Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 14859/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/02/2024 della CORTE APPELLO di TRENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria difensiva, considerato che la ricorrente ha allegato e prodotto l'intervenuta remissione di querela con rituale accettazione, in presenza della quale chiede che sia dichiarato l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata; che, invero, la remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto (cfr. Sez.

U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv. 227681 - 01); che, nel caso di specie, trattandosi di querela ritualmente rimessa di rimessione - altrettanto ritualmente - accettata, sono presenti tutti gli elementi costitutivi della fattispecie estintiva ed il ricorso è stato tempestivamente proposto; rilevato, pertanto, che la sentenza va annullata senza rinvio poiché il reato si è estinto, ai sensi dell'art. 152 cod. pen., per remissione di querela; osservato, altresì, che, non risultando un diverso accordo tra remittente ed accettante, le spese del procedimento restano a carico della querelata, secondo quanto disposto dall'art. 340, comma 4, cod. proc. pen.; P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela.

Condanna l'imputata al pagamento delle spese processuali.

Così deciso,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/02/2024 della CORTE APPELLO di TRENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria difensiva, considerato che la ricorrente ha allegato e prodotto l'intervenuta remissione di querela con rituale accettazione, in presenza della quale chiede che sia dichiarato l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata; che, invero, la remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto (cfr. Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv. 227681 - 01); che, nel caso di specie, trattandosi di querela ritualmente rimessa di rimessione - altrettanto ritualmente - accettata, sono presenti tutti gli elementi costitutivi della fattispecie estintiva ed il ricorso è stato tempestivamente proposto; rilevato, pertanto, che la sentenza va annullata senza rinvio poiché il reato si è estinto, ai sensi dell'art. 152 cod. pen., per remissione di querela; osservato, altresì, che, non risultando un diverso accordo tra remittente ed accettante, le spese del procedimento restano a carico della querelata, secondo quanto disposto dall'art. 340, comma 4, cod. proc. pen.; P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputata al pagamento delle spese processuali. Così deciso,
Sentenza Cassazione n. 14859/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris