CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 gennaio 2021
Cassazione n. 17793/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/01/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; rilevato che il difensore in data 3 febbraio 2020 ha chiesto la trattazione orale ai sensi dell'art. 23 d.l. 137 del 2020 e succ. modifiche; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], quale sostituto processuale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha illustrato e si è riportato ai motivi di ricorso e ha insistito per l'accoglimento dello stesso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Palermo, con la sentenza emessa in data 22 gennaio 2021, ha confermato la sentenza del Tribunale di Agrigento del 20 gennaio 2020 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato per il delitto previsto dall'art.495 c.p. in ordine a tre episodi, ritenuti avvinti dal vincolo della continuazione, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, alla pena di mesi dieci di reclusione, oltre che al pagamento delle spese processuali. 2. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] consta di tre motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod.proc.pen. 3. Il primo motivo censura la sentenza della Corte territoriale per violazione degli artt. 495 e 125 cod. proc. pen, nonché dell'art. 111 Cost., in relazione all'art. 6, comma 3, lett. d) CEDU, oltre che per mancanza e manifesta illogicità della motivazione della ordinanza emessa dal Tribunale di Agrigento il 20 gennaio 2020 e, a riguardo, della sentenza della Corte di Appello di Palermo. Il ricorrente, allegando il verbale di udienza riassuntivo, lamenta la circostanza che in primo grado, a seguito di rinuncia da parte del Pubblico ministero, il Tribunale abbia revocato, con l'ordinanza del 20 gennaio 2020, l'esame dell'unico teste, nonostante l'opposizione difensiva a riguardo, e ciò senza illustrare le ragioni della superfluità dell'escussione. Rappresenta, altresì, la necessità dell'esame del teste appartenente alla polizia giudiziaria, per acclarare se quest'ultimo avesse la competenza linguistica per tradurre correttamente la dichiarazione del [OSCURATO:PERSONA] quanto alle sue generalità. Censura la sentenza della Corte di appello che ha ritenuto giustificata la valutazione di superfluità. 4. Il secondo motivo censura la sentenza impugnata per violazione dell'art.603 cod. proc. pen., nonché per manifesta illogicità e contraddittorietà. In particolare il motivo rappresenta la sussistenza della violazione quanto alla mancata rinnovazione dell'istruttoria in appello, resa necessaria per accertare le competenze linguistiche di chi ebbe a ricevere le dichiarazioni dell'imputato, nonché quanto alla contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata, allorché ritiene che un errore di comprensione sarebbe potuto intervenire 'forse per il nome ma non certo per le date di nascita'.5. Il terzo motivo denuncia la violazione degli artt. 164, 175 e 133 cod. pen., nonché il vizio di motivazione per contraddittorietà e illogicità in ordine al mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena e della non menzione nel casellario giudiziale, a fronte della giovane età dell'imputato, della incensuratezza e della regolare presenza sul territorio italiano, in quanto beneficiario della protezione umanitaria e ciò pur a fronte del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 6. Il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, ha concluso oralmente per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. Il primo motivo è infondato e va valutato grazie all'esame del verbale di udienza, in forza del principio secondo il quale alla Corte di Cassazione è consentito esaminare gli atti del fascicolo nel caso in cui venga dedotto una invalidità connessa a censura di natura processuale (Sez. 4, n. 25310 del 07/04/2004, Ardovino e altri, Rv. 228953). 2.1. [OSCURATO:PERSONA] ha esaminato il verbale di udienza indicato dal ricorrente. Tale esame consente di verificare come non vi sia stata alcuna revoca del mezzo di prova già ammesso da parte del Tribunale, dunque ai sensi dell'art. 495, comma 4, cod. proc. pen. Fu invece il Pubblico ministero a rinunciare a chiedere l'esame del teste, indicato nella relativa lista, e ciò preliminarmente, ben prima dell'ordinanza di ammissione dei mezzi di prova, formulando richieste di prova solo documentali e non anche testimoniali. 2.2. A ben vedere le richieste dei mezzi di prova sono nella disponibilità delle parti, per quanto previsto dall'art. 190 cod. proc. pen. che infatti statuisce che «le prove sono ammesse a richiesta di parte». Pertanto la rinuncia del pubblico ministero alla richiesta di prova, quindi a chiedere l'ammissione dell'esame del teste indicato in lista, non è sindacabile da parte del giudice né tantomeno da parte della difesa, alla quale spetta, qualora ne ritenga l'assoluta necessità, e non abbia indicato in una propria lista testimoniale il mezzo di prova, sollecitare i poteri officiosi del giudice ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen., il che nel caso in esame non è neanche avvenuto.2.3. Come evidenziato dalla relazione al Progetto preliminare del codice di procedura penale, la regola generale secondo cui le prove sono ammesse 'a richiesta di parte', ribalta il regime processuale antecedente di tipo inquisitorio fondato sulla iniziativa del giudice. Il principio di disponibilità si esprime nella richiesta ai sensi dell'art. 493, comma 1, cod. proc. pen.: la parte vi può liberamente 'rinunciare', o meglio, può liberamente non esercitare la relativa facoltà di richiesta. In tal senso, non è condizionante l'indicazione del teste in lista, con l'acquisita autorizzazione per la citazione, ai sensi dell'art. 468 cod. proc. pen., in quanto tale ultimo provvedimento ha, come si è osservato in dottrina, per un verso una finalità di preliminare attivazione del contraddittorio, nella prospettiva di una dialettica processuale leale, evitando l'introduzione di prove 'a sorpresa'; per altro verso una finalità organizzativa, tesa a coniugare il diritto alla prova con la programmazione con l'istruttoria dibattimentale. D'altro canto, la lettera dell'art.463 cod. proc. pen. è chiara: «Le parti che intendono chiedere l'esame dei testimoni L.] devono, a pena di inammissibilità» depositare in cancelleria la lista testimoniale. Pertanto, il deposito della lista e l'autorizzazione alla citazione costituiscono, di regola, costituiscono condizione essenziale per poter esercitare la facoltà di richiesta della prova ai sensi dell'art. 493 cod. proc. pen., ma certamente da tale condizione non deriva alcun obbligo di esercizio della correlata facoltà, proprio per l'enunciato principio di disponibilità della prova penale. 2.4. Ne consegue che è legittimo, pur dopo l'autorizzazione alla citazione del teste ai sensi dell'art. 468 cod. proc. pen., che la parte si determini a non esercitare la facoltà di richiesta dell'esame di un testimone, in ragione del generale principio di disponibilità della prova, per quanto previsto dagli artt. 190 e 493 cod. proc. pen., e l'omesso esercizio della predetta facoltà non è sindacabile da parte del giudice né dalla controparte, alla quale spetta, qualora ne ritenga l'assoluta necessità, e non abbia indicato in una propria lista testimoniale il medesimo mezzo di prova, sollecitare i poteri officiosi del giudice ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen. 2.5. Pertanto il motivo è infondato. 3. Anche il secondo motivo è infondato. Censura l'omessa rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello, quanto al testimone non escusso in primo grado. 3.1. Nel caso in esame deve trovare applicazione l'art. 603, comma 1, cod. proc. pen., in quanto la difesa ha chiesto l'assunzione di una nuova prova, che però era già esistente e nota, il che esclude l'operatività del comma 2 della medesima norma processuale, che implicherebbe una delibazione da parte dell'organo giudicante ai sensi dell'ad. 495 comma 1 cod. proc. pen. Invece, il criterio di giudizio sulla richiesta di assunzione di nuova prova, nel caso in esame, richiede che la Corte territoriale provveda alla rinnovazione perché non in grado di decidere allo stato degli atti. Tale criterio di valutazione viene chiarito e distinto dalle altre ipotesi previste dall'ad. 603, nel senso che per i casi di cui ai commi primo (richiesta di riassunzione di prove già acquisite e di assunzione di nuove prove) e terzo (rinnovazione "ex officio") è richiesta la dimostrazione, in positivo, della necessità (assoluta nel caso del comma terzo) del mezzo di prova da assumere, onde superare la presunzione di completezza del compendio probatorio; per il caso di cui al comma secondo, al contrario, è richiesta la prova, negativa, della manifesta superfluità e della irrilevanza del mezzo, al fine di superare la presunzione, opposta, di necessità della rinnovazione, discendente dalla impossibilità di una precedente articolazione della prova, in quanto sopravvenuta o scoperta dopo il giudizio di primo grado (Sez. 3, n. 13888 del 27/01/2017, D. e altro Rv. 269334 - 01). 3.2. Tanto chiarito, vedendosi nell'ipotesi del primo comma della norma processuale, deve rilevarsi come la sentenza impugnata dia conto in modo non manifestamente illogico o contraddittorio delle ragioni del rigetto della istanza di rinnovazione istruttoria, non ritenendola necessaria ai fini della decisione. Infatti, dopo aver premesso che la citazione del teste di interesse poteva essere già oggetto di richiesta autonoma della difesa, che invece non aveva ritenuto di depositare una propria lista testimoniale in primo grado, e che la 'rinuncia' del pubblico ministero al proprio teste risultava espressione del pieno diritto della parte pubblica, la Corte conferma la piena responsabilità dell'imputato fondata «sulla valutazione incontestata delle risultanze documentali (riscontri Afis, fogli di rilievi dattiloscopici, indicazioni di pregresse generalizzazioni agli atti di Polizia) che hanno appurato oltre ogni ragionevole dubbio come il prevenuto in plurime occasioni [...] abbia fornito all'Autorità generalità false, vuoi della data di nascita vuoi quanto al nome vistosamente alterato». Aggiunge la Corte che il «compendio probatorio, che resta sostanzialmente incontestato dalla Difesa, è chiaro e inequivoco» in quanto l'imputato aveva reso false generalità in plurime distinte occasioni e che non «può ipotizzarsi un errore di comprensione o valutazione, che sarebbe ammissibile forse per il nome ma non certo per le date di nascita, diverse fra loro e diverse di molti anni da quella reale dell'imputato». Il motivo di ricorso denuncia la contraddizione nella motivazione proprio in relazione a tale ultima distinzione, fra date di nascita e nome. Ma tale ritenuta contraddizione, per altro ipotetica ed eventuale, serve alla Corte al solo fine di escludere la necessità della rinnovazione istruttoria e ciò, logicamente, in quanto la Corte sottintende che comunque sarebbe residuata la falsità nelle dichiarazioni per le date di nascita, tutte false, plurime nel tempo e per giunta diverse fra loro. Pertanto, al di là della valutazione operata sul fatto e sulle emergenze probatorie, che non può indurre il Collegio a sostituirsi al giudice di merito, la Corte di appello logicamente esclude la necessità ai fini del decidere della rinnovazione istruttoria. 3.3 Per altro, il rigetto dell'istanza di rinnovazione si sottrae al sindacato di legittimità quando la struttura argomentativa della motivazione della decisione di secondo grado si fonda su elementi sufficienti per una compiuta valutazione in ordine alla responsabilità (Sez. 6 , n. 2972 del 04/12/2020, G. Rv. 280589 - 01), potendo essere censurata la mancata rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale qualora si dimostri l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza - lacune e decisività che per quanto evidenziato nel caso in esame non si riscontrano - che sarebbero state presumibilmente evitate se si fosse provveduto all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello (Sez. 5, n. 32379 del 12/04/2018, Impellizzeri, Rv. 273577). Tanto più che il giudice d'appello ha l'obbligo di motivare espressamente sulla richiesta di rinnovazione del dibattimento nel solo caso di suo accoglimento, mentre può anche motivarne implicitamente il rigetto, evidenziando la sussistenza di elementi sufficienti ad affermare o negare la responsabilità del reo (Sez. 4, n. 1184 del 03/10/2018, Rv. 275114 - 01). 4. Quanto al terzo motivo, la Corte territoriale ha ritenuto congrua la pena inflitta all'imputato, determinata anche con il riconoscimento delle attenuanti generiche, ma non ha riconosciuto né ha accolto il gravame sul mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena e della non menzione. 4.1. Anche in relazione a tale motivo il ricorso non è fondato. Va premesso che per orientamento consolidato della Corte di cassazione, il giudice, nel valutare la concedibilità della sospensione condizionale della pena, non ha l'obbligo di esaminare tutti gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., ma può limitarsi ad indicare quelli da lui ritenuti prevalenti e ostativi (Sez. 5, n. 17953 del 07/02/2020, Filipache, Rv. 279206; Sez. 5, n. 57704 del 14/09/2017, P., Rv. 272087; Sez. 3, n. 35852 del 11/05/2016, Camisotti, Rv. 267639; Sez. 2, n. 19298 del 15/04/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263534). 4.2. E bene, nel caso in esame non si vette in tema di motivazione apparente, come invece denunciato dal ricorrente, in quanto la Corte di appello, seppur con motivazione stringata, rende conto del diniego, riferendosi alle condotte dichiarative di false generalità poste in essere da [OSCURATO:PERSONA], come - - - emergenti dalla imputazione, commesse in data 16 settembre 2013 in Lampedusa, in data 24 settembre 2013 in Mineo, nonché in data 17 ottobre 2016 in Prato. La Corte individua in tale reiterazione — «la ripetizione dei fatti» — il fattore ostativo al riconoscimento dei benefici, dopo aver chiarito subito prima che la pena irrogata dal Tribunale di Agrigento fosse da ritenersi congrua «vista la reiterazione delle condotte in contesti tra loro diversi». 4.3. Pertanto la predetta motivazione appare esauriente e pertinente a fronte della valutazione richiesta per la sospensione condizionale della pena che, ai sensi dell'art. 164 cod. pen., consiste in una prognosi — e non nella quantificazione della pena, il che la distingue dal riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e rende non contraddittorio il diverso esito delle richieste difensive — dovendo il giudice presumere «che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati». Come pure in relazione al beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, fondato sul principio delremenda" e tendente a favorire il processo di recupero morale e sociale del condannato, se meritevole: la sua concessione è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, nel caso di specie espressosi negativamente, avendo ritenuto, con motivazione adeguata e non sindacabile, la richiamata reiterazione delle condotte di reato ostativa anche al beneficio dell'art. 175 cod. pen. (sulla ratio emendativa dell'istituto, Cass. Sez. 2, n. 16366 del 28/03/2019, Iannaccone, Rv. 275813; Sez. 4, n. 34380 del 14/07/2011, Allegra, Rv. 251509; Sez. 2, n. 6949 del 12/03/1998, Pennisi, Rv. 211100). 5. A fronte della infondatezza del ricorso ne consegue il rigetto e la condanna del ricorrente alle spese processuali.