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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 22584/2022

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ore di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], e il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], con separati atti, ricorrono per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo del 23 gennaio 2019 che, in parziale riforma della sentenza pronunciata, all'esito del giudizio celebrato con il rito abbreviato, dal Tribunale di Palermo in data 18 agosto 2016, ha affermato la penale responsabilità di entrambi gli imputati in ordine al delitto di cui agli artt. 56, 110, 624, 625 n. 2, 5 e 7 cod. pen. - così riqualificato il delitto contestato ai sensi degli artt. 56, 110, 624-bis, commi 1 e 3, e 625, comma 2, in relazione al comma 1 n. 2, 5 e 7 cod. pen. - e ha determinato la pena nella misura di anni uno di reclusione ed euro 200,00 di multa per ciascuno di essi.

2. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] articola le proprie censure in due motivi. 2.1 Con il primo motivo, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. per vizio di motivazione, lamenta che la Corte territoriale, dopo aver riqualificato il delitto di cui agli artt. 56, 110, 624-bis, commi 1 e 3, e 625, comma 2, in relazione al comma 1 n. 2, 5 e 7 cod. pen., inizialmente contestato, in quello meno grave di cui agli artt. 56, 110, 624, 625 n. 2, 5 e 7 cod. pen., si è limitata a confermare la pena inflitta dal giudice di primo grado, omettendo di motivare sul punto. 2.2 Con secondo motivo, proposto a nonna dell'art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. per •ciosservanza di norme orocessuali, iamenta che la Corte, nel quantificare la pena finale, ha omesso di operare la diminuzione ai sensi dell'art. 442 cod. proc. pen. 3.

La difesa di [OSCURATO:PERSONA] articola le proprie censure in due motivi. 3.1 Con il primo motivo, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen, per erronea applicazione di legge penale in relazione all'art. 62 -bis cod. pen. e per vizio di motivazione, lamenta che la Corte territoriale, ha omesso di riconoscere al ricorrente le circostanze attenuanti generiche senza tener conto della reale gravità della vicenda contestata, senza motivare sui punto. 2.2 O uiì empio m Mvp, proposto H nH rh) dell'arti 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. pe pi-oneo applicaz ene d legge penale, lamenta che la Corte territoriale, nel quantificare la pena 'male. ha omesso ogni valutazione in merito ai parametri indicati all'art. 133 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA]

1. il prin-ìo motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che involge la mancata concess,one delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile. 1.1 Invero il motivo non si confronta con le argomentazioni addotte dalla Corte territoriale, sostanzialmente limitandosi a una sterile critica ai criteri di valutazione utilizzati dai giudici, così sviluppando censure attinenti a profili di merito imperniati su una lettura alternativa e una reinterpretazione dei dati processuali, estranea al giudizio di legittimità, tenuto conto anche della coerenza logica e della corretta applicazione dei canoni di valutazione della prova che connotano le decisioni dei giudici di merito.

In particolare la Corte territoriale ha spiegato i motivi per i quali ha ritenuto di non riconoscere all'imputato le circostanze di cui all'art. 62-bis cod. pen., dettagliatamente individuandoli nelle modalità del fatto, espressive anche dell'intensità del dolo del delitto.

2. Poiidati, invece, sono i, primo e il secondo motivo di ricorso proposti da [OSCURATO:PERSONA] e il secondo ndotivo di ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]. 2.1 Invero, quanto ai primo motivo di ricorso proposto dal Faranda, al di là di un generico riferimento all'intensita del dolo e alle modalità della condotta, i giudici di appello nulla hanno argomentato in merde alle ragioni per le quali sono giunti a quantificare la pena base in misura ben superiore al minimo edittale, incorrendo in un vizio di omessa motivazione.

E' incl.Jbblo, infatti, che ii giudice è tenuto a fornire adeguata motivazione al fine di chiarire le ragio-i pe- le quali ritenga di dover allontanare la dosimetrla della pena dal minimo edittale, cosi ponendo il destinatano della stessa in condizione di seguire il procedimento logico - giuridico che giustifica una più rigorosa reazione dell'ordinamento sotto il profilo sanzionatorio, posto che è proprio in simili ipotesi che la funzione special - preventiva dell'effetto sanzionatorio penale esplica i suoi massimi effetti.

Ne censegue, pertanto, che quando il giudice, come nel caso di specie, ritenga di doversi discostare la pena in misura apprezzabile dal minimo edittale, è tenuto ad esporre diffuHìmente le ragion in base aile quali è pervenuto a siffatta determinazione. 2.2 janto al secondc mot vo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che involge l'omesso riferimento, -ìella determinazione della pena finale, alla diminuente per il rito ex art. 442 cuci proc. pen., ia censura è fondata.

Invui-o, nella mot vazibne della sentenza della Corte territoriale, al di là di una ritenuta equità e congtuità della pena, non Si coglie il benché minimo riferimento alla modalità di calcolo attraverso la quale, determinati i termini della pena, si sia poi giunti alla quantificazione della medesima ali'esito del giudizio celebrato con il rito abbreviato. 2.3 iìda..,o e anche i secondo mulb,o el I ricorse proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA].Nel caso di specie, non è dato ravvisare una motivazione specifica in ordine ai criteri soggettivi e oggettivi elencati nell'art. 133 cod.pen., valutati ed apprezzati tenendo conto della funzione rieducativa, retributiva e preventiva della pena, atteso che, nella sentenza impugnata, non sono spiegati affatto i criteri che giustificano una pena finale così elevata rispetto al minimo edittale, in tal senso non reputandosi sufficiente e adeguato, in quanto generico e comunque non sufficientemente specifico, il mero riferimento alla gravità dei fatti e all'intensità del dolo.

Infatti, se è vero cfie .lart. 132 cod, pen, riconosce al giudice un potere discrezionale nell'applicazione della pena, é anche vero che la norma bilancia e circoscrive tale potere, da una parte, in rito, con la prescrizione di indicare i motivi che ne giustificano l'uso e, d'altra parte, nel merito, con la catalogazione - nel successivo art. 133 cod. pen. - di precisi parametri di riferimento, oggettivi e soggettivi, che orientano la determinazione del trattamento sanzionatorio. (Sez. 3, n. 10095 del 10/01/2013 Rv. 255153; Sez. 5, n. 35100 del 27/06/2019, Torre, Rv. 276932 ).

3. La sentenza impugnata, pertanto, deve essere annullata con rinvio alla Corte di appello di Palermo per un nuovo esame, limitatamente alla insufficienza di motivazione in ordine alla determinazione della pena base ex art. 133 c.p., allo scostamento dal minimo edittale e all'opi essa riclica/icale in werito at'app icazione della diminuente per il rito abbreviato ex art.442 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla determinazione della pena, con rinvio per nuovo esame sui punto ad alti-a sezione della Corte di appello di Palermo.

Dichiara inammissibile nei resto il ricorso il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. (Tesi deciso il 32/02/2022. esteiìs,_ re [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] COR

