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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 36550/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'NAN; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Catania ha rigettato la domanda di riparazione per l'ingiusta detenzione subita da [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di estorsione.

2. La vicenda estorsiva che ha visto coinvolto il ricorrente traeva origine dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, in specie [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], le quali - con riguardo alla posizione del Cesarotti - sono state ritenute da sole insufficienti a fondarne la penale responsabilità, attesa la smentita ad opera delle persone offese, I._o [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

3. [OSCURATO:PERSONA] della riparazione ha ravvisato la colpa grave dell'istante, ostativa al richiesto indennizzo, nell'avere egli intrattenuto - come ha, peraltro, affermato, nel corso del proprio esame dibattimentale - rapporti di notevole spessore con esponenti del clan Santapaola: in particolare, con [OSCURATO:PERSONA] che ospitava nella propria casa a Mascalucia, quando questi era latitante; e con il cognato di detto Santapaola, tale [OSCURATO:PERSONA].

4. Avverso l'ordinanza di rigetto della Corte di appello di Catania propone ricorso per cassazione il difensore dell'istante che lamenta omessa e manifesta illogicità della motivazione.

Gli elementi probatori consentirebbero di escludere qualsivoglia responsabilità dell'istante sull'origine e sul mantenimento della misura.

Nell'interrogatorio di garanzia, il Cesarotti si era proclamato estraneo ai fatti. [OSCURATO:PERSONA] della riparazione non ha tenuto conto della costituzione spontanea in carcere dell'istante per chiarire la propria posizione e delle reiterate istanze di revoca della misura cautelare.

5. Con memoria inoltrata il 25/01/21, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentato dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile o, in subordine, che venga rigettato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile in quanto generico. 2.

Le censure mosse dal ricorrente si risolvono, infatti, in mere petizioni di principio, del tutto avulse dal raffronto con l'apparato argomentativo dell'ordinanza.

Come è noto, i motivi dell'impugnazione debbono, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, innanzitutto e indefettibilnnente, il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento impugnato.

In difetto di tale confronto, come nel caso in esame, il ricorso è inammissibile.

3. Ciò detto, occorre premettere che il sindacato di legittimità, è limitato alla correttezza del ragionamento logico giuridico con cui il giudice è pervenuto ad accertare o negare i presupposti per l'ottenimento del beneficio, mentre resta nelle esclusive attribuzioni del giudice di merito, che è tenuto a motivare adeguatamente e logicamente il proprio convincimento, la valutazione sull'esistenza e la gravità della colpa o del dolo (Sez. 4, n. 21896 del 11/04/2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 25:3325).

Dovendosi tener conto del fatto che va tenuta distinta l'operazione logica propria del giudice del processo penale, volta all'accertamento della sussistenza di un reato e della sua commissione da parte dell'imputato, da quella propria del giudice della riparazione.

Questi, pur dovendo operare, eventualmente, sullo stesso materiale, deve seguire un iter logico-motivazionale del tutto autonomo, perché è suo compito stabilire non se determinate condotte costituiscano o meno reato, ma se queste si siano poste come fattore condizionante (anche nel concorso dell'altrui errore) alla produzione dell'evento "detenzione"; e, in relazione a tale aspetto della decisione, egli ha piena ed ampia libertà di valutare il materiale acquisito nel processo, non già per rivalutarlo, bensì al fine di controllare la ricorrenza o meno delle condizioni dell'azione (di natura civilistica), sia in senso positivo che negativo, compresa l'eventuale sussistenza di una causa di esclusione del diritto alla riparazione [in tal senso, espressamente, Sez.

U, n. 43 del 13/12/1995 (dep. 1996) Sarnataro ed altri; più di recente, ex multis, Sez. 4, n. 3359 del 22/09/2016 (dep. 2017) [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268952].

4. [OSCURATO:PERSONA] rileva che la Corte territoriale ha correttamente esaminato la questione sottoposta al suo esame secondo i parametri richiesti dalla disposizione di cui all'art. 314 cod. proc. pen., valutando in maniera congrua e logica, e con l'autonomia che è propria del giudizio di riparazione, la ricorrenza di una condotta ostativa determinata da dolo o colpa grave, avente effetto sinergico rispetto alla custodia cautelare subita dall'interessato.

È, infatti, noto che, in materia di riparazione per ingiusta detenzione, la colpa che vale ad escludere l'indennizzo è rappresentata dalla violazione di regole, da una condotta macroscopicamente negligente o imprudente dalla quale può insorgere, grazie all'efficienza sinergica di un errore dell'Autorità giudiziaria, una misura restrittiva della libertà personale.Il concetto di colpa che assume rilievo quale condizione ostativa al riconoscimento dell'indennizzo non si identifica con la "colpa penale", venendo in rilievo la sola componente oggettiva della stessa, nel senso di condotta che, secondo il parametro dell'id quod plerumque accidit, possa aver creato una situazione di prevedibile e doveroso intervento dell'Autorità giudiziaria.

Anche la prevedibilità va intesa in senso oggettivo, non quindi come giudizio di prevedibilità del singolo soggetto agente, ma come prevedibilità secondo il citato parametro dell'id quod plerumque accidit, in relazione alla possibilità che la condotta possa dare luogo ad un intervento coercitivo dell'Autorità giudiziaria.

È sufficiente, pertanto, considerare quanto compiuto dall'interessato sul piano materiale, traendo ciò origine dal fondamento solidaristico dell'indennizzo, per cui la colpa grave costituisce il punto di equilibrio tra gli antagonisti interessi in campo.

5. Nel caso di specie, l'ordinanza impugnata ha fornito un percorso logico- motivazionale intrinsecamente coerente e rispettoso dei principi di diritto dianzi accennati, laddove ha evidenziato la sussistenza della colpa grave ostativa all'indennizzo nell'aver l'istante intrattenuto, come si è più sopra richiamato, «rapporti di notevole spessore» con il vertice del sodalizio criminale in questione, [OSCURATO:PERSONA], offrendo allo stesso ospitalità durante la latitanza, e con il cognato di questi, [OSCURATO:PERSONA].

Si tratta, dice la Corte di appello, di condotta incauta, vista la caratura criminale delle persone in questione della quale l'istante era ben consapevole.

La valorizzazione, da parte della Corte di appello di Catania, della frequentazione dell'odierno ricorrente con esponenti di una cosca mafiosa, è conforme al costante indirizzo giurisprudenziale di legittimità, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, per il quale integra la condizione ostativa della colpa grave la condotta di chi, nei reati associativi, abbia tenuto comportamenti percepibili come indicativi di una sua contiguità al sodalizio criminale, mantenendo con gli appartenenti all'associazione frequentazioni ambigue e tali da far sospettare del diretto coinvolgimento nelle attività illecite (Sez. 4, n. 49613 del 19/10/2018, B., Rv. 273996; Sez. 4, n. 8914 del 18/12/2014, dep. 2015, Dieni, Rv. 262436; Sez. 4, n. 45418 del 25/11/2010, Carere, Rv. 249237; Sez. 4, n. 37528 del 24/06/2008, Grigoli, Rv. 241218).

L'ordinanza impugnata ricorda, inoltre, che il richiedente ebbe a pagare euro 2.500,00 di tasca propria, senza nulla chiedere, alle vittime predestinate dell'estorsione e senza nulla riferire nell'immediato alla polizia: circostanza, questa, che il Giudice della riparazione ha ritenuto non priva di significatività, ai fini della sussistenza della colpa grave ostativa al richiesto indennizzo.

6. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente che vengono liquidate in complessivi euro 1.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente, che liquida in complessivi euro 1.000,00.

Così deciso il 10 febbraio 2021

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'NAN; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Catania ha rigettato la domanda di riparazione per l'ingiusta detenzione subita da [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di estorsione. 2. La vicenda estorsiva che ha visto coinvolto il ricorrente traeva origine dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, in specie [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], le quali - con riguardo alla posizione del Cesarotti - sono state ritenute da sole insufficienti a fondarne la penale responsabilità, attesa la smentita ad opera delle persone offese, I._o [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 3. [OSCURATO:PERSONA] della riparazione ha ravvisato la colpa grave dell'istante, ostativa al richiesto indennizzo, nell'avere egli intrattenuto - come ha, peraltro, affermato, nel corso del proprio esame dibattimentale - rapporti di notevole spessore con esponenti del clan Santapaola: in particolare, con [OSCURATO:PERSONA] che ospitava nella propria casa a Mascalucia, quando questi era latitante; e con il cognato di detto Santapaola, tale [OSCURATO:PERSONA]. 4. Avverso l'ordinanza di rigetto della Corte di appello di Catania propone ricorso per cassazione il difensore dell'istante che lamenta omessa e manifesta illogicità della motivazione. Gli elementi probatori consentirebbero di escludere qualsivoglia responsabilità dell'istante sull'origine e sul mantenimento della misura. Nell'interrogatorio di garanzia, il Cesarotti si era proclamato estraneo ai fatti. [OSCURATO:PERSONA] della riparazione non ha tenuto conto della costituzione spontanea in carcere dell'istante per chiarire la propria posizione e delle reiterate istanze di revoca della misura cautelare. 5. Con memoria inoltrata il 25/01/21, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentato dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile o, in subordine, che venga rigettato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile in quanto generico. 2. Le censure mosse dal ricorrente si risolvono, infatti, in mere petizioni di principio, del tutto avulse dal raffronto con l'apparato argomentativo dell'ordinanza. Come è noto, i motivi dell'impugnazione debbono, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, innanzitutto e indefettibilnnente, il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento impugnato. In difetto di tale confronto, come nel caso in esame, il ricorso è inammissibile. 3. Ciò detto, occorre premettere che il sindacato di legittimità, è limitato alla correttezza del ragionamento logico giuridico con cui il giudice è pervenuto ad accertare o negare i presupposti per l'ottenimento del beneficio, mentre resta nelle esclusive attribuzioni del giudice di merito, che è tenuto a motivare adeguatamente e logicamente il proprio convincimento, la valutazione sull'esistenza e la gravità della colpa o del dolo (Sez. 4, n. 21896 del 11/04/2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 25:3325). Dovendosi tener conto del fatto che va tenuta distinta l'operazione logica propria del giudice del processo penale, volta all'accertamento della sussistenza di un reato e della sua commissione da parte dell'imputato, da quella propria del giudice della riparazione. Questi, pur dovendo operare, eventualmente, sullo stesso materiale, deve seguire un iter logico-motivazionale del tutto autonomo, perché è suo compito stabilire non se determinate condotte costituiscano o meno reato, ma se queste si siano poste come fattore condizionante (anche nel concorso dell'altrui errore) alla produzione dell'evento "detenzione"; e, in relazione a tale aspetto della decisione, egli ha piena ed ampia libertà di valutare il materiale acquisito nel processo, non già per rivalutarlo, bensì al fine di controllare la ricorrenza o meno delle condizioni dell'azione (di natura civilistica), sia in senso positivo che negativo, compresa l'eventuale sussistenza di una causa di esclusione del diritto alla riparazione [in tal senso, espressamente, Sez. U, n. 43 del 13/12/1995 (dep. 1996) Sarnataro ed altri; più di recente, ex multis, Sez. 4, n. 3359 del 22/09/2016 (dep. 2017) [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268952]. 4. [OSCURATO:PERSONA] rileva che la Corte territoriale ha correttamente esaminato la questione sottoposta al suo esame secondo i parametri richiesti dalla disposizione di cui all'art. 314 cod. proc. pen., valutando in maniera congrua e logica, e con l'autonomia che è propria del giudizio di riparazione, la ricorrenza di una condotta ostativa determinata da dolo o colpa grave, avente effetto sinergico rispetto alla custodia cautelare subita dall'interessato. È, infatti, noto che, in materia di riparazione per ingiusta detenzione, la colpa che vale ad escludere l'indennizzo è rappresentata dalla violazione di regole, da una condotta macroscopicamente negligente o imprudente dalla quale può insorgere, grazie all'efficienza sinergica di un errore dell'Autorità giudiziaria, una misura restrittiva della libertà personale.Il concetto di colpa che assume rilievo quale condizione ostativa al riconoscimento dell'indennizzo non si identifica con la "colpa penale", venendo in rilievo la sola componente oggettiva della stessa, nel senso di condotta che, secondo il parametro dell'id quod plerumque accidit, possa aver creato una situazione di prevedibile e doveroso intervento dell'Autorità giudiziaria. Anche la prevedibilità va intesa in senso oggettivo, non quindi come giudizio di prevedibilità del singolo soggetto agente, ma come prevedibilità secondo il citato parametro dell'id quod plerumque accidit, in relazione alla possibilità che la condotta possa dare luogo ad un intervento coercitivo dell'Autorità giudiziaria. È sufficiente, pertanto, considerare quanto compiuto dall'interessato sul piano materiale, traendo ciò origine dal fondamento solidaristico dell'indennizzo, per cui la colpa grave costituisce il punto di equilibrio tra gli antagonisti interessi in campo. 5. Nel caso di specie, l'ordinanza impugnata ha fornito un percorso logico- motivazionale intrinsecamente coerente e rispettoso dei principi di diritto dianzi accennati, laddove ha evidenziato la sussistenza della colpa grave ostativa all'indennizzo nell'aver l'istante intrattenuto, come si è più sopra richiamato, «rapporti di notevole spessore» con il vertice del sodalizio criminale in questione, [OSCURATO:PERSONA], offrendo allo stesso ospitalità durante la latitanza, e con il cognato di questi, [OSCURATO:PERSONA]. Si tratta, dice la Corte di appello, di condotta incauta, vista la caratura criminale delle persone in questione della quale l'istante era ben consapevole. La valorizzazione, da parte della Corte di appello di Catania, della frequentazione dell'odierno ricorrente con esponenti di una cosca mafiosa, è conforme al costante indirizzo giurisprudenziale di legittimità, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, per il quale integra la condizione ostativa della colpa grave la condotta di chi, nei reati associativi, abbia tenuto comportamenti percepibili come indicativi di una sua contiguità al sodalizio criminale, mantenendo con gli appartenenti all'associazione frequentazioni ambigue e tali da far sospettare del diretto coinvolgimento nelle attività illecite (Sez. 4, n. 49613 del 19/10/2018, B., Rv. 273996; Sez. 4, n. 8914 del 18/12/2014, dep. 2015, Dieni, Rv. 262436; Sez. 4, n. 45418 del 25/11/2010, Carere, Rv. 249237; Sez. 4, n. 37528 del 24/06/2008, Grigoli, Rv. 241218). L'ordinanza impugnata ricorda, inoltre, che il richiedente ebbe a pagare euro 2.500,00 di tasca propria, senza nulla chiedere, alle vittime predestinate dell'estorsione e senza nulla riferire nell'immediato alla polizia: circostanza, questa, che il Giudice della riparazione ha ritenuto non priva di significatività, ai fini della sussistenza della colpa grave ostativa al richiesto indennizzo. 6. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente che vengono liquidate in complessivi euro 1.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente, che liquida in complessivi euro 1.000,00. Così deciso il 10 febbraio 2021
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