CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 48507/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/04/2021 della CORTE APPELLO di BAR] dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza del Tribunale di Foggia del 20 gennaio 2015 che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di furto aggravato e, applicate le attenuanti generiche equivalenti all'aggravante ed alla recidiva reiterata specifica, l'aveva condannato alla pena di giustizia; - che il motivo di ricorso dell'imputato, che si duole della entità della pena, da lui ritenuta eccessiva, è inammissibile perché la determinazione della pena entro il minimo e il massimo edittale, pur rientrando fra i poteri discrezionali del giudice di merito, è insindacabile in sede di legittimità quando sia il risultato di una valutazione globale dei fatti e della personalità del reo, sorretta da adeguata motivazione (Sez. 1, n. 6946 del 05/04/1988, Valente, Rv. 178579) e nel caso di specie la Corte territoriale ha fornito adeguata motivazione in ordine agli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen. che giustificano il trattamento sanzionatorio, a nulla rilevando l'eventuale errata indicazione di uno dei numerosi reati per i quali il ricorrente è gravato da precedenti penali, restando essa ininfluente sulla ritenuta sua spiccata capacità criminale; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, c:omma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende ch una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de