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ore di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], e il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], con separati atti, ricorrono per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo del 23 gennaio 2019 che, in parziale riforma della sentenza pronunciata, all'esito del giudizio celebrato con il rito abbreviato, dal Tribunale di Palermo in data 18 agosto 2016, ha affermato la penale responsabilità di entrambi gli imputati in ordine al delitto di cui agli artt. 56, 110, 624, 625 n. 2, 5 e 7 cod. pen. - così riqualificato il delitto contestato ai sensi degli artt. 56, 110, 624-bis, commi 1 e 3, e 625, comma 2, in relazione al comma 1 n. 2, 5 e 7 cod. pen. - e ha determinato la pena nella misura di anni uno di reclusione ed euro 200,00 di multa per ciascuno di essi. 2. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] articola le proprie censure in due motivi. 2.1 Con il primo motivo, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. per vizio di motivazione, lamenta che la Corte territoriale, dopo aver riqualificato il delitto di cui agli artt. 56, 110, 624-bis, commi 1 e 3, e 625, comma 2, in relazione al comma 1 n. 2, 5 e 7 cod. pen., inizialmente contestato, in quello meno grave di cui agli artt. 56, 110, 624, 625 n. 2, 5 e 7 cod. pen., si è limitata a confermare la pena inflitta dal giudice di primo grado, omettendo di motivare sul punto. 2.2 Con secondo motivo, proposto a nonna dell'art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. per •ciosservanza di norme orocessuali, iamenta che la Corte, nel quantificare la pena finale, ha omesso di operare la diminuzione ai sensi dell'art. 442 cod. proc. pen. 3. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] articola le proprie censure in due motivi. 3.1 Con il primo motivo, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen, per erronea applicazione di legge penale in relazione all'art. 62 -bis cod. pen. e per vizio di motivazione, lamenta che la Corte territoriale, ha omesso di riconoscere al ricorrente le circostanze attenuanti generiche senza tener conto della reale gravità della vicenda contestata, senza motivare sui punto. 2.2 O uiì empio m Mvp, proposto H nH rh) dell'arti 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. pe pi-oneo applicaz ene d legge penale, lamenta che la Corte territoriale, nel quantificare la pena 'male. ha omesso ogni valutazione in merito ai parametri indicati all'art. 133 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. il prin-ìo motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che involge la mancata concess,one delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile. 1.1 Invero il motivo non si confronta con le argomentazioni addotte dalla Corte territoriale, sostanzialmente limitandosi a una sterile critica ai criteri di valutazione utilizzati dai giudici, così sviluppando censure attinenti a profili di merito imperniati su una lettura alternativa e una reinterpretazione dei dati processuali, estranea al giudizio di legittimità, tenuto conto anche della coerenza logica e della corretta applicazione dei canoni di valutazione della prova che connotano le decisioni dei giudici di merito. In particolare la Corte territoriale ha spiegato i motivi per i quali ha ritenuto di non riconoscere all'imputato le circostanze di cui all'art. 62-bis cod. pen., dettagliatamente individuandoli nelle modalità del fatto, espressive anche dell'intensità del dolo del delitto. 2. Poiidati, invece, sono i, primo e il secondo motivo di ricorso proposti da [OSCURATO:PERSONA] e il secondo ndotivo di ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]. 2.1 Invero, quanto ai primo motivo di ricorso proposto dal Faranda, al di là di un generico riferimento all'intensita del dolo e alle modalità della condotta, i giudici di appello nulla hanno argomentato in merde alle ragioni per le quali sono giunti a quantificare la pena base in misura ben superiore al minimo edittale, incorrendo in un vizio di omessa motivazione. E' incl.Jbblo, infatti, che ii giudice è tenuto a fornire adeguata motivazione al fine di chiarire le ragio-i pe- le quali ritenga di dover allontanare la dosimetrla della pena dal minimo edittale, cosi ponendo il destinatano della stessa in condizione di seguire il procedimento logico - giuridico che giustifica una più rigorosa reazione dell'ordinamento sotto il profilo sanzionatorio, posto che è proprio in simili ipotesi che la funzione special - preventiva dell'effetto sanzionatorio penale esplica i suoi massimi effetti. Ne censegue, pertanto, che quando il giudice, come nel caso di specie, ritenga di doversi discostare la pena in misura apprezzabile dal minimo edittale, è tenuto ad esporre diffuHìmente le ragion in base aile quali è pervenuto a siffatta determinazione. 2.2 janto al secondc mot vo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che involge l'omesso riferimento, -ìella determinazione della pena finale, alla diminuente per il rito ex art. 442 cuci proc. pen., ia censura è fondata. Invui-o, nella mot vazibne della sentenza della Corte territoriale, al di là di una ritenuta equità e congtuità della pena, non Si coglie il benché minimo riferimento alla modalità di calcolo attraverso la quale, determinati i termini della pena, si sia poi giunti alla quantificazione della medesima ali'esito del giudizio celebrato con il rito abbreviato. 2.3 iìda..,o e anche i secondo mulb,o el I ricorse proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA].Nel caso di specie, non è dato ravvisare una motivazione specifica in ordine ai criteri soggettivi e oggettivi elencati nell'art. 133 cod.pen., valutati ed apprezzati tenendo conto della funzione rieducativa, retributiva e preventiva della pena, atteso che, nella sentenza impugnata, non sono spiegati affatto i criteri che giustificano una pena finale così elevata rispetto al minimo edittale, in tal senso non reputandosi sufficiente e adeguato, in quanto generico e comunque non sufficientemente specifico, il mero riferimento alla gravità dei fatti e all'intensità del dolo. Infatti, se è vero cfie .lart. 132 cod, pen, riconosce al giudice un potere discrezionale nell'applicazione della pena, é anche vero che la norma bilancia e circoscrive tale potere, da una parte, in rito, con la prescrizione di indicare i motivi che ne giustificano l'uso e, d'altra parte, nel merito, con la catalogazione - nel successivo art. 133 cod. pen. - di precisi parametri di riferimento, oggettivi e soggettivi, che orientano la determinazione del trattamento sanzionatorio. (Sez. 3, n. 10095 del 10/01/2013 Rv. 255153; Sez. 5, n. 35100 del 27/06/2019, Torre, Rv. 276932 ). 3. La sentenza impugnata, pertanto, deve essere annullata con rinvio alla Corte di appello di Palermo per un nuovo esame, limitatamente alla insufficienza di motivazione in ordine alla determinazione della pena base ex art. 133 c.p., allo scostamento dal minimo edittale e all'opi essa riclica/icale in werito at'app icazione della diminuente per il rito abbreviato ex art.442 cod. proc. pen. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla determinazione della pena, con rinvio per nuovo esame sui punto ad alti-a sezione della Corte di appello di Palermo. Dichiara inammissibile nei resto il ricorso il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. (Tesi deciso il 32/02/2022. esteiìs,_ re [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] COR
Sentenza Cassazione n. 22584/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris