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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 febbraio 2024

Cassazione n. 08490/2024

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29692/2015 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., sedente in Pombia, in persona del curatore, rappresentato e difeso dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], presso il primo domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], 54, il tutto come da procura allegata all’atto di costituzione e rinuncia; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso la stessa domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; –controricorrente – Avverso la sentenz a della C ommissione tributaria regionale del Piemonte, n.597/34/15, depositat a l’otto giugno 2015 .

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 21 febbraio 2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] atto che il [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l’estinzione.

Il difensore della contribuente, avv. [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l’estinzione.

Rilevato che: est L’Agenzia con avviso notificato il 28 febbraio 2013, accertava maggior imposta (anno 2010) disconoscendo la deducibilità di sopravvenienze passive per € 200 mila inerenti a partecipazioni aventi i requisiti “pex”.

La CTP respingeva il ricorso, e la CTR, adìta in sede d’appello, confermava la decisione di primo grado.

Ricorre la contribuente in cassazione, affidandosi a un unico motivo.

L’Agenzia, nonostante la rituale notifica avvenuta in data 15 dicembre 2015, è rimasta intimata.

Intervenuto il fallimento della ricorrente, si costituiva con apposito atto il curatore, il quale rinunciava al ricorso allegando esser venuto meno ogni interesse al ricorso, avendo la società già provveduto al pagamento di quanto dovuto a seguito di adesione alla definizione agevolata.

Considerato che: 1.Ai fini della definizione del presente giudizio assume rilevanza dirimente l’atto di rinuncia, sottoscritto dal procuratore munito dei relativi poteri come da procura allegata in atti e rilasciata dal curatore fallimentare, a ciò debitamente autorizzato con provvedimento 1° febbraio 2024 da parte del giudice delegato.

Tenuto conto di quanto precede, dev’essere dunque pronunciata l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 391, cod. proc. civ.

In relazione alle spese nulla deve provvedersi essendo l’Agenzia rimasta intimata.

Dipendendo la definizione non dal ricorso introduttivo ma da motivi sopravvenuti e in particolare da effetti della legislazione condonistica, come richiamati dagli organi fallimentari, non sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 24 dicembre 2012, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato (cfr. Cass.07/06/2018, n.14782).

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio Così deciso in Roma, il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29692/2015 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., sedente in Pombia, in persona del curatore, rappresentato e difeso dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], presso il primo domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], 54, il tutto come da procura allegata all’atto di costituzione e rinuncia; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso la stessa domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; –controricorrente – Avverso la sentenz a della C ommissione tributaria regionale del Piemonte, n.597/34/15, depositat a l’otto giugno 2015 . Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 21 febbraio 2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] atto che il [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l’estinzione. Il difensore della contribuente, avv. [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l’estinzione. Rilevato che: est L’Agenzia con avviso notificato il 28 febbraio 2013, accertava maggior imposta (anno 2010) disconoscendo la deducibilità di sopravvenienze passive per € 200 mila inerenti a partecipazioni aventi i requisiti “pex”. La CTP respingeva il ricorso, e la CTR, adìta in sede d’appello, confermava la decisione di primo grado. Ricorre la contribuente in cassazione, affidandosi a un unico motivo. L’Agenzia, nonostante la rituale notifica avvenuta in data 15 dicembre 2015, è rimasta intimata. Intervenuto il fallimento della ricorrente, si costituiva con apposito atto il curatore, il quale rinunciava al ricorso allegando esser venuto meno ogni interesse al ricorso, avendo la società già provveduto al pagamento di quanto dovuto a seguito di adesione alla definizione agevolata. Considerato che: 1.Ai fini della definizione del presente giudizio assume rilevanza dirimente l’atto di rinuncia, sottoscritto dal procuratore munito dei relativi poteri come da procura allegata in atti e rilasciata dal curatore fallimentare, a ciò debitamente autorizzato con provvedimento 1° febbraio 2024 da parte del giudice delegato. Tenuto conto di quanto precede, dev’essere dunque pronunciata l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 391, cod. proc. civ. In relazione alle spese nulla deve provvedersi essendo l’Agenzia rimasta intimata. Dipendendo la definizione non dal ricorso introduttivo ma da motivi sopravvenuti e in particolare da effetti della legislazione condonistica, come richiamati dagli organi fallimentari, non sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 24 dicembre 2012, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato (cfr. Cass.07/06/2018, n.14782). P.Q.M. La Corte dichiara l’estinzione del giudizio Così deciso in Roma, il
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