CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 aprile 2026
Cassazione n. 08422/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
orrente –contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 9982/2025Numero sezionale 2692/2026Numero di raccolta generale 8422/2026Data pubblicazione 03/04/2026CARBURANTI MARINUZZI di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]MARINUZZI Domenico, MARINUZZI Bruno, MONTEMURROTiziana [OSCURATO:PERSONA], CASAROLA [OSCURATO:PERSONA]– intimati –avverso la sentenza n. 3764/05/2024 della Corte di giustizia tributariadi secondo grado della Puglia, depositata il 7/11/2024.Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 24 marzo 2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]Alessandro.1. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. ei suoi soci quali indicati in epigrafe impugnarono dinanzi allaCommissione tributaria provinciale di Taranto, con distinti ricorsi eciascuno per quanto di rispettivo interesse, gli avvisi di accertamentocon i quali l’Agenzia delle entrate aveva determinato maggioriimponibili in relazione all’anno d’imposta 2008, chiedendo alla societàil pagamento delle maggiori Iva e Irap conseguentemente dovute, e aisoci il pagamento dell’Irpef sulla quota del maggior reddito accertato,ad essi imputato per trasparenza ai sensi dell’art. 5 Tuir.2. [OSCURATO:PERSONA] di prime cure, previa riunione dei ricorsi, li accolseparzialmente.3. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia,investita dell’appello dell’Agenzia delle entrate e di quello dellaCarburanti Marinuzzi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., respinseentrambi i gravami, confermando, per quanto ancora rileva in questasede, la decisione della CTP di riconoscere il diritto della contribuenteNumero registro generale 9982/2025Numero sezionale 2692/2026Numero di raccolta generale 8422/2026Data pubblicazione 03/04/2026alla detrazione dell’Iva sugli acquisti, sussistendone i requisitisostanziali e a prescindere dall’omessa annotazione delle fatture nelregistro degli acquisti.4. Avverso tale ultima pronuncia l’Agenzia delle entrate ha propostoricorso per cassazione affidandolo a un motivo.5. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. ei suoi soci sono rimasti intimati.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c., la falsa applicazione degli artt. 19 e 25 d.P.R. n.633 del 1972 poiché la sentenza impugnata, nel riconoscere il diritto dellasocietà contribuente alla detrazione Iva anche in ipotesi di violazione degliobblighi formali quale quello di annotazione delle fatture nel registro degliacquisti, stante però la sussistenza dei requisiti sostanziali dello stesso, hanondimeno omesso di valutare se tale diritto fosse stato esercitato entroi termini di legge, ovverosia entro la cornice biennale di cui all’art. 8,comma 3, d.P.R. n. 322 del 1998.2. A prescindere dall’esame del motivo, occorre affrontare unaquestione, rilevabile d’ufficio anche in questa sede, avente caratteredirimente.Come si desume sia dal ricorso che dalla sentenza impugnata, l’avvisodi accertamento emesso nei confronti della società, contraddistinto dal n.TVP020100123, è stato impugnato sia dai soci che dalla società, mentre isingoli soci, attinti ulteriormente da corrispondenti avvisi di accertamentopersonali, concernenti l’imputazione “per trasparenza” nei loro confrontidella quota del maggior reddito accertato, hanno separatamenteimpugnato anche questi. I vari ricorsi sono stati poi riuniti e decisi nelcontesto del medesimo giudizio dalla Commissione tributaria provincialedi Taranto.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 9982/2025Numero sezionale 2692/2026Numero di raccolta generale 8422/2026Data pubblicazione 03/04/2026Trova allora applicazione il principio – più volte affermato da questaCorte – secondo cui l’unitarietà dell'accertamento che è alla base dellarettifica delle dichiarazioni dei redditi della società di persone e di quelledei singoli soci comporta, in linea di principio, la configurabilità di unlitisconsorzio necessario, con il conseguente obbligo per il giudice,investito dal ricorso proposto da uno soltanto dei soggetti interessati, diprocedere all’integrazione del contraddittorio, ai sensi dell’art. 14, comma2, del d.lgs. n. 546 del 1992, pena la nullità assoluta del giudizio stesso,rilevabile, anche d’ufficio, in ogni stato e grado del processo (così Cass. n.16730/2018; v. anche Cass. n. 7278/2020).Il litisconsorzio non viene meno allorquando, come nella presenteipotesi, si discuta di Irap e Iva; da un lato, l’Irap è imputata pertrasparenza ai singoli soci (Cass., sez. un., n. 13452/2017; Cass., sez.un., n. 10145/2012; Cass. n. 29128/2018; Cass. n. 19599/2018; Cass.n. 13767/2012); dall’altro, se è vero che in tema di Iva non si pone unproblema di litisconsorzio, è altrettanto vero che allorquando l’Ufficio abbiacontestualmente proceduto, con un unico atto, ad accertamenti ai finianche di altre imposte (come appunto l’Irap), fondati su elementi comuni,il profilo dell’accertamento impugnato concernente l’imponibile Iva non sisottrae al vincolo necessario del simultaneus processus per l’inscindibilitàdelle due situazioni, insuscettibili di autonoma definizione (Cass. n.6303/2018; Cass. n. 21340/2015; Cass. n. 26071/2015; Cass. n.10550/2025).Dall’esame degli atti di causa si evince che i soci [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Maria AntoniettaCasarola non sono stati parte del secondo grado del giudizio di merito,conclusosi con la sentenza oggetto del presente giudizio; ne deriva lanullità del giudizio d’appello svoltosi in assenza dei detti litisconsortinecessari.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 9982/2025Numero sezionale 2692/2026Numero di raccolta generale 8422/2026Data pubblicazione 03/04/2026Deve solo aggiungersi che il vizio qui rilevato attiene alla regolarità delcontraddittorio, e dunque riguarda uno dei presupposti “fondanti” lastruttura e il funzionamento del processo, sicché la mancata denunciadello stesso ad opera delle parti non ha certo comportato la formazione diun giudicato interno sulla relativa questione processuale, che ben puòessere esaminata d’ufficio in questa sede (Cass., sez. un., n.24172/2025).3. La sentenza impugnata va quindi cassata con rinvio alla Corte digiustizia tributaria di secondo grado della Puglia che disporrà l’integrazionedel contraddittorio verso tutti i soci della società contribuente, e rivedrà ilmerito della controversia, oltre a provvedere in ordine alle spese delpresente giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte, pronunciando sul ricorso, dichiara nullo il giudizio d’appello;cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia tributaria disecondo grado della Puglia, in diversa composizione, che provvederàanche in ordine alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24 marzo 2026La PresidenteTania Hmeljak