Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 settembre 2021

Cassazione n. 39937/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2020 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto La Corte di appello di Cagliari ha confermato la sentenza con cui il Tribunale aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi due di arresto per il reato di cui all'art. 9, comma 1,

I. n. 1423 del 1956 - ora art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011 - per non aver ottemperato a quanto disposto dal Tribunale di prevenzione che gli aveva imposto l'obbligo, tra gli altri, di non rincasare la sera più tardi delle ore 21,00, fatto commesso in Cagliari il 22 giugno 2015.

La Corte di appello ha ritenuto la gravità del fatto anche in ragione della pericolosità sociale dell'imputato, raggiunto dalla misura di prevenzione e gravato da una moltitudine di precedenti.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto vizio di violazione di legge, per la mancata applicazione, con una motivazione meramente apparente, della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto. 3.11 ricorso è manifestamente infondato.

Il ricorrente, nel dolersi della mancata applicazione della causa di non punibilità, sollecita una inammissibile rivalutazione del merito della vicenda, che è del tutto estranea alle attribuzioni del giudice di legittimità.

I giudici di merito, invero, hanno apprezzato, dandone adeguatamente conto, la non tenuità del fatto alla luce sia della personalità del soggetto, gravato da numerosi precedenti penali, che della violazione nella sua oggettività, consistita nell'allontanarsi nelle ore notturne senza alcun plausibile motivo.

L'imputato fu sorpreso alle ore 21,45, nell'atto di chiedere denaro agli utenti dei parcheggi situati a fianco della stazione ferroviaria, nonostante l'obbligo di non uscir di casa dopo le ore 21,00 e non seppe dare alcuna spiegazione della sua presenza in quel luogo.

4. Il ricorso va dichiarato inammissibile.

Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 23 settembre 2021 Il co s liere estensore Il presidente [OSCURATO:PERSONA] talu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2020 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto La Corte di appello di Cagliari ha confermato la sentenza con cui il Tribunale aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi due di arresto per il reato di cui all'art. 9, comma 1, I. n. 1423 del 1956 - ora art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011 - per non aver ottemperato a quanto disposto dal Tribunale di prevenzione che gli aveva imposto l'obbligo, tra gli altri, di non rincasare la sera più tardi delle ore 21,00, fatto commesso in Cagliari il 22 giugno 2015. La Corte di appello ha ritenuto la gravità del fatto anche in ragione della pericolosità sociale dell'imputato, raggiunto dalla misura di prevenzione e gravato da una moltitudine di precedenti. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto vizio di violazione di legge, per la mancata applicazione, con una motivazione meramente apparente, della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto. 3.11 ricorso è manifestamente infondato. Il ricorrente, nel dolersi della mancata applicazione della causa di non punibilità, sollecita una inammissibile rivalutazione del merito della vicenda, che è del tutto estranea alle attribuzioni del giudice di legittimità. I giudici di merito, invero, hanno apprezzato, dandone adeguatamente conto, la non tenuità del fatto alla luce sia della personalità del soggetto, gravato da numerosi precedenti penali, che della violazione nella sua oggettività, consistita nell'allontanarsi nelle ore notturne senza alcun plausibile motivo. L'imputato fu sorpreso alle ore 21,45, nell'atto di chiedere denaro agli utenti dei parcheggi situati a fianco della stazione ferroviaria, nonostante l'obbligo di non uscir di casa dopo le ore 21,00 e non seppe dare alcuna spiegazione della sua presenza in quel luogo. 4. Il ricorso va dichiarato inammissibile. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 23 settembre 2021 Il co s liere estensore Il presidente [OSCURATO:PERSONA] talu
Sentenza Cassazione n. 39937/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris