CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 21 gennaio 2025
Cassazione n. 25567/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Appello di Bari in data 21/01/2025,visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso,preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale delprocedimento,udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA],letta la requisitoria con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA],ha chiesto il l’annullamento del ricorso limitatamente alla mancata sostituzionedella pena detentiva con rinvio alla Corte di appello di Bari per nuovo giudizio sulpunto.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza, emessa il 21 gennaio 2025 (depositata il 18 aprile 2025),la Corte di appello di Bari, in riforma della sentenza emessa dal giudicedell’udienza preliminare del Tribunale di Foggia il 7 giugno 2021, esclusal’aggravante di cui all’art. 61 n. 7 cod. pen., ha rideterminato la pena inflittaall’imputato [OSCURATO:PERSONA] nella misura di anni uno, mesi uno, giorni diecidi reclusione ed euro 300,00 di multa in ordine ai reati di cui agli artt. 648 e 648ter 1 cod. pen.2. Avverso la predetta sentenza propone ricorso per Cassazione il difensoredell'imputato, affidandolo ad un unico motivo, con il quale si deduce violazione dilegge ai sensi dell’art. 606, lett. b) e c) cod. proc. pen. per erronea applicazionedegli artt. 545 bis e 598 bis cod. proc. pen. in relazione agli artt. 53 e ss. dellalegge 689/1981 (come modificati dal d.lgs. n. 150 del 2022) per avere la Cortedistrettuale ritenuto che la sospensione condizionale della pena concessa con lasentenza di primo grado non consenta l’applicazione delle sanzioni sostitutive,nonostante l’imputato avesse personalmente, e tramite il difensore munito diprocura speciale, formulato l’istanza di applicazione del lavoro di pubblica utilitàsostitutivo con contestuale rinuncia alla sospensione condizionale della pena siacon la richiesta di trattazione orale del processo di appello sia in sede diconclusioni all’udienza di trattazione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è fondato.1. La Corte di appello ha negato la sostituzione della pena detentiva conquella dei lavori di pubblica utilità sul presupposto dell'incompatibilità di talesostituzione con la sospensione condizionale della pena. La conclusione non ècondivisibile. In tema di pene sostitutive delle pene detentive brevi, il divieto difarne applicazione nei casi in cui sia disposta altresì la sospensione condizionaledella pena, previsto dall'art. 61-bis, legge 24 novembre 1981, n. 689, introdottodall'art. 71, comma 1, lett. i), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, non si estende aifatti commessi prima dell'entrata in vigore di tale ultima disposizione (nellaspecie i fatti risalgono al 29/05/2019), trovando applicazione, per la naturasostanziale della previsione con essa introdotta, il disposto di cui all'art. 2,comma quarto, cod. pen., che, in ipotesi di successione di leggi penali nel tempo,prescrive l'applicazione della norma più favorevole all'imputato (Sez. 5, n. 45583del 03/12/2024, Tronco, Rv. 287354 – 01; conf. Sez. 3, n. 33149 del07/06/2024, V., Rv. 286751 – 01: in motivazione, la Corte ha aggiunto che icriteri cui occorre fare riferimento, in tal caso, per l'applicazione delle penesostitutive in luogo di quelle detentive, sono quelli stabiliti dall'art. 53, comma 1,legge n. 689 del 1981, nel testo scaturente dalla modifica apportata dall'art. 4,comma 1, lett. a, legge 12 giugno 2003, n. 134, non potendosi combinareframmenti di discipline normative differenti, che darebbero altrimenti origine auna "tertia lex" non prevista dal legislatore, con conseguente violazione delprincipio di legalità). Ancora, in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi,la disposizione di cui all'art. 61-bis legge 24 novembre 1981, n. 689, che neesclude la cumulabilità con la sospensione condizionale della pena e che, pereffetto della norma transitoria di cui all'art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150,risulta applicabile anche in relazione a procedimenti penali pendenti in primogrado o in grado di appello, dev'essere ritenuta meno favorevole rispetto a quellaintegrante il regime previgente, che prevedeva, viceversa, la cumulabilità conl'anzidetto beneficio, ove le sanzioni alternative fossero state concretamenteapplicabili (Sez. 4, n. 26557 del 20/06/2024, Andreozzi, Rv. 286677 - 01).1.1. In ogni caso, nella specie, è vero che, a seguito delle modificheapportate dalla riforma "Cartabia", gli artt. 58-bis e 61-bis L. 689/1981prevedono l'alternatività tra la sostituzione della pena e la sospensionecondizionale, tuttavia, la Corte di appello non ha tenuto in debito contol'intervenuta rinuncia alla sospensione condizionale proveniente dall'imputato. Lepredette norme precludono esclusivamente la contemporanea applicazione diuna sanzione sostitutiva e della sospensione condizionale, ma non inibisconoanche la rinuncia alla sospensione stessa, ove l'imputato preferisca accedere allasostituzione della pena detentiva. Nel caso di specie, il difensore, munito diprocura speciale, aveva espressamente chiesto la sostituzione della penadetentiva, sia con la richiesta di trattazione orale sia in sede di conclusionidell’udienza celebrata dinanzi alla Corte di appello. Deve, pertanto, ritenersiapplicabile il principio recentemente affermato da questa Corte, secondo cui, intema di pene sostitutive delle pene detentive brevi, l'istanza di applicazione dellavoro di pubblica utilità sostitutivo, in quanto indicativa della volontàdell'imputato di eseguire la pena, comporta la rinuncia alla richiesta diconcessione della sospensione condizionale della pena (Sez.3 n. 2223 del24/9/2024, dep. 2025, Esposito, Rv. 287394). Né tale principio si pone incontrasto con quello secondo cui la rinuncia al beneficio della sospensionecondizionale ha natura di atto dispositivo che incide sull'esecuzione della pena,costituente espressione di scelte dell'imputato che travalicano i confini delladifesa tecnica, afferendo ai diritti personalissimi, di cui all'art. 99, comma 1, cod.proc. pen., esercitabili dal predetto in prima persona o dal difensore provvisto diprocura speciale appositamente rilasciata (Sez.4, n. 25152 del 20/5/2025, Rv.288465). Come già precisato, nel caso di specie l'imputato era presenteall'udienza di discussione, sicché la richiesta di applicazione delle sanzionisostitutive non poteva che ricondursi ad una sua precisa volontà.2. Alla luce di tali considerazioni, la Corte di appello, una volta che era stataformulata la richiesta di sostituzione della pena detentiva, avrebbe dovutonecessariamente esaminarla nel merito, mediante l'attivazione del meccanismodelineato dall'art. 545-bis cod. proc. pen.3. Per le ragioni esposte, ferma l'irrevocabilità dell'affermazione diresponsabilità, la gravata sentenza deve essere annullata limitatamente allastatuizione relativa alla mancata sostituzione della pena detentiva con lasanzione del lavoro di pubblica utilità, con rinvio per nuovo giudizio sul punto adaltra sezione della Corte di appello di Bari. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente all'applicazione delle penesostitutive con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello diBari.Così è deciso, 15/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSIMONETTA [OSCURATO:PERSONA]