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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 05636/2022

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la seguente SENTENZA sull'impugnazione proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], nato ad Acerra il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; contro la sentenza della Corte di Appello di Napoli del 23.1.2020; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del PG che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di Appello di Napoli ha confermato la sentenza del 6.3.2015 con cui il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei delitti di furto aggravato e tentata estorsione in danno di [OSCURATO:PERSONA]Aiello sicché, con le circostanze attenuanti generiche stimate equivalenti alle contestate aggravanti e la ritenuta continuazione tra le due violazioni di legge, lo aveva condannato alla pena finale e complessiva di mesi 8 di reclusione ed Euro 400 di multa oltre al pagamento delle spese processuali concedendogli altresì il beneficio della sospensione condizionale;

2. ricorre per cassazione il difensore del Bassolino lamentando: 2.1 violazione di legge in relazione all'art. 175 cod. pen.: rileva che la Corte di Appello ha ritenuto il Bassolino non meritevole del beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario di cui rammenta i presupposti sostanziali a partire dalla entità della pena irrogata e che ritiene nel caso di specie pacificamente ricorrenti; 2.2 vizio di motivazione in relazione all'art. 133 cod. pen.: segnala che il giudice non può, come nel caso di specie, dare per scontata la non meritevolezza delle circostanze attenuanti generiche dovendo piuttosto motivare sugli elementi su cui fondare il percorso logico che lo ha condotto al loro mancato riconoscimento; 2.3 violazione di legge in relazione al combinato disposto degli artt. 133 e 62bis cod. pen.: osserva che il giudicante non ha adeguatamente considerato i presupposti fattuali contemplati dalle disposizioni di legge sopra indicate e, in particolare, la natura, i mezzi, l'oggetto ed ogni altra modalità dell'azione che avrebbero consentito di evidenziare come la condotta del Bassolino fosse stata caratterizzata da una offensività minima; sottolinea ancora l'illegittimità del diniego delle attenuanti generiche che la Corte ha fondato sulla mancata collaborazione dell'imputato che, tuttavia, rappresenta un suo preciso diritto avendo peraltro il Bassolino persino ammesso gli addebiti a lui mossi per avere agito a causa delle sue disagiate condizioni economiche e meritando perciò le attenuanti generiche;

3. il PG ha trasmesso la requisitoria ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 concludendo per la inammissibilità del ricorso: rileva che le doglianze difensive concernenti la mancata concessione del beneficio della non menzione e delle attenuanti generiche attengono al merito.

4. la difesa ha trasmesso conclusioni scritte insistendo sull'accoglimento del ricorso;

5. Il ricorso è fondato limitatamente al motivo concernente il diniego del beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale. 5.1 n Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei fatti di furto aggravato e di tentata estorsione in danno di [OSCURATO:PERSONA]Aiello proprietaria della autovettura [OSCURATO:PERSONA] che si trovava parcheggiata nella pubblica via e di cui il ricorrente si era appropriato forzandone la portiera ed il quadro di accensione per poi tentare di ottenere dalla medesima D'Aiello la somma di Euro 1.000 quale "prezzo" da corrispondergli per rientrare in possesso del veicolo scongiurando in tal modo il più grave pregiudizio della sua definitiva perdita. 5.2 Con l'atto di appello la difesa aveva sollecitato il riconoscimento, in favore del Bassolino, delle circostanze attenuanti generiche con valutazione di prevalenza rispetto alle contestate e ritenute aggravanti; aveva dedotto la eccessività della pena e, da ultimo, sollecitato il riconoscimento del beneficio della non menzione della condanna sul certificato del casellario. 5.3 La Corte di Appello ha fatto presente che "il trattamento sanzionatorio risulta molto contenuto tenuto conto del fatto che l'imputato ha già beneficiato delle circostanze attenuanti generiche con criterio di equivalenza alle aggravanti contestate" (cfr., pag. 3 della sentenza) e, perciò, anche alla luce delle modalità dell'azione, ha confermato l'apprezzamento operato sul punto specifico dal primo giudice. 6.1 II secondo ed il terzo motivo del ricorso, laddove la difesa lamenta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, invece già riconosciute dal primo giudice, risultano perciò del tutto distonici rispetto al contenuto della decisione impugnata e della stessa sentenza di primo grado e, perciò, aspecifici. 6.2 Quanto al primo motivo, si deve rilevare che la Corte territoriale, dopo averne dato atto, non ha preso in considerazione alcuna la sollecitazione difensiva concernente il riconoscimento, oltre che del già ritenuto beneficio della sospensione condizionale della pena, anche di quello della non menzione della condanna nel certificato del casellario. 6.3 Più volte questa Corte ha chiarito che va annullata senza rinvio la sentenza d'appello che abbia immotivatamente disatteso la richiesta di concessione del beneficio della non menzione della condanna, che sia stata avanzata con specifico motivo di gravame, aggiungendo che il beneficio ben piuò essere direttamente disposto dalla stessa Corte di Cassazione anche sulla base degli elementi già valorizzati dal giudice del merito ai fini della concessione della sospensione condizionale della pena, allorché ciò non implichi alcun accertamento di fatto (cfr., Sez. 3 - , Sentenza n. 56100 del 09/11/2018, M., Rv. 274676; Sez. 5, Sentenza n. 21049 del 18/12/2003, Maurelli, Rv. 229233; Sez. 5, Sentenza n. 25625 del 25/02/2016, Candido, Rv. 267217; Sez. 3, Sentenza n. 792 del 25/05/2017, C., Rv. 271829; Sez. 2, Sentenza n. 18742 del 06/04/2018, Galadeda ed altro, Rv. 272991). 6.4 Nel caso di specie, con l'atto di gravame la difesa aveva evidenziato una serie di elementi che erano stati positivamente considerati dai giudici di merito ai fini della concessione del beneficio della sospensione condizionale e che, come ritenuto dalla giurisprudenza, ben possono essere valutati ai fini della concessione dell'altro e sollecitato beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario.Lo stesso Tribunale aveva infatti sottolineato lo stato di incensuratezza del Bassolino come la assenza di pericolosità tale da giustificare una prognosi positiva sulla futura condotta sostenuta anche dalla sostanziale "ingenuità" dimostrata nell'occasione dall'imputato e confortata anche dalla sua immediata e pronta confessione.

Di qui, perciò, l'annullamento della sentenza sul punto ed il riconoscimento del beneficio invocato.

P.Q.M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al mancato riconoscimento della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, che riconosce.

Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.

Così deciso in Roma il 7.12.2021 Sentenza a motivazione semplificata I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sull'impugnazione proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], nato ad Acerra il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; contro la sentenza della Corte di Appello di Napoli del 23.1.2020; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del PG che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Napoli ha confermato la sentenza del 6.3.2015 con cui il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei delitti di furto aggravato e tentata estorsione in danno di [OSCURATO:PERSONA]Aiello sicché, con le circostanze attenuanti generiche stimate equivalenti alle contestate aggravanti e la ritenuta continuazione tra le due violazioni di legge, lo aveva condannato alla pena finale e complessiva di mesi 8 di reclusione ed Euro 400 di multa oltre al pagamento delle spese processuali concedendogli altresì il beneficio della sospensione condizionale; 2. ricorre per cassazione il difensore del Bassolino lamentando: 2.1 violazione di legge in relazione all'art. 175 cod. pen.: rileva che la Corte di Appello ha ritenuto il Bassolino non meritevole del beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario di cui rammenta i presupposti sostanziali a partire dalla entità della pena irrogata e che ritiene nel caso di specie pacificamente ricorrenti; 2.2 vizio di motivazione in relazione all'art. 133 cod. pen.: segnala che il giudice non può, come nel caso di specie, dare per scontata la non meritevolezza delle circostanze attenuanti generiche dovendo piuttosto motivare sugli elementi su cui fondare il percorso logico che lo ha condotto al loro mancato riconoscimento; 2.3 violazione di legge in relazione al combinato disposto degli artt. 133 e 62bis cod. pen.: osserva che il giudicante non ha adeguatamente considerato i presupposti fattuali contemplati dalle disposizioni di legge sopra indicate e, in particolare, la natura, i mezzi, l'oggetto ed ogni altra modalità dell'azione che avrebbero consentito di evidenziare come la condotta del Bassolino fosse stata caratterizzata da una offensività minima; sottolinea ancora l'illegittimità del diniego delle attenuanti generiche che la Corte ha fondato sulla mancata collaborazione dell'imputato che, tuttavia, rappresenta un suo preciso diritto avendo peraltro il Bassolino persino ammesso gli addebiti a lui mossi per avere agito a causa delle sue disagiate condizioni economiche e meritando perciò le attenuanti generiche; 3. il PG ha trasmesso la requisitoria ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 concludendo per la inammissibilità del ricorso: rileva che le doglianze difensive concernenti la mancata concessione del beneficio della non menzione e delle attenuanti generiche attengono al merito. 4. la difesa ha trasmesso conclusioni scritte insistendo sull'accoglimento del ricorso; 5. Il ricorso è fondato limitatamente al motivo concernente il diniego del beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale. 5.1 n Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei fatti di furto aggravato e di tentata estorsione in danno di [OSCURATO:PERSONA]Aiello proprietaria della autovettura [OSCURATO:PERSONA] che si trovava parcheggiata nella pubblica via e di cui il ricorrente si era appropriato forzandone la portiera ed il quadro di accensione per poi tentare di ottenere dalla medesima D'Aiello la somma di Euro 1.000 quale "prezzo" da corrispondergli per rientrare in possesso del veicolo scongiurando in tal modo il più grave pregiudizio della sua definitiva perdita. 5.2 Con l'atto di appello la difesa aveva sollecitato il riconoscimento, in favore del Bassolino, delle circostanze attenuanti generiche con valutazione di prevalenza rispetto alle contestate e ritenute aggravanti; aveva dedotto la eccessività della pena e, da ultimo, sollecitato il riconoscimento del beneficio della non menzione della condanna sul certificato del casellario. 5.3 La Corte di Appello ha fatto presente che "il trattamento sanzionatorio risulta molto contenuto tenuto conto del fatto che l'imputato ha già beneficiato delle circostanze attenuanti generiche con criterio di equivalenza alle aggravanti contestate" (cfr., pag. 3 della sentenza) e, perciò, anche alla luce delle modalità dell'azione, ha confermato l'apprezzamento operato sul punto specifico dal primo giudice. 6.1 II secondo ed il terzo motivo del ricorso, laddove la difesa lamenta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, invece già riconosciute dal primo giudice, risultano perciò del tutto distonici rispetto al contenuto della decisione impugnata e della stessa sentenza di primo grado e, perciò, aspecifici. 6.2 Quanto al primo motivo, si deve rilevare che la Corte territoriale, dopo averne dato atto, non ha preso in considerazione alcuna la sollecitazione difensiva concernente il riconoscimento, oltre che del già ritenuto beneficio della sospensione condizionale della pena, anche di quello della non menzione della condanna nel certificato del casellario. 6.3 Più volte questa Corte ha chiarito che va annullata senza rinvio la sentenza d'appello che abbia immotivatamente disatteso la richiesta di concessione del beneficio della non menzione della condanna, che sia stata avanzata con specifico motivo di gravame, aggiungendo che il beneficio ben piuò essere direttamente disposto dalla stessa Corte di Cassazione anche sulla base degli elementi già valorizzati dal giudice del merito ai fini della concessione della sospensione condizionale della pena, allorché ciò non implichi alcun accertamento di fatto (cfr., Sez. 3 - , Sentenza n. 56100 del 09/11/2018, M., Rv. 274676; Sez. 5, Sentenza n. 21049 del 18/12/2003, Maurelli, Rv. 229233; Sez. 5, Sentenza n. 25625 del 25/02/2016, Candido, Rv. 267217; Sez. 3, Sentenza n. 792 del 25/05/2017, C., Rv. 271829; Sez. 2, Sentenza n. 18742 del 06/04/2018, Galadeda ed altro, Rv. 272991). 6.4 Nel caso di specie, con l'atto di gravame la difesa aveva evidenziato una serie di elementi che erano stati positivamente considerati dai giudici di merito ai fini della concessione del beneficio della sospensione condizionale e che, come ritenuto dalla giurisprudenza, ben possono essere valutati ai fini della concessione dell'altro e sollecitato beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario.Lo stesso Tribunale aveva infatti sottolineato lo stato di incensuratezza del Bassolino come la assenza di pericolosità tale da giustificare una prognosi positiva sulla futura condotta sostenuta anche dalla sostanziale "ingenuità" dimostrata nell'occasione dall'imputato e confortata anche dalla sua immediata e pronta confessione. Di qui, perciò, l'annullamento della sentenza sul punto ed il riconoscimento del beneficio invocato. P.Q.M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al mancato riconoscimento della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, che riconosce. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso in Roma il 7.12.2021 Sentenza a motivazione semplificata I
Sentenza Cassazione n. 05636/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris