Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 4 maggio 2022

Cassazione n. 24290/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/05/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co.8 DL. n. 137/2020 formulate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione; nella persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di Appello di Ancona, con ordinanza in data 21 maggio 2021, ha dichiarato la inammissibilità per tardività dell'appello proposto dall' imputato [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Macerata in data 15 maggio 2019.

2. Contro detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia dell'imputato assumendo che l'appello era stato tempestivamente proposto in quanto, contrariamente a quanto affermato dalla corte di merito e secondo quando era dato desumere dalla documentazione in atti, non trattavasi, in realtà, di ipotesi di sentenza emessa con lettura del dispositivo e contestuale motivazione.

3. Il ricorso è inammissibile.

3.1. Osserva il Collegio che il provvedimento impugnato è immune da censure in quanto, come correttamente indicato dai giudici di merito, è stata appellata una sentenza con motivazione contestuale come era dato evincere dal verbale di udienza innanzi al giudice di primo grado, con la conseguenza che l'impugnazione era da ritenere tardiva in quanto depositata in data 20 giugno 2019 e, quindi, oltre il termine di quindici giorni di cui all' art. 585 comma 1 lett). a) c.p.p. decorrente dal 15 maggio 2019 data di decisione con contestuale motivazione.

Occorre in questa sede richiamare il condiviso principio secondo cui l'adempimento della lettura della sentenza, comprensiva di dispositivo e motivazione ove questa sia contestuale, deve risultare con certezza, ai fini della pubblicazione e, quindi, della decorrenza del termine di impugnazione, dal verbale di udienza che costituisce unico dato rilevante ai fini della decorrenza del termine di impugnazione. (In motivazione la Corte ha ulteriormente precisato che è superflua l'eventuale indicazione della motivazione contestuale nel dispositivo). (Sez. 1, Sentenza n. 28610 del 11/05/2021 Cc. (dep. 22/07/2021 ) Rv. 281641 -

01. Poiché nel caso in esame, per come è dato desumere testualmente dal verbale in atti, si è trattato di sentenza con motivazione contestuale la declaratoria di inammissibilità per tardività è da ritenere corretta mentre tutte le altre contestazioni formulate dalla difesa circa le risultanze orarie di apertura e chiusura del verbale (asseritamente incompatibili con la contestuale lettura della motivazione il giorno 15/05/2019) non valgono ad inficiare il dato incontrovertibile di una decisione delle forme di cui all' art. 585 comma 1 lett). a) c.p.p.

4. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Sentenza a motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, in data 4 Maggio 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/05/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co.8 DL. n. 137/2020 formulate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione; nella persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Ancona, con ordinanza in data 21 maggio 2021, ha dichiarato la inammissibilità per tardività dell'appello proposto dall' imputato [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Macerata in data 15 maggio 2019. 2. Contro detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia dell'imputato assumendo che l'appello era stato tempestivamente proposto in quanto, contrariamente a quanto affermato dalla corte di merito e secondo quando era dato desumere dalla documentazione in atti, non trattavasi, in realtà, di ipotesi di sentenza emessa con lettura del dispositivo e contestuale motivazione. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Osserva il Collegio che il provvedimento impugnato è immune da censure in quanto, come correttamente indicato dai giudici di merito, è stata appellata una sentenza con motivazione contestuale come era dato evincere dal verbale di udienza innanzi al giudice di primo grado, con la conseguenza che l'impugnazione era da ritenere tardiva in quanto depositata in data 20 giugno 2019 e, quindi, oltre il termine di quindici giorni di cui all' art. 585 comma 1 lett). a) c.p.p. decorrente dal 15 maggio 2019 data di decisione con contestuale motivazione. Occorre in questa sede richiamare il condiviso principio secondo cui l'adempimento della lettura della sentenza, comprensiva di dispositivo e motivazione ove questa sia contestuale, deve risultare con certezza, ai fini della pubblicazione e, quindi, della decorrenza del termine di impugnazione, dal verbale di udienza che costituisce unico dato rilevante ai fini della decorrenza del termine di impugnazione. (In motivazione la Corte ha ulteriormente precisato che è superflua l'eventuale indicazione della motivazione contestuale nel dispositivo). (Sez. 1, Sentenza n. 28610 del 11/05/2021 Cc. (dep. 22/07/2021 ) Rv. 281641 - 01. Poiché nel caso in esame, per come è dato desumere testualmente dal verbale in atti, si è trattato di sentenza con motivazione contestuale la declaratoria di inammissibilità per tardività è da ritenere corretta mentre tutte le altre contestazioni formulate dalla difesa circa le risultanze orarie di apertura e chiusura del verbale (asseritamente incompatibili con la contestuale lettura della motivazione il giorno 15/05/2019) non valgono ad inficiare il dato incontrovertibile di una decisione delle forme di cui all' art. 585 comma 1 lett). a) c.p.p. 4. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Sentenza a motivazione semplificata. Così deciso in Roma, in data 4 Maggio 2022 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 24290/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris