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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 16 aprile 2024

Cassazione n. 23438/2024

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28056/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], successore ex lege di SGFA, in persona del rappresentante legale p.t., [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 22/A, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona dell’Amministratore delegato e legale rappresentante, [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, VIA C. MONTEVERDI 16, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende; -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di ROMA n. 2332/2021, depositata il 30/03/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/04/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] credito [OSCURATO:SOCIETA]., d’ora in avanti MCC, citava, dinanzi al Tribunale di Roma, la SGFA, chiedendone la condanna al pagamento della somma di euro 178.010,70, a titolo di liquidazione delle fideiussioni rilasciate a garanzia del contratto di finanziamento di euro 30.000,00 a favore della ditta Piante e Fiori di [OSCURATO:PERSONA], destinato all’acquisto di attrezzature, e del finanziamento di euro 160.000,00 a favore dell’impresa individuale [OSCURATO:PERSONA], destinato a miglioramento fondiario, assumendo che le garanzie rilasciate da SGFA costituissero contratti autonomi di garanzia.

La MCC, costituitasi, contestava la domanda attorea, deducendo di avere rilasciato fideiussioni a garanzia di mutui di scopo concessi dall’attrice e che, attesa la mancata realizzazione dello scopo, i suddetti mutui erano nulli e, di conseguenza, nulle erano anche le fideiussioni.

Aggiungeva che l’attrice avrebbe dovuto verificare che i mutui venissero utilizzati allo scopo previsto, pena la violazione dei doveri di buona fede e di protezione del garante.

Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 15487/2017, accoglieva la domanda, pur escludendo il carattere autonomo della garanzia prestata dalla convenuta.

La Corte d’appello di Roma, investita del gravame da ISMEA, successore ex lege di SGFA, con la sentenza n. 2332/2021, resa pubblica in data 30/03/2021, ha confermato la pronuncia del Tribunale, integrandone la motivazione.

Premesso che la banca appellata non aveva proposto appello incidentale sulla natura delle garanzie prestate, la Corte d’appello ha ritenuto che i contratti di finanziamento avessero entrambi la natura di mutui di scopo, ma ha escluso che l’appellante, legittimata a farne rilevare l’invalidità, al fine di far discendere a cascata la nullità, ai sensi all’art. 1939 cod.civ., delle fideiussioni, avesse dimostrato la ricorrenza dei presuppostia tal fine necessari.

Pur confermando che la mancata produzione delle fatture costituiva indice della circostanza che le somme erogate non erano state utilizzate per lo scopo previsto, ha escluso che ciò dimostrasse l’inadempimento della banca garantita.

Ha reputato quindi non soddisfatto da parte dell’appellante l’onere di provare l’inadempimento della banca erogatrice, non potendo pretendersi dalla banca il deposito delle fatture comprovanti la realizzazione delle opere finanziate.

Ha escluso altresì l’invocabilità dell’art. 1956 cod.civ., poiché l’obbligazione garantita non era futura rispetto all’assunzione della garanzia, ma antecedente.

ISMEA ricorre per la cassazione di detta sentenza, formulando un solo motivo.

Resiste con controricorso MCC.

La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis1 cod.proc.civ.

La ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1) La ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione degli artt. 1175, 1366 e 1375 cod.civ., ai sensi dell’art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ.

Ricostruito il quadro normativo relativo ai finanziamenti destinati alle attività agricole e a quelle connesse, allo scopo di far rilevare la natura di mutui di scopo dei finanziamenti garantiti – peraltro, riconosciuta anche dai due giudici di merito –e riprodotto, ai fini di interesse, il contenuto dei due contratti di finanziamento, onde dimostrare la sussistenza di un obbligo dei finanziati di consegnare alla banca la documentazione di spesa, pena la risolubilità del contratto da parte della banca (l’art. 6, lett. c. di entrambi i contratti prevedeva l’obbligo dei beneficiari di utilizzare il finanziamento esclusivamente per coprire i costi afferenti tale programma di investimenti e di consegnare alla Banca la relativa documentazione di spesa, precisando che là dove il sovvenuto avesse realizzato soltanto in parte i finanziamenti e/o non avesse prodotto la relativa documentazione entro i termini previsti, la Banca avrebbe potuto ritenere risolto per colpa dell’impresa il contratto oppure consolidare il finanziamento nella minor somma correlata al minor importo degli investimenti realizzati e/o documentati), la decadenza dal beneficio del termine oppure il consolidamento del finanziamento nella minor somma utilizzata secondo le modalità concordate (art. 7, comma 1, di entrambi i contratti di mutuo), la ricorrente deduce che la banca, non essendosi avvalsa di alcuno dei rimedi contrattuali previsti per reagire alla mancata consegna della documentazione comprovante la finalizzazione delle somme mutuate, ma avendo “supinamente atteso il rimborso dei finanziamenti erogati per poi escutere la garanzia”, avrebbe tenuto un comportamento contrario a buona fede, esponendola “al rischio di essere chiamata a liquidare importi superiori a quelli strettamente necessari nonché di liquidare garanzie connesse per finalità di sostegno al settore agricolo anche in ipotesi di utilizzo difforme delle relative somme”.

In altri termini, la banca avrebbe scaricato sul fideiussore il rischio del mancato adempimento del debitore principale all’obbligo di impiegare il finanziamento ottenuto per le finalità previste dalla legge.

Il motivo è fondatoe va accolto nei termini di seguito indicati.

Come rilevato dalla ricorrente, la Corte d’appello ha omesso di valutare che la banca garantita non aveva attivato alcuno dei rimedi nella sua disponibilità per accertare che le imprese finanziate non avessero distratto in tutto o in parte le somme ricevute e vincolate dalla legge al sostegno delle attività agricole, limitandosi ad attendere la restituzione di quanto dovutole dalle imprese finanziate; nella sostanza, confidando nella garanzia, la banca aveva riversato su l garante il mancato adempimento della clausola di destinazione dei mutui, gravandolo di un pregiudizio che avrebbe potuto facilmente evitare o almeno contenere : se avesse utilizzato gli strumenti previsti dagli artt. 6 e 7 dei contratti di finanziamento avrebbe “inciso” non solo sul comportamento dei garantiti, ma indirettamente anche sulla sorte (ane quantum) della garanzia.

Il giudice a quo si è limitato ad escludere la sussi s tenza di una causa di invalidità diretta e indiretta dei contratti di garanzia (quale conseguenza della invalidità dei finanziamenti) e/o di cause escludenti l’escutibilitàdelle fideiussioni.

Si tratta di una conclusione che , oltre ad avere permesso ai sovvenuti di utilizzare contra legem il finanziamento ricevuto, ha esonerato, ai fini che qui interessano, la banca garantita dall’obbligo della condotta di buona fede nei confronti del garante .

Il che la rendela statuizione con cui la Corte d’appello ha affermato che “A fronte di tale mancata previsione e tenuto conto del contenuto dei collegati contratti di fideiussione, non contenenti a loro volta alcuna condizione prodromica all’escussione delle garanzie, il fatto che la Banca non abbia preteso dalle imprese finanziate il deposito delle fatture comprovanti la realizzazione delle opere finanziate appare condotta priva di profili di illegittimità, né denotante scorrettezza o mala fede” viziata per non aver fatto corretta applicazione del principio della correttezza o della buona fede nell’esecuzione del contratto; principio al quale questa Corte attribuisce un sempre più rimarcato e specifico rilievo, utilizzandolo per contenere le conseguenze negative di un'applicazione formalistica del diritto sul piano della conciliazione di interessi confliggenti secondo una misura insuscettibile di determinazione aprioristica, ma destinata a precisarsi di volta in volta, secondo le caratteristiche particolari di ogni singola vicenda nel quadro complessivo delle circostanze anche sopravvenute del caso concreto.

Si tratta di un criterio tipicamente bilaterale e qualitativo, implicante un giudizio di relazione, dove ciò che è destinato a prevalere non è, sempre e comunque, l'interesse astrattamente privilegiato da una norma, ed attento, altresì, alla qualità degli interessi coinvolti, il quale “governa il comportamento dei contraenti, in modo tale che esso, mediante l'adempimento di tale basilare obbligo relazionale, sia collaborativo e sociale e sia diretto, quindi, a tutelare i legittimi interessi della controparte al pari dei propri” (Cass. 27/03/2024, n. 8277); nella consapevolezza crescente che il presupposto di operatività della buona fede in executivisnon è affatto l’esistenza di una lacuna (la Corte d’appello si è limitata erroneamente, invece, a ritenere che non vi era alcuna condizione contrattuale che impedisse di escutere la garanziae/o di considerare invalido il mutuo), ma “ l’insorgenza di una disputa circa l’applicazione puntuale di una regola di esecuzione che trova risposta nella pretesa, in chiave di valutazione comparativa degli interessi contrapposti, di comportamenti, positivi o negativi, diversi in relazione alla specificità del caso concreto e non predeterminabili, idonei a preservare gli interessi dell’altra parte; comportamenti che devono avere una duplice connotazione: essere idonei a preservare gli interessi di una delle parti, non comportare per la parte da cui il comportamento è preteso un sacrificio apprezzabile” (cfr., in motivazione, Cass. 22/03/2024, n. 7891).

Ebbene, nel caso di specie, è mancato nella valutazione operata dalla corte territoriale ogni riguardo, in chiave di reciprocità, a lla sussistenza di un obbligo anche a carico della banca di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra parte , “ a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da singole norme di legge” (Cass.02/04/2021, n. 9200). 2)Per le ragioni esposte, il ricorso va accolto, l’impugnata sentenza va cassata , con rinvio alla Corte d’Appello di Roma, che in diversa composizione dovrà rivalutare il comportamento delle parti, facendo applicazione del principio di buona fede o correttezza, onde accertare se la garanzia fosse escutibilee in quale misura . 3)Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorsonei termini di cui in motivazione.

Cassa l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spe

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28056/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], successore ex lege di SGFA, in persona del rappresentante legale p.t., [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 22/A, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona dell’Amministratore delegato e legale rappresentante, [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, VIA C. MONTEVERDI 16, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende; -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di ROMA n. 2332/2021, depositata il 30/03/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/04/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] credito [OSCURATO:SOCIETA]., d’ora in avanti MCC, citava, dinanzi al Tribunale di Roma, la SGFA, chiedendone la condanna al pagamento della somma di euro 178.010,70, a titolo di liquidazione delle fideiussioni rilasciate a garanzia del contratto di finanziamento di euro 30.000,00 a favore della ditta Piante e Fiori di [OSCURATO:PERSONA], destinato all’acquisto di attrezzature, e del finanziamento di euro 160.000,00 a favore dell’impresa individuale [OSCURATO:PERSONA], destinato a miglioramento fondiario, assumendo che le garanzie rilasciate da SGFA costituissero contratti autonomi di garanzia. La MCC, costituitasi, contestava la domanda attorea, deducendo di avere rilasciato fideiussioni a garanzia di mutui di scopo concessi dall’attrice e che, attesa la mancata realizzazione dello scopo, i suddetti mutui erano nulli e, di conseguenza, nulle erano anche le fideiussioni. Aggiungeva che l’attrice avrebbe dovuto verificare che i mutui venissero utilizzati allo scopo previsto, pena la violazione dei doveri di buona fede e di protezione del garante. Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 15487/2017, accoglieva la domanda, pur escludendo il carattere autonomo della garanzia prestata dalla convenuta. La Corte d’appello di Roma, investita del gravame da ISMEA, successore ex lege di SGFA, con la sentenza n. 2332/2021, resa pubblica in data 30/03/2021, ha confermato la pronuncia del Tribunale, integrandone la motivazione. Premesso che la banca appellata non aveva proposto appello incidentale sulla natura delle garanzie prestate, la Corte d’appello ha ritenuto che i contratti di finanziamento avessero entrambi la natura di mutui di scopo, ma ha escluso che l’appellante, legittimata a farne rilevare l’invalidità, al fine di far discendere a cascata la nullità, ai sensi all’art. 1939 cod.civ., delle fideiussioni, avesse dimostrato la ricorrenza dei presuppostia tal fine necessari. Pur confermando che la mancata produzione delle fatture costituiva indice della circostanza che le somme erogate non erano state utilizzate per lo scopo previsto, ha escluso che ciò dimostrasse l’inadempimento della banca garantita. Ha reputato quindi non soddisfatto da parte dell’appellante l’onere di provare l’inadempimento della banca erogatrice, non potendo pretendersi dalla banca il deposito delle fatture comprovanti la realizzazione delle opere finanziate. Ha escluso altresì l’invocabilità dell’art. 1956 cod.civ., poiché l’obbligazione garantita non era futura rispetto all’assunzione della garanzia, ma antecedente. ISMEA ricorre per la cassazione di detta sentenza, formulando un solo motivo. Resiste con controricorso MCC. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis1 cod.proc.civ. La ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1) La ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione degli artt. 1175, 1366 e 1375 cod.civ., ai sensi dell’art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ. Ricostruito il quadro normativo relativo ai finanziamenti destinati alle attività agricole e a quelle connesse, allo scopo di far rilevare la natura di mutui di scopo dei finanziamenti garantiti – peraltro, riconosciuta anche dai due giudici di merito –e riprodotto, ai fini di interesse, il contenuto dei due contratti di finanziamento, onde dimostrare la sussistenza di un obbligo dei finanziati di consegnare alla banca la documentazione di spesa, pena la risolubilità del contratto da parte della banca (l’art. 6, lett. c. di entrambi i contratti prevedeva l’obbligo dei beneficiari di utilizzare il finanziamento esclusivamente per coprire i costi afferenti tale programma di investimenti e di consegnare alla Banca la relativa documentazione di spesa, precisando che là dove il sovvenuto avesse realizzato soltanto in parte i finanziamenti e/o non avesse prodotto la relativa documentazione entro i termini previsti, la Banca avrebbe potuto ritenere risolto per colpa dell’impresa il contratto oppure consolidare il finanziamento nella minor somma correlata al minor importo degli investimenti realizzati e/o documentati), la decadenza dal beneficio del termine oppure il consolidamento del finanziamento nella minor somma utilizzata secondo le modalità concordate (art. 7, comma 1, di entrambi i contratti di mutuo), la ricorrente deduce che la banca, non essendosi avvalsa di alcuno dei rimedi contrattuali previsti per reagire alla mancata consegna della documentazione comprovante la finalizzazione delle somme mutuate, ma avendo “supinamente atteso il rimborso dei finanziamenti erogati per poi escutere la garanzia”, avrebbe tenuto un comportamento contrario a buona fede, esponendola “al rischio di essere chiamata a liquidare importi superiori a quelli strettamente necessari nonché di liquidare garanzie connesse per finalità di sostegno al settore agricolo anche in ipotesi di utilizzo difforme delle relative somme”. In altri termini, la banca avrebbe scaricato sul fideiussore il rischio del mancato adempimento del debitore principale all’obbligo di impiegare il finanziamento ottenuto per le finalità previste dalla legge. Il motivo è fondatoe va accolto nei termini di seguito indicati. Come rilevato dalla ricorrente, la Corte d’appello ha omesso di valutare che la banca garantita non aveva attivato alcuno dei rimedi nella sua disponibilità per accertare che le imprese finanziate non avessero distratto in tutto o in parte le somme ricevute e vincolate dalla legge al sostegno delle attività agricole, limitandosi ad attendere la restituzione di quanto dovutole dalle imprese finanziate; nella sostanza, confidando nella garanzia, la banca aveva riversato su l garante il mancato adempimento della clausola di destinazione dei mutui, gravandolo di un pregiudizio che avrebbe potuto facilmente evitare o almeno contenere : se avesse utilizzato gli strumenti previsti dagli artt. 6 e 7 dei contratti di finanziamento avrebbe “inciso” non solo sul comportamento dei garantiti, ma indirettamente anche sulla sorte (ane quantum) della garanzia. Il giudice a quo si è limitato ad escludere la sussi s tenza di una causa di invalidità diretta e indiretta dei contratti di garanzia (quale conseguenza della invalidità dei finanziamenti) e/o di cause escludenti l’escutibilitàdelle fideiussioni. Si tratta di una conclusione che , oltre ad avere permesso ai sovvenuti di utilizzare contra legem il finanziamento ricevuto, ha esonerato, ai fini che qui interessano, la banca garantita dall’obbligo della condotta di buona fede nei confronti del garante . Il che la rendela statuizione con cui la Corte d’appello ha affermato che “A fronte di tale mancata previsione e tenuto conto del contenuto dei collegati contratti di fideiussione, non contenenti a loro volta alcuna condizione prodromica all’escussione delle garanzie, il fatto che la Banca non abbia preteso dalle imprese finanziate il deposito delle fatture comprovanti la realizzazione delle opere finanziate appare condotta priva di profili di illegittimità, né denotante scorrettezza o mala fede” viziata per non aver fatto corretta applicazione del principio della correttezza o della buona fede nell’esecuzione del contratto; principio al quale questa Corte attribuisce un sempre più rimarcato e specifico rilievo, utilizzandolo per contenere le conseguenze negative di un'applicazione formalistica del diritto sul piano della conciliazione di interessi confliggenti secondo una misura insuscettibile di determinazione aprioristica, ma destinata a precisarsi di volta in volta, secondo le caratteristiche particolari di ogni singola vicenda nel quadro complessivo delle circostanze anche sopravvenute del caso concreto. Si tratta di un criterio tipicamente bilaterale e qualitativo, implicante un giudizio di relazione, dove ciò che è destinato a prevalere non è, sempre e comunque, l'interesse astrattamente privilegiato da una norma, ed attento, altresì, alla qualità degli interessi coinvolti, il quale “governa il comportamento dei contraenti, in modo tale che esso, mediante l'adempimento di tale basilare obbligo relazionale, sia collaborativo e sociale e sia diretto, quindi, a tutelare i legittimi interessi della controparte al pari dei propri” (Cass. 27/03/2024, n. 8277); nella consapevolezza crescente che il presupposto di operatività della buona fede in executivisnon è affatto l’esistenza di una lacuna (la Corte d’appello si è limitata erroneamente, invece, a ritenere che non vi era alcuna condizione contrattuale che impedisse di escutere la garanziae/o di considerare invalido il mutuo), ma “ l’insorgenza di una disputa circa l’applicazione puntuale di una regola di esecuzione che trova risposta nella pretesa, in chiave di valutazione comparativa degli interessi contrapposti, di comportamenti, positivi o negativi, diversi in relazione alla specificità del caso concreto e non predeterminabili, idonei a preservare gli interessi dell’altra parte; comportamenti che devono avere una duplice connotazione: essere idonei a preservare gli interessi di una delle parti, non comportare per la parte da cui il comportamento è preteso un sacrificio apprezzabile” (cfr., in motivazione, Cass. 22/03/2024, n. 7891). Ebbene, nel caso di specie, è mancato nella valutazione operata dalla corte territoriale ogni riguardo, in chiave di reciprocità, a lla sussistenza di un obbligo anche a carico della banca di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra parte , “ a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da singole norme di legge” (Cass.02/04/2021, n. 9200). 2)Per le ragioni esposte, il ricorso va accolto, l’impugnata sentenza va cassata , con rinvio alla Corte d’Appello di Roma, che in diversa composizione dovrà rivalutare il comportamento delle parti, facendo applicazione del principio di buona fede o correttezza, onde accertare se la garanzia fosse escutibilee in quale misura . 3)Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorsonei termini di cui in motivazione. Cassa l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spe
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