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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 12 ottobre 2021

Cassazione n. 37456/2021

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 32284-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 49, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro MINISTERO [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; - con troricorrente - avverso la sentenza n. 290/2020 della CORTE D'APPELLO di POTENZA, depositata il 14/05/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. { Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza n. 290 del 14.

5. 2020 della Corte di appello di Campobasso che, in riforma della decisione di primo grado, aveva respinto la sua opposizione all'ordinanza ingiunzione che gli comminava la sanzione di euro 3.000,00 per la violazione dell'art. 49, comma 5, d.lgs. n. 231 del 2007, per avere negoziato in data 30.

6. 2010 un assegno bancario di euro 10.000,00 privo della clausola di non trasferibilità; il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha notificato controricorso; considerato che: il primo motivo di ricorso, nel denunziare violazione e falsa applicazione dell'art. 49, comma 5, d.lgs. n. 231 del 2007, come modificato dall'art. 20 d.l. n. 78 del 2010, e dell'art. 18, comma 2, d.lgs. n. 169 del 2012, censura come errata e contraddittoria la sentenza impugnata per avere ritenuto sussistente la violazione in forza dell'art. 18, comma 2, d.lgs. n. 169 del 2012 - in base al quale " I commi 5 e 7 dell'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, si interpretano nel senso che costituiscono violazione l'emissione, il trasferimento e la presentazione all'incasso di assegni bancari .. privi della clausola di non trasferibilità " - omettendo di considerare che la violazione contestata si riferiva ad un fatto commesso il 30.

6. 2010, vale a dire in data precedente alla sua entrata in vigore, che all'epoca la condotta vietata era solo quella dell'emittente e non del negoziatore del titolo e che l'efficacia interpretativa della norma si riferiva alle modificazioni introdotte con il d.lgs. n. 141 del 2010; il motivo è manifestamente infondato, tenuto conto della chiara natura interpretativa dell'art. 18, comma 2, sopra citato e quindi della sua attitudine ed efficacia a regolare condotte anche precedenti alla sua emanazione, in conformità alla ratio della fattispecie sanzionatoria che, nell'introdurre norme antiriciclaggio ed al fine di garantire la tracciabilità dei mezzi di pagamento, si rivolge a tutti i soggetti coinvolti nella circolazione del titolo di credito; il secondo motivo, che denunzia violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., lamenta che il giudice a quo non si sia pronunciato sulla sua richiesta, formulata nell'atto di costituzione in appello, di applicazione della norma sopravvenuta più favorevole di cui all'art. 9 bis legge n. 136 del 2018, che, per la violazione in esame, in caso di importi inferiori a euro 30.000,00, prevede che l'entità della sanzione minima sia pari al 10% dell'importo del titolo; il mezzo è fondato, tenuto conto che la Corte di appello non si è pronunciata sulla richiesta di applicazione di tale normativa, in quanto più favorevole; la sentenza va pertanto cassata in relazione al secondo motivo, con rinvio della causa alla Corte di appello di Campobasso, in diversa composizione, che provvederà anche a liquidare del spese del giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo motivo e accoglie il secondo; cassa in relazione al motivo accolto la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per la liquidazione delle spese, alla Corte di appello di Campobasso, in diversa composizione.

Così deciso nella camera di consiglio del 12 ottob

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 32284-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 49, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro MINISTERO [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; - con troricorrente - avverso la sentenza n. 290/2020 della CORTE D'APPELLO di POTENZA, depositata il 14/05/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. { Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza n. 290 del 14. 5. 2020 della Corte di appello di Campobasso che, in riforma della decisione di primo grado, aveva respinto la sua opposizione all'ordinanza ingiunzione che gli comminava la sanzione di euro 3.000,00 per la violazione dell'art. 49, comma 5, d.lgs. n. 231 del 2007, per avere negoziato in data 30. 6. 2010 un assegno bancario di euro 10.000,00 privo della clausola di non trasferibilità; il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha notificato controricorso; considerato che: il primo motivo di ricorso, nel denunziare violazione e falsa applicazione dell'art. 49, comma 5, d.lgs. n. 231 del 2007, come modificato dall'art. 20 d.l. n. 78 del 2010, e dell'art. 18, comma 2, d.lgs. n. 169 del 2012, censura come errata e contraddittoria la sentenza impugnata per avere ritenuto sussistente la violazione in forza dell'art. 18, comma 2, d.lgs. n. 169 del 2012 - in base al quale " I commi 5 e 7 dell'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, si interpretano nel senso che costituiscono violazione l'emissione, il trasferimento e la presentazione all'incasso di assegni bancari .. privi della clausola di non trasferibilità " - omettendo di considerare che la violazione contestata si riferiva ad un fatto commesso il 30. 6. 2010, vale a dire in data precedente alla sua entrata in vigore, che all'epoca la condotta vietata era solo quella dell'emittente e non del negoziatore del titolo e che l'efficacia interpretativa della norma si riferiva alle modificazioni introdotte con il d.lgs. n. 141 del 2010; il motivo è manifestamente infondato, tenuto conto della chiara natura interpretativa dell'art. 18, comma 2, sopra citato e quindi della sua attitudine ed efficacia a regolare condotte anche precedenti alla sua emanazione, in conformità alla ratio della fattispecie sanzionatoria che, nell'introdurre norme antiriciclaggio ed al fine di garantire la tracciabilità dei mezzi di pagamento, si rivolge a tutti i soggetti coinvolti nella circolazione del titolo di credito; il secondo motivo, che denunzia violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., lamenta che il giudice a quo non si sia pronunciato sulla sua richiesta, formulata nell'atto di costituzione in appello, di applicazione della norma sopravvenuta più favorevole di cui all'art. 9 bis legge n. 136 del 2018, che, per la violazione in esame, in caso di importi inferiori a euro 30.000,00, prevede che l'entità della sanzione minima sia pari al 10% dell'importo del titolo; il mezzo è fondato, tenuto conto che la Corte di appello non si è pronunciata sulla richiesta di applicazione di tale normativa, in quanto più favorevole; la sentenza va pertanto cassata in relazione al secondo motivo, con rinvio della causa alla Corte di appello di Campobasso, in diversa composizione, che provvederà anche a liquidare del spese del giudizio. P.Q.M. La Corte rigetta il primo motivo e accoglie il secondo; cassa in relazione al motivo accolto la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per la liquidazione delle spese, alla Corte di appello di Campobasso, in diversa composizione. Così deciso nella camera di consiglio del 12 ottob
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