CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 8 marzo 2023
Cassazione n. 14914/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/10/2022 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del c1.1. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha concluso chiedendo la correzione della sentenza. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di Cassazione rilevava l'errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza )33C91211a carico di [OSCURATO:PERSONA] dove nella parte in cui si disponeva il rinvio si faceva riferimento alla "Corte di appello di Torino" anziché al "giudice civile competente per valore in grado di appello". 2.Rilevato l'errore il collegio dispone la correzione, in conformità con la richiesta. P.Q.M. Dispone correggersi il dispositivo della sentenza n. 46186 del 1.2 ottobre 2022 della seconda sezione penale della Corte di Cassazione nel senso che ove è scritto "alla Corte di appello di Torino" deve intendersi e leggersi "al giudice civile competente per valore in grado di appello". Manda la cancelleria per gli adempimenti ex art. 130 cod. proc. pen. Così deciso in Roma, il giorno 8 marzo 2023.