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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 10829/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/07/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 129/ RG. 35576 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata che ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 337 cod. pen.; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto il ricorso inammissibile perché fondato su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito atteso che la minaccia e poi la resistenza opposta dall'imputato agli operanti, nel corso di un accertamento sulla provenienza furtiva del ciclomotore in possesso dell'imputato, di tale aggressività da avere imposto l'intervento di altri militari, integrano pacificamente il reato contestato, sotto il profilo sia oggettivo che soggettivo, e non consentono diversa qualificazione giuridica; ritenuto che anche la censura relativa alla quantificazione della pena, fissata sul minimo edittale, al diniego sia della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. esclusa per legge (vedi pag.5) sia delle attenuanti generiche in regime di prevalenza sulla recidiva siano reiterative e aspecifiche in quanto le statuizione relative al giudizio di comparazione tra opposti circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione (si veda l'ultima pagina della sentenza in cui si valorizza la commissione del delitto durante l'applicazione di una misura alternativa alla detenzione in carcere); altre questioni relative all'applicazione di altri benefici non risultano dedotte in appello in modo specifico; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/07/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 129/ RG. 35576 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata che ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 337 cod. pen.; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto il ricorso inammissibile perché fondato su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito atteso che la minaccia e poi la resistenza opposta dall'imputato agli operanti, nel corso di un accertamento sulla provenienza furtiva del ciclomotore in possesso dell'imputato, di tale aggressività da avere imposto l'intervento di altri militari, integrano pacificamente il reato contestato, sotto il profilo sia oggettivo che soggettivo, e non consentono diversa qualificazione giuridica; ritenuto che anche la censura relativa alla quantificazione della pena, fissata sul minimo edittale, al diniego sia della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. esclusa per legge (vedi pag.5) sia delle attenuanti generiche in regime di prevalenza sulla recidiva siano reiterative e aspecifiche in quanto le statuizione relative al giudizio di comparazione tra opposti circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione (si veda l'ultima pagina della sentenza in cui si valorizza la commissione del delitto durante l'applicazione di una misura alternativa alla detenzione in carcere); altre questioni relative all'applicazione di altri benefici non risultano dedotte in appello in modo specifico; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am
Sentenza Cassazione n. 10829/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris