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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 35335/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 03CBLE5) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/10/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 16306/25 [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 73, co.1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata qualificazione giuridica del fatto in quello di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 (ipotesi di lieve entità), è proposto in relazione a motivo di appello oggetto di espressa rinuncia e che, per contro, la sentenza impugnata espone, con motivazione priva di fratture logiche i criteri adottati per inquadrare giuridicamente il fatto nell'ipotesi di cui al comma 1 del d.P.R. cit., avendo del resto recepito, in relazione alla pena, l'accordo formulato dalle parti ex art. 599-bis cod. proc. pen. ; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 03CBLE5) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/10/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 16306/25 [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 73, co.1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata qualificazione giuridica del fatto in quello di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 (ipotesi di lieve entità), è proposto in relazione a motivo di appello oggetto di espressa rinuncia e che, per contro, la sentenza impugnata espone, con motivazione priva di fratture logiche i criteri adottati per inquadrare giuridicamente il fatto nell'ipotesi di cui al comma 1 del d.P.R. cit., avendo del resto recepito, in relazione alla pena, l'accordo formulato dalle parti ex art. 599-bis cod. proc. pen. ; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i
Sentenza Cassazione n. 35335/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris