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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 novembre 2023

Cassazione n. 47869/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/11/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; -Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Genova dell'8 novembre 2022 che ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale cittadino in data 12 luglio laMi in ordine ai reati di cui agli artt. 495, 477-482, 612 cod. pen., nonché di cui all'art. 4

I. 110/1975. -Ritenuto che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui si contesta la violazione dell'art. 99 comma 4 0 cod. pen., oltre ad apparire pedissequamente reiterativo di profili di censura adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito (cfr. pagg. 4 e 5 del provvedimento impugnato), risulta altresì generico, perché non si confronta con le coerenti statuizioni in punto di recidiva espresse dalla Corte territoriale; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuall e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma in data 8 novembre 2023 Il consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/11/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; -Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Genova dell'8 novembre 2022 che ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale cittadino in data 12 luglio laMi in ordine ai reati di cui agli artt. 495, 477-482, 612 cod. pen., nonché di cui all'art. 4 I. 110/1975. -Ritenuto che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui si contesta la violazione dell'art. 99 comma 4 0 cod. pen., oltre ad apparire pedissequamente reiterativo di profili di censura adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito (cfr. pagg. 4 e 5 del provvedimento impugnato), risulta altresì generico, perché non si confronta con le coerenti statuizioni in punto di recidiva espresse dalla Corte territoriale; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuall e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso, in Roma in data 8 novembre 2023 Il consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 47869/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris