Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 47175/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:SOCIETA]. nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] inoltre: [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

L'avv. [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso' e deposita conclusioni e nota spese, l'avv. [OSCURATO:PERSONA] conclude riportandosi ai motivi di ricorso depositando conclusioni e nota spese e ne chiede l'accoglimento, l'avv. [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo di dichiararsi inammissibile o in subordine il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Catanzaro confermava quella del Tribunale di Catanzaro che aveva assolto [OSCURATO:PERSONA] dai reati ascrittile, rigettando l'appello proposto dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. (ora [OSCURATO:SOCIETA].), che condannava al pagamento delle spese processuali.

Mirarchi è imputata:de' delittDdi cui all'art. 423 cod. pen. per avere incendiato, in concorso con persone rimaste ignote, un capannone a lei concesso in locazione, cagionando un incendio; di quello di cui all'art. 367 cod. pen. per avere denunciato l'incendio presso la Questura di Catanzaro dopo avere simulato le tracce dell'incendio; nonché di quello di cui agli artt. 61, n. 2 e 642 cod. pen. per avere, quale legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]. esercente l'attività commerciale di vendita di detersivi, avendo stipulato un contratto di assicurazione volto a coprire anche il rischio di incendio, appiccato l'incendio al capannone, determinando alla persona offesa un danno di particolare gravità.

Il Tribunale di Catanzaro aveva assolto l'imputata per il delitto di incendio per non aver commesso il fatto e per gli altri reati per insussistenza del fatto.

La parte civile [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto appello lamentando la mancata declaratoria di prescrizione dei reati pur in mancanza di assenza di prova evidente dell'innocenza dell'imputata, evidenziando l'insegnamento delle Sezioni Unite e facendo emergere gli indizi a carico dell'imputata.

La Corte territoriale riteneva l'appello ammissibile nei soli limiti della eliminazione degli effetti preclusivi del giudicato di insussistenza del fatto, dovendosi escludere la possibilità di condanna dell'imputata al risarcimento del danno, essendo la prescrizione intervenuta prima della sentenza di primo grado.

La Corte rilevava, peraltro, che l'assoluzione non era stata pronunciata ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen. e condivideva tale pronuncia tenuto conto che, fatta eccezione per l'interesse a conseguire un indennizzo assicurativo, nessun altro elemento indiziario era dotato di univoca portata dimostrativa circa il collegamento tra l'incendio doloso e l'imputata.

In particolare, gli accertamenti di polizia giudiziaria non avevano escluso la presenza di punti di accesso al capannone diversi dal punto di ingresso mentre l'istruttoria aveva escluso che le fatture emesse dalla società fossero afferenti ad operazioni inesistenti.

2. Ricorre per cassazione il difensore e procuratore speciale di [OSCURATO:SOCIETA]., deducendo, in un primo motivo, violazione dell'art. 157, comma 1 cod. pen., non avendo la Corte d'appello di Catanzaro dichiarato la prescrizione dei reati contestati all'imputata in ossequio all'obbligo imposto dall'art. 129 cod. proc. pen. e stante la non evidenza dell'ipotesi prevista dal secondo comma.

Il ricorrente contesta che la formula di assoluzione ex art. 530, comma 1 cod. proc. pen. coincida con i presupposti che giustificano la pronuncia di cui all'art. 129, comma 2, cod. proc. pen.

Le Sezioni Unite hanno definito la valutazione richiesta in forza della seconda norma come "constatazione, ovvero percezione ictu ocu/i"; la valutazione non muta anche se perviene all'esito dell'istruttoria dibattimentale.

Pertanto, l'argomentazione contenuta nella sentenza impugnata secondo cui, avendo il giudice esaminato tutti gli indizi e avendoli ritenuti privi di gravità, precisione e concordanza, la pronuncia di assoluzione doveva essere adottata ai sensi dell'art. 530, comma 1, cod. proc. pen., era errata in diritto: il quadro indiziario non integrava l'evidenza dell'innocenza, che avrebbe legittimato l'applicazione dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen.

Il ricorrente sottolinea che la mancanza di prova della colpevolezza dell'imputato è contemplata dall'art. 530, comma 2, cod. proc. pen., ciò dimostrando che non si tratta di ipotesi che coincide con l'evidenza della prova di innocenza di cui all'art. 129, comma 2, cod. proc. pen.: occorre, appunto, che la mancanza di prova sia evidente o che sia evidente la prova della estraneità dell'imputato al reato contestato.

La motivazione non seguiva questo criterio, facendo menzione a circostanze che non erano state escluse (punti di accesso al capannone diversi dall'ingresso; rapporti commerciali con altre società): si trattava, in sostanza, di attestazione dell'esistenza di giustificazioni alternative agli indizi a carico dell'imputata che, pertanto, non permettevano la pronuncia di assoluzione ex art. 129, coma 2, cod. proc. pen.

Anche la sentenza di primo grado, del resto, dimostrava che - contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di appello - la assoluzione era stata pronunciata ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen., avendo il Giudice riconosciuto l'esistenza di indizi e l'insufficienza di altri sulle varie circostanze contestate.

Il ricorrente sottolinea l'interesse della parte civile ad ottenere l'annullamento della sentenza impugnata, sia pure ai soli fini civili, atteso che, ai sensi dell'art.652 cod. proc. pen., l'assoluzione con formula ampia avrebbe effetto nel giudizio civile di danno.

In un secondo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione.

La motivazione della sentenza impugnata non si confrontava con le doglianze specificamente espresse nell'atto di appello con riferimento ai vari indizi e alla condotta dell'imputata.

Si trattava, quindi, di mancanza di motivazione.

La parte civile aveva evidenziato che l'autore dell'incendio aveva le disponibilità delle chiavi del capannone e che la Mirarchi aveva un interesse economico ad ottenere un indennizzo assicurativo pari al massimale di polizza:esisteva, quindi, un movente economico dei reati.

Tale movente rendeva indizianti la tempistica della stipula rispetto al sinistro (sette mesi prima dell'incendio), il contenuto menzognero della denuncia di sinistro, la consegna di una lista di magazzino per 80 tonnellate di merce, quantità superiore a quanto il capannone poteva contenere, la concentrazione delle fatture di acquisto nei tre mesi precedenti l'incendio, il valore delle fatture di acquisto della merce superiore al triplo di quelle di vendita, la produzione in giudizio di fatture di società fallite o inesistenti.

La motivazione non toccava alcuni punti evidenziati e travisava alcune prove, che il ricorrente specificamente evidenzia.

Quanto, poi, alla possibilità di accesso al capannone da un punto diverso dall'ingresso, la Corte accreditava una possibilità astratta, senza tenere conto della consulenza Falbo.

In un terzo motivo il ricorrente deduce manifesta illogicità della motivazione.

La sentenza equiparava quanto "non escluso" con quanto "accertato" in relazione ai punti di accesso al capannone e ai rapporti commerciali della [OSCURATO:SOCIETA]: non è possibile equiparare una eventualità astratta ad un accertamento concreto, perché la eventualità astratta non può essere elevata a .risultanza processuale.

Il ricorrente conclude per l'annullamento della sentenza impugnata.

3. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria con la quale conclude per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Secondo il difensore, il procedimento, fino alla pronuncia del Tribunale, si era svolto quasi totalmente nel periodo in cui la prescrizione non era ancora maturata.

È agevole, allora, comprendere che il giudice non poteva esimersi dallo svolgimento di una compiuta istruttoria dibattimentale e di un'approfondita valutazione del materiale probatorio dedotto dalle parti.

In definitiva, l'intervento della causa estintiva in un momento di molto successivo all'inizio del processo ha lasciato intatto l'obbligo del giudice di procedere alla valutazione della posizione dell'assistita, prescindendo dalla considerazione della prescrizione, e altrimenti non avrebbe potuto essere, poiché in rapporto al principio del favor rei non sussistevano le condizioni per la prevalenza della causa estintiva.

Lo svolgimento del processo ha poi determinato l'emersione della evidente innocenza dell'imputata al di là dell'apprezzamento della causa estintiva. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato.1.

Si deve preliminarmente ricordare che la regola dettata dall'art. 608, comma 1-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, secondo cui la facoltà di proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di appello che conferma quella di proscioglimento pronunciata nel giudizio di primo grado è limitata ai motivi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'art. 606 cod. proc. pen., si riferisce esclusivamente al ricorso del pubblico ministero e non a quello della parte civile (Sez. 5, n. 5697 del 18/01/2019, Rv. 275136).

2. Il ricorrente richiama correttamente il principio sancito dalle Sezioni Unite, in base al quale, in presenza di una causa di estinzione del reato, il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129 comma secondo, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione ictu ocu/i, che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez.

U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274).

Tuttavia, la Corte territoriale - sia pure non esplicitamente - sembra avere accreditato il diverso principio secondo cui, quando il giudice di primo grado ha compiutamente esaminato tutte le risultanze istruttorie, considerando gli indizi a carico dell'imputata e ritenendoli privi dei necessari requisiti della gravità, precisione e concordanza, benché la prescrizione si fosse compiuta, non avrebbe potuto pronunciare una sentenza di estinzione del reato ai sensi dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., ma avrebbe dovuto ricorrere alla formula prevista dall'art. 530 cod. proc. pen. per la sentenza di assoluzione pronunciata all'esito del dibattimento.

Si tratta di tesi ampiamente trattata nella memoria depositata dal difensore dell'imputata che, peraltro, sembra utilizzare argomenti dalla sentenza delle Sezioni Unite, Tettamanti, che, in realtà, si attagliano al diverso caso della prescrizione intervenuta nel corso del giudizio di appello: le Sezioni Unite, infatti, hanno statuito che il proscioglimento nel merito, in caso di contraddittorietà o insufficienza della prova, non prevale rispetto alla dichiarazione immediata di una causa di non punibilità, salvo che, in sede di appello, sopravvenuta una causa estintiva del reato, il giudice sia chiamato a valutare, per la presenza della parte civile, il compendio probatorio ai fini delle statuizioni civili, oppure ritenga infondata nel merito l'impugnazione del P.M. proposta avverso una sentenza di assoluzione in primo grado ai sensi dell'art. 530, comma secondo, cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244273).

Quando, invece, la prescrizione dei reati si è compiuta durante la trattazione del processo di primo grado e, quindi, prima della sentenza, tali esigenze non sussistono, cosicché deve essere applicato in pienezza l'obbligo - così definito dalla norma - della immediata declaratoria di estinzione del reato, rispetto al quale è possibile una pronuncia di assoluzione nel merito solo se dagli atti risulta evidente che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso.

Come ricorda il ricorrente, con la medesima sentenza, le Sezioni Unite hanno espressamente escluso che, all'esito dell'istruttoria dibattimentale, pur in presenza di una causa estintiva, dovrebbe essere applicata la formula di assoluzione di cui all'art. 530, comma 2, cod. proc. pen.; ma, più in generale, si deve escludere che la evidenza dell'innocenza - sia sotto il profilo della assoluta mancanza di prova positiva della colpevolezza, sia sotto quello della palese esistenza della prova dell'innocenza - ricorra in tutti i casi contemplati dall'art. 530, comma 1, cod. proc. pen.: in effetti, come già anticipato, per sussistere la evidenza dell'innocenza è necessario che il giudice non debba "apprezzare" e "valutare" il compendio probatorio formatosi nel dibattimento, ma debba soltanto "constatare", "prendere atto" di un quadro indiscutibile, assolutamente evidente, che non permette in ogni caso alternative; ciò può avvenire per questioni di diritto che dimostrano in radice l'impossibilità di ritenere sussistente il reato contestato ovvero, nel caso di processo con la formazione di prova in ordine alla ricostruzione dei fatti e della condotta dell'imputato, quando risulta palese, indiscutibile, la sua estraneità ai reati, ad esempio perché è risultata pienamente provata la responsabilità esclusiva di altro soggetto ovvero perché è stata pienamente provata l'impossibilità fisica per l'imputato di avere posto in essere determinate condotte (si tratta di esemplificazioni, non essendo possibile una generalizzazione per tutti i tipi di reato).

3. Tale situazione non ricorre certamente nel caso di specie.

In effetti, entrambi i giudici di merito danno atto dell'esistenza di elementi indiziari a carico dell'imputata, sia pure ritenendoli insufficienti: il movente costituito dall'interesse economico ad ottenere un indennizzo assicurativo pari al massimale di polizza, la tempistica della stipula del contratto assicurativo rispetto al sinistro (sette mesi prima dell'incendio), il contenuto menzognero della denuncia di sinistro, la consegna di una lista di magazzino per 80 tonnellate di merce, quantità superiore a quanto il capannone poteva contenere, la concentrazione delle fatture di acquisto nei tre mesi precedenti l'incendio, il valore delle fatture di acquisto della merce superiore al triplo di quelle di vendita, la produzione in giudizio di fatture di società fallite o inesistenti; se, poi, sussiste il travisamento probatorio denunciato e documentato dalla parte civile ricorrente, alcuni di tali indizi risultano illogicamente sottovalutati o esclusi.

Inoltre - a prescindere dalla formula di assoluzione usata dal giudice di primo grado, che non ha richiamato né il primo né il secondo comma dell'art. 530 cod. proc. pen. - entrambi i giudici di merito utilizzano valutazioni che escludono una evidenza: con riferimento alla possibilità che terzi avessero realizzato l'incendio, il Giudice di primo grado rilevava che "non può escludersi l'ingresso da parte di estranei, che potrebbe essere avvenuto anche scavalcando il cancello", con tale ipotesi astratta depotenziando l'indizio dell'assenza di segni di effrazione o di forzatura sugli ingressi all'area - ritenuta "circostanze equivoca e labile"; analogamente il Giudice ammetteva che l'individuazione del punto di origine dell'incendio poteva generare un "sospetto" circa la riconducibilità dell'azione a soggetto conoscitore dei luoghi, ma riteneva anche questa circostanza "equivoca e labile" "in difetto di qualsiasi accertamento idoneo ad escludere eventuali cause alternative dell'innesco".

Correttamente il ricorrente osserva che, con questa argomentazione, si contrapponevano agli elementi indiziari ipotesi alternative astratte (fino a giungere ad affermare che il rinvenimento della bottiglia con liquido infiammabile al suo interno non dimostrava di per sé l'azione dolosa di terzi): ciò non rileva per ritenere errata la mancata condanna dell'imputata - la cui posizione, sotto il profilo penale, è definitiva - ma per dimostrare che i giudici del merito erano giunti alla decisione valutando un quadro indiziario esistente, e non certamente vuoto, dando prevalenza ad alcune considerazioni tali da far ritenere gli indizi a carico della Mirarchi insufficienti.

Del resto, espressamente il giudice di appello ha ritenuto gli indizi - evidentemente esistenti - "privi dei necessari requisiti della gravità, precisione e concordanza", cioè insufficienti, e, nel prosieguo, privi di "univoca portata dimostrativa circa il collegamento tra l'incendio doloso e l'imputata", con ciò ammettendo che alcuni di essi hanno una "portata dimostrativa" di tale collegamento, seppure non univoca.

4. La sentenza impugnata deve, in definitiva, essere annullata limitatamente agli effetti civili con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello ai sensi dell'art. 622 cod. proc. pen.

P.Q.

M. Annulla la sentenza impugnata ai soli effetti civili, con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui rimette anche la liquidazione delle spese tra le

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:SOCIETA]. nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] inoltre: [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. L'avv. [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso' e deposita conclusioni e nota spese, l'avv. [OSCURATO:PERSONA] conclude riportandosi ai motivi di ricorso depositando conclusioni e nota spese e ne chiede l'accoglimento, l'avv. [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo di dichiararsi inammissibile o in subordine il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Catanzaro confermava quella del Tribunale di Catanzaro che aveva assolto [OSCURATO:PERSONA] dai reati ascrittile, rigettando l'appello proposto dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. (ora [OSCURATO:SOCIETA].), che condannava al pagamento delle spese processuali. Mirarchi è imputata:de' delittDdi cui all'art. 423 cod. pen. per avere incendiato, in concorso con persone rimaste ignote, un capannone a lei concesso in locazione, cagionando un incendio; di quello di cui all'art. 367 cod. pen. per avere denunciato l'incendio presso la Questura di Catanzaro dopo avere simulato le tracce dell'incendio; nonché di quello di cui agli artt. 61, n. 2 e 642 cod. pen. per avere, quale legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]. esercente l'attività commerciale di vendita di detersivi, avendo stipulato un contratto di assicurazione volto a coprire anche il rischio di incendio, appiccato l'incendio al capannone, determinando alla persona offesa un danno di particolare gravità. Il Tribunale di Catanzaro aveva assolto l'imputata per il delitto di incendio per non aver commesso il fatto e per gli altri reati per insussistenza del fatto. La parte civile [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto appello lamentando la mancata declaratoria di prescrizione dei reati pur in mancanza di assenza di prova evidente dell'innocenza dell'imputata, evidenziando l'insegnamento delle Sezioni Unite e facendo emergere gli indizi a carico dell'imputata. La Corte territoriale riteneva l'appello ammissibile nei soli limiti della eliminazione degli effetti preclusivi del giudicato di insussistenza del fatto, dovendosi escludere la possibilità di condanna dell'imputata al risarcimento del danno, essendo la prescrizione intervenuta prima della sentenza di primo grado. La Corte rilevava, peraltro, che l'assoluzione non era stata pronunciata ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen. e condivideva tale pronuncia tenuto conto che, fatta eccezione per l'interesse a conseguire un indennizzo assicurativo, nessun altro elemento indiziario era dotato di univoca portata dimostrativa circa il collegamento tra l'incendio doloso e l'imputata. In particolare, gli accertamenti di polizia giudiziaria non avevano escluso la presenza di punti di accesso al capannone diversi dal punto di ingresso mentre l'istruttoria aveva escluso che le fatture emesse dalla società fossero afferenti ad operazioni inesistenti. 2. Ricorre per cassazione il difensore e procuratore speciale di [OSCURATO:SOCIETA]., deducendo, in un primo motivo, violazione dell'art. 157, comma 1 cod. pen., non avendo la Corte d'appello di Catanzaro dichiarato la prescrizione dei reati contestati all'imputata in ossequio all'obbligo imposto dall'art. 129 cod. proc. pen. e stante la non evidenza dell'ipotesi prevista dal secondo comma. Il ricorrente contesta che la formula di assoluzione ex art. 530, comma 1 cod. proc. pen. coincida con i presupposti che giustificano la pronuncia di cui all'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. Le Sezioni Unite hanno definito la valutazione richiesta in forza della seconda norma come "constatazione, ovvero percezione ictu ocu/i"; la valutazione non muta anche se perviene all'esito dell'istruttoria dibattimentale. Pertanto, l'argomentazione contenuta nella sentenza impugnata secondo cui, avendo il giudice esaminato tutti gli indizi e avendoli ritenuti privi di gravità, precisione e concordanza, la pronuncia di assoluzione doveva essere adottata ai sensi dell'art. 530, comma 1, cod. proc. pen., era errata in diritto: il quadro indiziario non integrava l'evidenza dell'innocenza, che avrebbe legittimato l'applicazione dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. Il ricorrente sottolinea che la mancanza di prova della colpevolezza dell'imputato è contemplata dall'art. 530, comma 2, cod. proc. pen., ciò dimostrando che non si tratta di ipotesi che coincide con l'evidenza della prova di innocenza di cui all'art. 129, comma 2, cod. proc. pen.: occorre, appunto, che la mancanza di prova sia evidente o che sia evidente la prova della estraneità dell'imputato al reato contestato. La motivazione non seguiva questo criterio, facendo menzione a circostanze che non erano state escluse (punti di accesso al capannone diversi dall'ingresso; rapporti commerciali con altre società): si trattava, in sostanza, di attestazione dell'esistenza di giustificazioni alternative agli indizi a carico dell'imputata che, pertanto, non permettevano la pronuncia di assoluzione ex art. 129, coma 2, cod. proc. pen. Anche la sentenza di primo grado, del resto, dimostrava che - contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di appello - la assoluzione era stata pronunciata ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen., avendo il Giudice riconosciuto l'esistenza di indizi e l'insufficienza di altri sulle varie circostanze contestate. Il ricorrente sottolinea l'interesse della parte civile ad ottenere l'annullamento della sentenza impugnata, sia pure ai soli fini civili, atteso che, ai sensi dell'art.652 cod. proc. pen., l'assoluzione con formula ampia avrebbe effetto nel giudizio civile di danno. In un secondo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione. La motivazione della sentenza impugnata non si confrontava con le doglianze specificamente espresse nell'atto di appello con riferimento ai vari indizi e alla condotta dell'imputata. Si trattava, quindi, di mancanza di motivazione. La parte civile aveva evidenziato che l'autore dell'incendio aveva le disponibilità delle chiavi del capannone e che la Mirarchi aveva un interesse economico ad ottenere un indennizzo assicurativo pari al massimale di polizza:esisteva, quindi, un movente economico dei reati. Tale movente rendeva indizianti la tempistica della stipula rispetto al sinistro (sette mesi prima dell'incendio), il contenuto menzognero della denuncia di sinistro, la consegna di una lista di magazzino per 80 tonnellate di merce, quantità superiore a quanto il capannone poteva contenere, la concentrazione delle fatture di acquisto nei tre mesi precedenti l'incendio, il valore delle fatture di acquisto della merce superiore al triplo di quelle di vendita, la produzione in giudizio di fatture di società fallite o inesistenti. La motivazione non toccava alcuni punti evidenziati e travisava alcune prove, che il ricorrente specificamente evidenzia. Quanto, poi, alla possibilità di accesso al capannone da un punto diverso dall'ingresso, la Corte accreditava una possibilità astratta, senza tenere conto della consulenza Falbo. In un terzo motivo il ricorrente deduce manifesta illogicità della motivazione. La sentenza equiparava quanto "non escluso" con quanto "accertato" in relazione ai punti di accesso al capannone e ai rapporti commerciali della [OSCURATO:SOCIETA]: non è possibile equiparare una eventualità astratta ad un accertamento concreto, perché la eventualità astratta non può essere elevata a .risultanza processuale. Il ricorrente conclude per l'annullamento della sentenza impugnata. 3. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria con la quale conclude per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Secondo il difensore, il procedimento, fino alla pronuncia del Tribunale, si era svolto quasi totalmente nel periodo in cui la prescrizione non era ancora maturata. È agevole, allora, comprendere che il giudice non poteva esimersi dallo svolgimento di una compiuta istruttoria dibattimentale e di un'approfondita valutazione del materiale probatorio dedotto dalle parti. In definitiva, l'intervento della causa estintiva in un momento di molto successivo all'inizio del processo ha lasciato intatto l'obbligo del giudice di procedere alla valutazione della posizione dell'assistita, prescindendo dalla considerazione della prescrizione, e altrimenti non avrebbe potuto essere, poiché in rapporto al principio del favor rei non sussistevano le condizioni per la prevalenza della causa estintiva. Lo svolgimento del processo ha poi determinato l'emersione della evidente innocenza dell'imputata al di là dell'apprezzamento della causa estintiva. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato.1. Si deve preliminarmente ricordare che la regola dettata dall'art. 608, comma 1-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, secondo cui la facoltà di proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di appello che conferma quella di proscioglimento pronunciata nel giudizio di primo grado è limitata ai motivi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'art. 606 cod. proc. pen., si riferisce esclusivamente al ricorso del pubblico ministero e non a quello della parte civile (Sez. 5, n. 5697 del 18/01/2019, Rv. 275136). 2. Il ricorrente richiama correttamente il principio sancito dalle Sezioni Unite, in base al quale, in presenza di una causa di estinzione del reato, il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129 comma secondo, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione ictu ocu/i, che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274). Tuttavia, la Corte territoriale - sia pure non esplicitamente - sembra avere accreditato il diverso principio secondo cui, quando il giudice di primo grado ha compiutamente esaminato tutte le risultanze istruttorie, considerando gli indizi a carico dell'imputata e ritenendoli privi dei necessari requisiti della gravità, precisione e concordanza, benché la prescrizione si fosse compiuta, non avrebbe potuto pronunciare una sentenza di estinzione del reato ai sensi dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., ma avrebbe dovuto ricorrere alla formula prevista dall'art. 530 cod. proc. pen. per la sentenza di assoluzione pronunciata all'esito del dibattimento. Si tratta di tesi ampiamente trattata nella memoria depositata dal difensore dell'imputata che, peraltro, sembra utilizzare argomenti dalla sentenza delle Sezioni Unite, Tettamanti, che, in realtà, si attagliano al diverso caso della prescrizione intervenuta nel corso del giudizio di appello: le Sezioni Unite, infatti, hanno statuito che il proscioglimento nel merito, in caso di contraddittorietà o insufficienza della prova, non prevale rispetto alla dichiarazione immediata di una causa di non punibilità, salvo che, in sede di appello, sopravvenuta una causa estintiva del reato, il giudice sia chiamato a valutare, per la presenza della parte civile, il compendio probatorio ai fini delle statuizioni civili, oppure ritenga infondata nel merito l'impugnazione del P.M. proposta avverso una sentenza di assoluzione in primo grado ai sensi dell'art. 530, comma secondo, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244273). Quando, invece, la prescrizione dei reati si è compiuta durante la trattazione del processo di primo grado e, quindi, prima della sentenza, tali esigenze non sussistono, cosicché deve essere applicato in pienezza l'obbligo - così definito dalla norma - della immediata declaratoria di estinzione del reato, rispetto al quale è possibile una pronuncia di assoluzione nel merito solo se dagli atti risulta evidente che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso. Come ricorda il ricorrente, con la medesima sentenza, le Sezioni Unite hanno espressamente escluso che, all'esito dell'istruttoria dibattimentale, pur in presenza di una causa estintiva, dovrebbe essere applicata la formula di assoluzione di cui all'art. 530, comma 2, cod. proc. pen.; ma, più in generale, si deve escludere che la evidenza dell'innocenza - sia sotto il profilo della assoluta mancanza di prova positiva della colpevolezza, sia sotto quello della palese esistenza della prova dell'innocenza - ricorra in tutti i casi contemplati dall'art. 530, comma 1, cod. proc. pen.: in effetti, come già anticipato, per sussistere la evidenza dell'innocenza è necessario che il giudice non debba "apprezzare" e "valutare" il compendio probatorio formatosi nel dibattimento, ma debba soltanto "constatare", "prendere atto" di un quadro indiscutibile, assolutamente evidente, che non permette in ogni caso alternative; ciò può avvenire per questioni di diritto che dimostrano in radice l'impossibilità di ritenere sussistente il reato contestato ovvero, nel caso di processo con la formazione di prova in ordine alla ricostruzione dei fatti e della condotta dell'imputato, quando risulta palese, indiscutibile, la sua estraneità ai reati, ad esempio perché è risultata pienamente provata la responsabilità esclusiva di altro soggetto ovvero perché è stata pienamente provata l'impossibilità fisica per l'imputato di avere posto in essere determinate condotte (si tratta di esemplificazioni, non essendo possibile una generalizzazione per tutti i tipi di reato). 3. Tale situazione non ricorre certamente nel caso di specie. In effetti, entrambi i giudici di merito danno atto dell'esistenza di elementi indiziari a carico dell'imputata, sia pure ritenendoli insufficienti: il movente costituito dall'interesse economico ad ottenere un indennizzo assicurativo pari al massimale di polizza, la tempistica della stipula del contratto assicurativo rispetto al sinistro (sette mesi prima dell'incendio), il contenuto menzognero della denuncia di sinistro, la consegna di una lista di magazzino per 80 tonnellate di merce, quantità superiore a quanto il capannone poteva contenere, la concentrazione delle fatture di acquisto nei tre mesi precedenti l'incendio, il valore delle fatture di acquisto della merce superiore al triplo di quelle di vendita, la produzione in giudizio di fatture di società fallite o inesistenti; se, poi, sussiste il travisamento probatorio denunciato e documentato dalla parte civile ricorrente, alcuni di tali indizi risultano illogicamente sottovalutati o esclusi. Inoltre - a prescindere dalla formula di assoluzione usata dal giudice di primo grado, che non ha richiamato né il primo né il secondo comma dell'art. 530 cod. proc. pen. - entrambi i giudici di merito utilizzano valutazioni che escludono una evidenza: con riferimento alla possibilità che terzi avessero realizzato l'incendio, il Giudice di primo grado rilevava che "non può escludersi l'ingresso da parte di estranei, che potrebbe essere avvenuto anche scavalcando il cancello", con tale ipotesi astratta depotenziando l'indizio dell'assenza di segni di effrazione o di forzatura sugli ingressi all'area - ritenuta "circostanze equivoca e labile"; analogamente il Giudice ammetteva che l'individuazione del punto di origine dell'incendio poteva generare un "sospetto" circa la riconducibilità dell'azione a soggetto conoscitore dei luoghi, ma riteneva anche questa circostanza "equivoca e labile" "in difetto di qualsiasi accertamento idoneo ad escludere eventuali cause alternative dell'innesco". Correttamente il ricorrente osserva che, con questa argomentazione, si contrapponevano agli elementi indiziari ipotesi alternative astratte (fino a giungere ad affermare che il rinvenimento della bottiglia con liquido infiammabile al suo interno non dimostrava di per sé l'azione dolosa di terzi): ciò non rileva per ritenere errata la mancata condanna dell'imputata - la cui posizione, sotto il profilo penale, è definitiva - ma per dimostrare che i giudici del merito erano giunti alla decisione valutando un quadro indiziario esistente, e non certamente vuoto, dando prevalenza ad alcune considerazioni tali da far ritenere gli indizi a carico della Mirarchi insufficienti. Del resto, espressamente il giudice di appello ha ritenuto gli indizi - evidentemente esistenti - "privi dei necessari requisiti della gravità, precisione e concordanza", cioè insufficienti, e, nel prosieguo, privi di "univoca portata dimostrativa circa il collegamento tra l'incendio doloso e l'imputata", con ciò ammettendo che alcuni di essi hanno una "portata dimostrativa" di tale collegamento, seppure non univoca. 4. La sentenza impugnata deve, in definitiva, essere annullata limitatamente agli effetti civili con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello ai sensi dell'art. 622 cod. proc. pen. P.Q. M. Annulla la sentenza impugnata ai soli effetti civili, con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui rimette anche la liquidazione delle spese tra le
Sentenza Cassazione n. 47175/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris