secondo motivo di ricorso va accolto e lasentenza impugnata va cassata in relazione rinviando alla Corted appello di Salerno in diversa composizione per la decisione sulmerito e sulle spese ivi comprese quelle del presente giudizio dilegittimità in applicazione del seguente principio di diritto“in materia di responsabilità ex art 2051 cod civ a caricodel soggetto danneggiato sussiste l onere di provare soltanto laderivazione del danno dalla cosa e la custodia della stessa daparte del preteso responsabile non pure la propria assenza dicolpa nel relazionarsi con essa”10 Infine per la natura della causa petendi va di ufficiodisposta l omissione in caso di diffusione del presenteprovvedimento delle generalità e degli altri dati identificativi deiricorrenti ai sensi dell art 52 del d lgs 30 giugno 2003 n 196 P Q M* disposto d ufficio Numero registro generale 21649/2021Numero sezionale 449/2024Numero di raccolta generale 18518/2024Data pubblicazione 08/07/2024La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso dichiarandoassorbito il primo e per l effetto cassa in relazione la sentenzaimpugnata rinviando alla Corte d appello di Salerno in diversacomposizione per la decisione sul merito e sulle spese ivicomprese quelle del presente giudizio di legittimitàDispone che ai sensi dell art 52 del d lgs 30 giugno 2003196 del 2003 in caso di diffusione del presente provvedimentosiano omessi generalità ed altri dati identificativi dei ricorrenti[OSCURATO:PERSONA] deciso in Roma all esito dell adunanza camerale dellaSezione Terza Civile della Corte di cassazione svoltasi il 7febbraio 2024Il PresidenteP Q M* disposto d ufficio Numero registro generale 21649/2021Numero sezionale 449/2024Numero di raccolta generale 18518/2024Data pubblicazione 08/07/2024La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso dichiarandoassorbito il primo e per l effetto cassa in relazione la sentenzaimpugnata rinviando alla Corte d appello di Salerno in diversacomposizione per la decisione sul merito e sulle spese ivicomprese quelle del presente giudizio di legittimitàDispone che ai sensi dell art 52 del d lgs 30 giugno 2003196 del 2003 in caso di diffusione del presente provvedimentosiano omessi generalità ed altri dati identificativi dei ricorrenti[OSCURATO:PERSONA] deciso in Roma all esito dell adunanza camerale dellaSezione Terza Civile della Corte di cassazione svoltasi il 7febbraio 2024Il Presidente