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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 24997/2026

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VATORE [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/06/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge in relazione alla qualificazione giuridica del fatto nel reato di ricettazione contestato in luogo della fattispecie di incauto acquisto, è privo di specificità poiché è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti logici e giuridici dai giudici di merito (si vedano, in proposito, pagg. 2 e 3 sulla motivata inidoneità della tesi difensiva volta a escludere il dolo della ricettazione, dal momento che la scheda Sim era stata comunque intestata a una persona diversa dall'imputato e sull'insufficienza delle informazioni fornite da quest'ultimo rispetto alle modalità dell'acquisto, da cui si evince la sua consapevole accettazione del rischio dell'illecita provenienza del telefono); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. P.Q.Mr DePosig-CA.

CASC Lug.10. rtr-.3 G20/6 funzioch

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
VATORE [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/06/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge in relazione alla qualificazione giuridica del fatto nel reato di ricettazione contestato in luogo della fattispecie di incauto acquisto, è privo di specificità poiché è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti logici e giuridici dai giudici di merito (si vedano, in proposito, pagg. 2 e 3 sulla motivata inidoneità della tesi difensiva volta a escludere il dolo della ricettazione, dal momento che la scheda Sim era stata comunque intestata a una persona diversa dall'imputato e sull'insufficienza delle informazioni fornite da quest'ultimo rispetto alle modalità dell'acquisto, da cui si evince la sua consapevole accettazione del rischio dell'illecita provenienza del telefono); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. P.Q.Mr DePosig-CA. CASC Lug.10. rtr-.3 G20/6 funzioch
Sentenza Cassazione n. 24997/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris