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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 10 ottobre 1978

Cassazione n. 20581/2026

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in Marocco il 10/10/1978 avverso la sentenza emessa il 21/3/2024 dalla Corte di appello di Bologna udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni della [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorrente impugna la sentenza con la quale la Corte di appello ne confermava la condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. 2.

La difesa del ricorrente ha formulato un unico motivo di ricorso, con il quale deduce violazione della legge processuale in relazione agli artt. 178 co. 1 lett. c) e 179 c.p.p. per l'omessa notifica all'imputato, detenuto in regime di arresti domiciliari, dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari e del decreto di citazione a giudizio.In particolare, si assume che i suddetti atti erano notificati al domicilio eletto, così come indicato nel verbale di identificazione dell'Il giugno 2016, peraltro non sottoscritto dall'allora indagato.

3. Il ricorso è stato trattato in forma cartolare. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è manifestamente infondato.

2. Ritiene la Corte che le ragioni dedotte dalla Procura generale a fondamento dell'inammissibilità siano del tutto condivisibili.

Occorre premettere che, in primo grado, la difesa aveva eccepito l'omessa notifica dell'avviso ex art. 415 bis c.p.p. e del decreto di citazione a giudizio, assumendo il solo profilo della nullità della elezione di domicilio in quanto contenuta nel verbale di identificazione non sottoscritto dall'imputato medesimo.

Il Tribunale rigettava l'eccezione facendo corretta applicazione del principio secondo cui la mancata sottoscrizione, da parte dell'indagato, del verbale contenente l'elezione di domicilio, non ne determina l'invalidità, a meno che non risulti che egli abbia rifiutato di sottoscrivere l'atto eccependone la difformità rispetto alle dichiarazioni rese o all'intenzione di tion dare più corso all'elezione di domicilio" (Sez. 6 n. 33567 del 15/06/2021, Rv. . 281931; Sez. 5 n. 37342 del 10/09/2024, Rv. 287114).

Nel proporre appello e, successivamente, ricorso per cassazione, il ricorrente modificava l'eccezione di nullità, richiamando il principio secondo cui, nel caso di imputato detenuto, la notifica deve essere personalmente eseguita nei suoi confronti, anche nel caso in cui abbia precedentemente eletto domicilio.

La difesa aggiungeva che, all'epoca dell'elezione di domicilio, l'imputato risultava pacificamente detenuto agli arresti domiciliari, da ciò desumendone la nullità delle successive notifiche.

2.1. L'eccezione, così come formulata, è manifestamente inammissibile per difetto di specificità, posto che il ricorrente, né in appello, né in questa sede, ha in alcun modo dedotto che lo stato di detenzione fosse attuale anche nel momento in cui si è proceduto alla notifica dell'avviso di conclusione delle indagini e del successivo decreto di citazione a giudizio.

La validità della notifica doveva essere valutata all'atto della sua esecuzione, non essendo dirimente lo stato detentivo sussistente al momento dell'elezione di domicilio.

2.2. L'aspecificità del ricorso è resa ancor più evidente dal fatto che, come 2sottolineato dalla Procura generale, nell'avviso ex art. 415 bis c.p.p. non si dà atto dello stato di detenzione dell'imputato, ma la stessa notifica di tale atto, avvenuta il 5.10.2016, si colloca in epoca successiva alla scadenza fisiologica del termine massimo di custodia cautelare per i fatti peri cui si procede, decorrenti dal 11.6.2016 (essendo stato emesso il decreto di citazione a giudizio in data 23.10.2018).

3. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. P.Q.MIl Consigliere estensore La PresidentePaolo [OSCURATO:PERSONA] SD, [OSCURATO:PERSONA] 4 G1U 2026 [OSCURATO:PERSONA] O 1,0 GTITDIZTARI Cirimele 3

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
in Marocco il 10/10/1978 avverso la sentenza emessa il 21/3/2024 dalla Corte di appello di Bologna udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni della [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorrente impugna la sentenza con la quale la Corte di appello ne confermava la condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. 2. La difesa del ricorrente ha formulato un unico motivo di ricorso, con il quale deduce violazione della legge processuale in relazione agli artt. 178 co. 1 lett. c) e 179 c.p.p. per l'omessa notifica all'imputato, detenuto in regime di arresti domiciliari, dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari e del decreto di citazione a giudizio.In particolare, si assume che i suddetti atti erano notificati al domicilio eletto, così come indicato nel verbale di identificazione dell'Il giugno 2016, peraltro non sottoscritto dall'allora indagato. 3. Il ricorso è stato trattato in forma cartolare. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 2. Ritiene la Corte che le ragioni dedotte dalla Procura generale a fondamento dell'inammissibilità siano del tutto condivisibili. Occorre premettere che, in primo grado, la difesa aveva eccepito l'omessa notifica dell'avviso ex art. 415 bis c.p.p. e del decreto di citazione a giudizio, assumendo il solo profilo della nullità della elezione di domicilio in quanto contenuta nel verbale di identificazione non sottoscritto dall'imputato medesimo. Il Tribunale rigettava l'eccezione facendo corretta applicazione del principio secondo cui la mancata sottoscrizione, da parte dell'indagato, del verbale contenente l'elezione di domicilio, non ne determina l'invalidità, a meno che non risulti che egli abbia rifiutato di sottoscrivere l'atto eccependone la difformità rispetto alle dichiarazioni rese o all'intenzione di tion dare più corso all'elezione di domicilio" (Sez. 6 n. 33567 del 15/06/2021, Rv. . 281931; Sez. 5 n. 37342 del 10/09/2024, Rv. 287114). Nel proporre appello e, successivamente, ricorso per cassazione, il ricorrente modificava l'eccezione di nullità, richiamando il principio secondo cui, nel caso di imputato detenuto, la notifica deve essere personalmente eseguita nei suoi confronti, anche nel caso in cui abbia precedentemente eletto domicilio. La difesa aggiungeva che, all'epoca dell'elezione di domicilio, l'imputato risultava pacificamente detenuto agli arresti domiciliari, da ciò desumendone la nullità delle successive notifiche. 2.1. L'eccezione, così come formulata, è manifestamente inammissibile per difetto di specificità, posto che il ricorrente, né in appello, né in questa sede, ha in alcun modo dedotto che lo stato di detenzione fosse attuale anche nel momento in cui si è proceduto alla notifica dell'avviso di conclusione delle indagini e del successivo decreto di citazione a giudizio. La validità della notifica doveva essere valutata all'atto della sua esecuzione, non essendo dirimente lo stato detentivo sussistente al momento dell'elezione di domicilio. 2.2. L'aspecificità del ricorso è resa ancor più evidente dal fatto che, come 2sottolineato dalla Procura generale, nell'avviso ex art. 415 bis c.p.p. non si dà atto dello stato di detenzione dell'imputato, ma la stessa notifica di tale atto, avvenuta il 5.10.2016, si colloca in epoca successiva alla scadenza fisiologica del termine massimo di custodia cautelare per i fatti peri cui si procede, decorrenti dal 11.6.2016 (essendo stato emesso il decreto di citazione a giudizio in data 23.10.2018). 3. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. P.Q.MIl Consigliere estensore La PresidentePaolo [OSCURATO:PERSONA] SD, [OSCURATO:PERSONA] 4 G1U 2026 [OSCURATO:PERSONA] O 1,0 GTITDIZTARI Cirimele 3
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