Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 11 gennaio 2023

Cassazione n. 27391/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/01/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], ha concluso in forma scritta, chiedendo il rigetto dei ricorsi.

Ricorso trattato con contraddittorio scritto ex art. 23 co 8 D.L. n. 137/2020 Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] Ricorrono per [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo che l'[OSCURATO:DATA_NASCITA] ha confermato in punto di responsabilità la sentenza del Gip del Tribunale di Trapani che, all'esito del giudizio abbreviato, li aveva condannati per concorso in rapina pluriaggravata e sequestro di persona. [OSCURATO:PERSONA] deduce:

1. violazione di legge e vizio della motivazione con riguardo al ritenuto concorso fra il reato di rapina e quello di sequestro di persona

2. vizio della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio.

Lamenta in particolare il diniego delle attenuanti generiche e contesta sussistenza della recidiva [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] presentano distinti ricorsi che presentano però doglianze sovrapponibili Entrambi contestano il concorso fra il reato di rapina quello di sequestro di persona.

Lamentano inoltre il loro ritenuto concorso ex art. 110 cod. pen. nel reato di sequestro di persona, sul presupposto che fu commesso solo dal Boboc.

Sostengono che al più si potrebbe parlare di concorso anomalo ex articolo 116 cod. pen.

Deducono anche vizio della motivazione con riguardo alla determinazione della pena.

La difesa Ponzio ha presentato conclusioni scritte.

I ricorsi sono palesemente inammissibile, in quanto i ricorrenti si sono limitati a reiterare le stesse questioni di fatto e di diritto già agitate in sede di appello e motivatamente disattese dai giudici di quel grado, senza che il relativo apporto motivazionale abbia poi formato oggetto di una autonoma ed argomentata critica impugnatoria concentrata su vizi di legittimità.

Il che rende i motivi inammissibili perché nella sostanza generici.

Deve aggiungersi che motivi che insistono nell'errata applicazione della disciplina del concorso di reati in luogo dell'applicazione della disciplina prevista dall'articolo 84 cod pen (cosiddetto reato complesso), considerando la condotta di sequestro strumentale alla rapina con conseguente assorbimento del reato di cui all'articolo 605 in quello di quell'articolo 628 cod. pen. e nell'errata applicazione, con riguardo a Setterini e Ponzio, del concorso ex articolo 110 cod.pen. e non ex articolo 116 cod. pen., risultano solo formalmente evocativi dei prospettati vizi di legittimità, ma in concreto sono articolati esclusivamente sulla base di rilievi tendenti ad una rivalutazione delle statuizioni adottate dai giudici del gravame, statuizioni, per di più, sviluppate sulla base di un esauriente corredo argomentativo, proprio su detti punti in relazione ai quali i ricorrenti hanno svolto le rispettive censure, all'evidenza tese ad un improprio riesame del fatto, estraneo al perimetro entro il quale può svolgersi il sindacato riservato a questa Corte.

E' pacifico che la privazione della libertà personale costituisce ipotesi aggravata del delitto di rapina (e rimane in esso assorbita) solo quando la stessa si trovi in rapporto funzionale con la esecuzione della rapina medesima, mentre, nell'ipotesi in cui la privazione della libertà non abbia una durata limitata al tempo strettamente necessario alla consumazione della rapina, ma ne preceda o ne segua l'attuazione, in ogni caso protraendosi oltre il suddetto limite temporale, così come quando gli agenti privano taluno della libertà di locomozione all'unico fine di potersi allontanare più agevolmente dal luogo della rapina, il reato di sequestro di persona concorre con quello di rapina (Cass.

II, n. 22096/2015; Cass.

II, n. 4986/2012,; Cass.

II, 5 maggio 2009; Cass.

III, 22 giugno 2004; Cass.

II, 21 maggio 2003; Cass.

I, 10 maggio 2001; Cass.

II, 15 giugno 2000; Cass.

II, 6 dicembre 1990; Cass.

II, 24 maggio 1990; Cass.

II, 16 maggio 1990).

Nel caso in esame le sentenze di merito hanno dato atto che la persona offesa è stata chiusa a chiave dai rapinatori nella camera da letto per consentire loro la fuga.

Nella comunicazione di notizia di reato risulta infatti che i carabinieri sono giunti sul posto a seguito di chiamata telefonica da parte della vittima che hanno provveduto a liberare e che risultava effettivamente chiusa a chiave nella sua stanza da letto.

Correttamente è stato pertanto ritenuto il concorso fra i due reati.

A seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2022, che ha modificato l'art.605 cod. pen., il reato oggetto del motivo in esame è procedibile a querela di parte.

L'art. 85 del citato decreto (come modificato dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199 di conversione del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162), nel dettare disposizioni transitorie in materia di modifica del regime di procedibilità, ha stabilito che «per i reati perseguibili a querela della persona offesa in base alle disposizioni del presente decreto, commessi prima della data di entrata in vigore dello stesso, il termine per la presentazione della querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato».

Ad avviso del Collegio, tuttavia, il ricorso può essere deciso a prescindere dal fatto che venga formulata richiesta di punizione.

Come già affermato da questa Corte (Sez. 4 n. 2658 del 11 gennaio 2023 Rv. 284155), decisione condivisa, nel caso in esame deve trovare applicazione il principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela per effetto del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36.

La disciplina transitoria prevedeva, in quel caso (art. 12 comma 2 d.lgs. n. 36/18), che dovesse essere dato avviso alla persona offesa della possibilità di proporre querela e il Supremo collegio ritenne che questo avviso non dovesse essere dato, nei giudizi pendenti in sede di legittimità, in casi di inammissibilità del ricorso (Sez.

U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273551).

Nessuna indicazione in senso contrario emerge dalla disciplina transitoria dettata dall'art. 85 d.lgs. n. 150/2022.

Il legislatore, infatti, si è limitato a prevedere una generale restituzione nel termine per querelare che, per i reati in precedenza procedibili d'ufficio, decorre dalla data di entrata in vigore della riforma.

Con riguardo alla doglianza sollevata da Setterini e Ponzio in ordine alla mancata applicazione della responsabilità per concorso ex art. 116 c.p. nel reato di sequestro di persona deve rilevarsi che la configurazione del concorso cd.

"anomalo" richiede che l'evento diverso non sia stato voluto neppure sotto il profilo del dolo indiretto (indeterminato, alternativo od eventuale) e, dunque, che il reato non sia stato già considerato come possibile conseguenza ulteriore o diversa della condotta criminosa concordata, situazione che si è verificata nel caso in esame considerato che sin dal momento della ideazione del piano era stato previsto un contatto ravvicinato con la vittima (persona di 72 anni che doveva essere sorpresa nel sonno) e quindi erano stati valutati come possibili comportamenti idonei a vincere il possibile "disturbo" della donna nell'esecuzione del piano, ivi compreso quello di impedire alla vittima di attivare i soccorsi.

Correttamente è stata ritenuta la responsabilità a titolo di concorso ex art. 110 c.p.

Con riguardo alle censure relative al trattamento sanzionatorio sollevate da [OSCURATO:PERSONA] deve osservarsi che i giudici di merito hanno dato conto delle ragioni che impedivano l'esclusione della recidiva e imponevano il diniego delle circostanze attenuanti generiche.

A fronte di tali considerazioni il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] si appalesa generico per mancato confronto argomentativo con le ragioni addotte dalla Corte territoriale.

La motivazione offerta dai giudici a quibus in tema di valutazione della congruità del trattamento sanzionatorio applicato in prime cure a Ponzio e a Setterini si rivela, poi, del tutto coerente e congrua, a fronte delle doglianze, ancora una volta aspecifiche, dedotte sul punto in sede di ricorso I ricorsi devono pertanto essere dichiarati inammissibili e i ricorrenti condannate al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle Ammende P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Roma 10/03/2023 Il consigliere estensore Il presidente Gi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/01/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], ha concluso in forma scritta, chiedendo il rigetto dei ricorsi. Ricorso trattato con contraddittorio scritto ex art. 23 co 8 D.L. n. 137/2020 Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] Ricorrono per [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo che l'[OSCURATO:DATA_NASCITA] ha confermato in punto di responsabilità la sentenza del Gip del Tribunale di Trapani che, all'esito del giudizio abbreviato, li aveva condannati per concorso in rapina pluriaggravata e sequestro di persona. [OSCURATO:PERSONA] deduce: 1. violazione di legge e vizio della motivazione con riguardo al ritenuto concorso fra il reato di rapina e quello di sequestro di persona 2. vizio della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio. Lamenta in particolare il diniego delle attenuanti generiche e contesta sussistenza della recidiva [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] presentano distinti ricorsi che presentano però doglianze sovrapponibili Entrambi contestano il concorso fra il reato di rapina quello di sequestro di persona. Lamentano inoltre il loro ritenuto concorso ex art. 110 cod. pen. nel reato di sequestro di persona, sul presupposto che fu commesso solo dal Boboc. Sostengono che al più si potrebbe parlare di concorso anomalo ex articolo 116 cod. pen. Deducono anche vizio della motivazione con riguardo alla determinazione della pena. La difesa Ponzio ha presentato conclusioni scritte. I ricorsi sono palesemente inammissibile, in quanto i ricorrenti si sono limitati a reiterare le stesse questioni di fatto e di diritto già agitate in sede di appello e motivatamente disattese dai giudici di quel grado, senza che il relativo apporto motivazionale abbia poi formato oggetto di una autonoma ed argomentata critica impugnatoria concentrata su vizi di legittimità. Il che rende i motivi inammissibili perché nella sostanza generici. Deve aggiungersi che motivi che insistono nell'errata applicazione della disciplina del concorso di reati in luogo dell'applicazione della disciplina prevista dall'articolo 84 cod pen (cosiddetto reato complesso), considerando la condotta di sequestro strumentale alla rapina con conseguente assorbimento del reato di cui all'articolo 605 in quello di quell'articolo 628 cod. pen. e nell'errata applicazione, con riguardo a Setterini e Ponzio, del concorso ex articolo 110 cod.pen. e non ex articolo 116 cod. pen., risultano solo formalmente evocativi dei prospettati vizi di legittimità, ma in concreto sono articolati esclusivamente sulla base di rilievi tendenti ad una rivalutazione delle statuizioni adottate dai giudici del gravame, statuizioni, per di più, sviluppate sulla base di un esauriente corredo argomentativo, proprio su detti punti in relazione ai quali i ricorrenti hanno svolto le rispettive censure, all'evidenza tese ad un improprio riesame del fatto, estraneo al perimetro entro il quale può svolgersi il sindacato riservato a questa Corte. E' pacifico che la privazione della libertà personale costituisce ipotesi aggravata del delitto di rapina (e rimane in esso assorbita) solo quando la stessa si trovi in rapporto funzionale con la esecuzione della rapina medesima, mentre, nell'ipotesi in cui la privazione della libertà non abbia una durata limitata al tempo strettamente necessario alla consumazione della rapina, ma ne preceda o ne segua l'attuazione, in ogni caso protraendosi oltre il suddetto limite temporale, così come quando gli agenti privano taluno della libertà di locomozione all'unico fine di potersi allontanare più agevolmente dal luogo della rapina, il reato di sequestro di persona concorre con quello di rapina (Cass. II, n. 22096/2015; Cass. II, n. 4986/2012,; Cass. II, 5 maggio 2009; Cass. III, 22 giugno 2004; Cass. II, 21 maggio 2003; Cass. I, 10 maggio 2001; Cass. II, 15 giugno 2000; Cass. II, 6 dicembre 1990; Cass. II, 24 maggio 1990; Cass. II, 16 maggio 1990). Nel caso in esame le sentenze di merito hanno dato atto che la persona offesa è stata chiusa a chiave dai rapinatori nella camera da letto per consentire loro la fuga. Nella comunicazione di notizia di reato risulta infatti che i carabinieri sono giunti sul posto a seguito di chiamata telefonica da parte della vittima che hanno provveduto a liberare e che risultava effettivamente chiusa a chiave nella sua stanza da letto. Correttamente è stato pertanto ritenuto il concorso fra i due reati. A seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2022, che ha modificato l'art.605 cod. pen., il reato oggetto del motivo in esame è procedibile a querela di parte. L'art. 85 del citato decreto (come modificato dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199 di conversione del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162), nel dettare disposizioni transitorie in materia di modifica del regime di procedibilità, ha stabilito che «per i reati perseguibili a querela della persona offesa in base alle disposizioni del presente decreto, commessi prima della data di entrata in vigore dello stesso, il termine per la presentazione della querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato». Ad avviso del Collegio, tuttavia, il ricorso può essere deciso a prescindere dal fatto che venga formulata richiesta di punizione. Come già affermato da questa Corte (Sez. 4 n. 2658 del 11 gennaio 2023 Rv. 284155), decisione condivisa, nel caso in esame deve trovare applicazione il principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela per effetto del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36. La disciplina transitoria prevedeva, in quel caso (art. 12 comma 2 d.lgs. n. 36/18), che dovesse essere dato avviso alla persona offesa della possibilità di proporre querela e il Supremo collegio ritenne che questo avviso non dovesse essere dato, nei giudizi pendenti in sede di legittimità, in casi di inammissibilità del ricorso (Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273551). Nessuna indicazione in senso contrario emerge dalla disciplina transitoria dettata dall'art. 85 d.lgs. n. 150/2022. Il legislatore, infatti, si è limitato a prevedere una generale restituzione nel termine per querelare che, per i reati in precedenza procedibili d'ufficio, decorre dalla data di entrata in vigore della riforma. Con riguardo alla doglianza sollevata da Setterini e Ponzio in ordine alla mancata applicazione della responsabilità per concorso ex art. 116 c.p. nel reato di sequestro di persona deve rilevarsi che la configurazione del concorso cd. "anomalo" richiede che l'evento diverso non sia stato voluto neppure sotto il profilo del dolo indiretto (indeterminato, alternativo od eventuale) e, dunque, che il reato non sia stato già considerato come possibile conseguenza ulteriore o diversa della condotta criminosa concordata, situazione che si è verificata nel caso in esame considerato che sin dal momento della ideazione del piano era stato previsto un contatto ravvicinato con la vittima (persona di 72 anni che doveva essere sorpresa nel sonno) e quindi erano stati valutati come possibili comportamenti idonei a vincere il possibile "disturbo" della donna nell'esecuzione del piano, ivi compreso quello di impedire alla vittima di attivare i soccorsi. Correttamente è stata ritenuta la responsabilità a titolo di concorso ex art. 110 c.p. Con riguardo alle censure relative al trattamento sanzionatorio sollevate da [OSCURATO:PERSONA] deve osservarsi che i giudici di merito hanno dato conto delle ragioni che impedivano l'esclusione della recidiva e imponevano il diniego delle circostanze attenuanti generiche. A fronte di tali considerazioni il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] si appalesa generico per mancato confronto argomentativo con le ragioni addotte dalla Corte territoriale. La motivazione offerta dai giudici a quibus in tema di valutazione della congruità del trattamento sanzionatorio applicato in prime cure a Ponzio e a Setterini si rivela, poi, del tutto coerente e congrua, a fronte delle doglianze, ancora una volta aspecifiche, dedotte sul punto in sede di ricorso I ricorsi devono pertanto essere dichiarati inammissibili e i ricorrenti condannate al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle Ammende P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Roma 10/03/2023 Il consigliere estensore Il presidente Gi
Sentenza Cassazione n. 27391/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris