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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 gennaio 2022

Cassazione n. 06424/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/09/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; osserva

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Roma confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di furto pluriaggravato e continuato.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo erronea applicazione della legge penale e vizi della motivazione del provvedimento impugnato in relazione alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 5) c.p. ed alla mancata esclusione della recidiva.

3. Il ricorso è inammissibile, ex articoli 581, comma 1, lettera c), e 591, comma 1, lettera c), c.p.p., perché i motivi sono privi del requisito della specificità, consistendo nella generica esposizione delle doglianze senza alcun contenuto di effettiva critica alla giustificazione della decisione impugnata, con la cui motivazione - che ha esaustivamente affrontato tutti i punti oggetto di censura - il ricorrente non si è sostanzialmente confrontato se non in maniera meramente assertiva.

4. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

Per questi motivi dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro 3.000,00.

Così deciso il 12/1/2022 [OSCURATO:PERSONA] est-1s ri;in DEPO"

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/09/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; osserva 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Roma confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di furto pluriaggravato e continuato. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo erronea applicazione della legge penale e vizi della motivazione del provvedimento impugnato in relazione alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 5) c.p. ed alla mancata esclusione della recidiva. 3. Il ricorso è inammissibile, ex articoli 581, comma 1, lettera c), e 591, comma 1, lettera c), c.p.p., perché i motivi sono privi del requisito della specificità, consistendo nella generica esposizione delle doglianze senza alcun contenuto di effettiva critica alla giustificazione della decisione impugnata, con la cui motivazione - che ha esaustivamente affrontato tutti i punti oggetto di censura - il ricorrente non si è sostanzialmente confrontato se non in maniera meramente assertiva. 4. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. Per questi motivi dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro 3.000,00. Così deciso il 12/1/2022 [OSCURATO:PERSONA] est-1s ri;in DEPO"
Sentenza Cassazione n. 06424/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris