CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 gennaio 2026
Cassazione n. 06636/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI: 01D30M7) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/05/2025 della CORTE D'APPELLO DI ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, che ha confermato quella del Tribunale capitolino, che lo condannava alla pena di anni due e mesi due di reclusione ed euro 180,00 di multa, per il reato di cui agli artt. 624 e 625 n. 2 e 7 cod. pen.; [OSCURATO:PERSONA] che il primo ed unico motivo di ricorso - che lamenta violazione e errata applicazione degli artt. 56, 624 e 625 cod. pen. - è manifestamente infondato perché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità. Sul punto, la giurisprudenza ha chiarito che, integra il delitto di furto nella forma consumata la condotta di chi, dopo aver acquisito la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva, anche se per breve tempo, venga bloccato dalla polizia giudiziaria che lo aveva monitorato, posto che tale osservazione a distanza non solo non avviene ad opera della persona offesa o di suoi incaricati, ma neppure impedisce il conseguimento dell'autonomo possesso del bene prima dell'arresto in flagranza (in particolare, Sez. 5, n. 17715, del 16/04/2025, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 288010 che in motivazione ha precisato che non ha rilevanza, ai fini della configurabilità della fattispecie nella forma consumata, l'osservazione a distanza della polizia, sia in quanto frutto di un'iniziativa occasionale, sia in quanto costituisca l'esito di una pregressa attività di indagine già in corso a carico del reo; vedi anche Sez. 5, n. 48880 del 17/09/2018, S., Rv. 274016; Sez. 5, n. 26749, Ouerghi, Rv. 267266); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 gennaio 2026 Il consigliere este