CassazionedecretoSezione 1Decisione del 20 dicembre 2025
Cassazione n. 03535/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente: ORDINANZA sul ricorso 23025-2024proposto da: [OSCURATO:SOCIETA]., difes a da ll ’ Avvocat o [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - avverso il DECRETO N. 3254/2024 DELLA CORTE D’[OSCURATO:PERSONA], depositato in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] nell ’ adunanza in camera di consiglio del 15/1/2026; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale della Repubblica [OSCURATO:PERSONA] 1.1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., con ricorso del 20 / 6 / 2023, ha chiesto,a norma dell’art. 268 c.c.i.i., di accedere alla procedura di liquidazione controllata. Ric. 2024n. 23025 - Sez. 1 – CC d el 15 gennaio 2 02 6 1.2. Il tribunale, con decreto del13/9/2023, ha rigettato la domanda. 1.3. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha, quindi, presentato reclamo avverso il suddetto decreto che la corte d ’ appello, con la pronuncia in epigrafe, ha rigettato. 1.4. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., con ricorso notificato il 17/10/2024e illustrato da memoria, ha chiesto, per tre motivi, la cassazione del decreto. 1.5. La procura della Repubblica presso il tribunale di Roma è rimasta intimata. 1.6. Il Pubblico Ministero, con memoria depositata in data 20/12/2025, ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 2.1. Il ricorso per cassazione è inammissibile. 2.2. L’art. 270, comma 5, c.c.i.i., prevede, infatti, che, nella liquidazione controllata (quale strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza), si applica no , “ in quanto compatibili”, “ le disposizioni del titolo III ” , a partire, evidentemente, dall’art. 50, che disciplina il provvedimento di rigetto della domanda di apertura della liquidazione giudiziale e il reclamo contro tale provvedimento. 2.3. Tale norma, com’è noto, con disposizione senz’altro compatibile con la disciplina sulla liquidazione controllata (che ne regola, non a caso, solo l’apertura: v. l’art. 270), prevede che: - il tribunale, se respinge la domanda di apertura della procedura di liquidazione (giudiziale), provvede con decreto motivato; - il ricorrente p uò proporre reclamo contro tale decreto alla corte d’appello; -il decreto della corte d’appello che respinge il reclamo “non è ricorribile per cassazione”. Ric. 2024n. 23025 - Sez. 1 – CC d el 15 gennaio 2 02 6 2.4. L’inammissibilità del ricorso esclude, peraltro, ogni rilievo alla richiesta, ivi formulata dalla ricorrente, di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione Europea. 2.5. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno, infatti, affermato che, in presenza di una declaratoria d’inammissibilità del ricorso per cassazione, non è accoglibile la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia in quanto viene in rilievo un difetto di rilevanza della questione, potendo infatti il giudice dell’Unione rifiutarsi di statuire su domande in via pregiudiziale se è manifesto che l’interpretazione richiesta non ha rapporto con l’effettività o l’oggetto del giudizio principale (così Cass. SU n. 10107 del 2021; Cass. n. 14840 del 2024). Il ricorso è, dunque, inammissibile. Nulla per le spese di lite in difetto di costituzione in giudizio dell’intimata. La Corte dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso; dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto. Ric. 2024n. 23025 - Sez. 1 – CC d el 15 gennaio 2 02 6 C