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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 27 aprile 2026

Cassazione n. 11329/2026

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9H20E625G), con domicilio digitale ex lege- controricorrente -e contro[OSCURATO:PERSONA] - intimato -avverso la sentenza della Corte d’appello di Firenze n. 1619 del 23 agosto2021;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/2/2026 dalConsigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA];letta la memoria della ricorrente;Numero registro generale 5006/2022Numero sezionale 750/2026Numero di raccolta generale 11329/2026Data pubblicazione 27/04/2026RILEVATO CHE- con la sentenza n. 676/2019, il Tribunale di Siena, accogliendo ladomanda di [OSCURATO:PERSONA], affermava la responsabilità esclusivadella Provincia di Siena per il sinistro verificatosi il 10 aprile 2014 sullaS.P. 26, ove un cinghiale aveva improvvisamente attraversato lacarreggiata impattando il motociclo dell’attore;- in particolare, il giudice di primo grado fondava la decisionesull’attribuzione alle Province delle funzioni amministrative in materia digestione della fauna selvatica (L. n. 157/1992; L.R.

Toscana n. 3/1994),sull’applicazione dell’art. 2043 c.c. (ritenendo non applicabile l’art. 2052c.c.), sulla ritenuta insufficienza delle misure preventive adottate dallaProvincia;- il Tribunale, invece, rigettava la domanda contro la RegioneToscana, ritenendo che, prima dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], detto ente non esercitassealcun potere diretto di gestione faunistica;- proponeva appello la Provincia di Siena deducendo la propriacarenza di legittimazione passiva e, di contro, la legittimazione esclusivadella Regione (indicata come ente proposto alla gestione della faunaselvatica), l’erroneità della decisione nella parte in cui aveva riconosciutola responsabilità dell’appellante ex art. 2043 c.c., la configurabilità di uncaso fortuito;- la Regione Toscana chiedeva la conferma della prima decisione,insistendo sul proprio difetto di legittimazione passiva per sinistrianteriori al 2016 e sull’inapplicabilità dell’art. 2052 c.c. alla faunaselvatica;- [OSCURATO:PERSONA] resisteva all’avversa impugnazione eproponeva appello incidentale condizionato volto all’affermazione dellaresponsabilità della Regione;- con la sentenza n. 1619 del 23/8/2021, la Corte d’appello di Firenzeriformava la pronuncia di primo grado: accoglieva l’appello dellaProvincia sull’individuazione del legittimato passivo e affermava che,Numero registro generale 5006/2022Numero sezionale 750/2026Numero di raccolta generale 11329/2026Data pubblicazione 27/04/2026secondo il più recente orientamento di legittimità, la responsabilità deldanno cagionato da fauna selvatica era da attribuire in via esclusiva allaRegione, a norma dell’art. 2052 c.c.; pertanto, essendo stato provato ilnesso causale tra comportamento dell’animale e sinistro e non avendofornito la Regione la prova liberatoria del caso fortuito, l’ente regionaleveniva condannato al risarcimento di € 43.258,32, oltre a interessi legalidalla data della decisione;- avverso tale decisione la Regione Toscana proponeva ricorso percassazione, articolato in tre motivi;- resisteva con controricorso la Provincia di Siena;- [OSCURATO:PERSONA] non svolgeva difese nel giudizio di legittimità;- la ricorrente depositava memoria ex art. 380-bis.1, comma 1,c.p.c.;- all’esito della camera di consiglio del 25/2/2026, il Collegio siriservava il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, anorma dell’art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.;[OSCURATO:PERSONA]- con il primo motivo - svolto ai sensi dell’articolo 360, comma 1, n.4, c.p.c. - la Regione Toscana censura la sentenza per violazione e falsaapplicazione degli artt. 112 e 113 c.p.c.; deduce che la Corte territorialeavrebbe indebitamente deciso il gravame sulla base dell’art. 2052 c.c.,sebbene il Tribunale avesse inizialmente sussunto la fattispecienell’ambito dell’art. 2043 c.c.;- l’illegittimità della decisione starebbe nel fatto che il giudice disecondo grado avrebbe autonomamente proceduto alla riqualificazionedella responsabilità della Regione ai sensi dell’art. 2052 c.c. all’infuoridegli specifici motivi di appello ed in assenza di un’espressaimpugnazione incidentale da parte del [OSCURATO:PERSONA] sul titolo dellaresponsabilità ascritta dal giudice di prime cure agli enti convenuti;- il motivo è infondato;Numero registro generale 5006/2022Numero sezionale 750/2026Numero di raccolta generale 11329/2026Data pubblicazione 27/04/2026- come già statuito da Cass. Sez. 3, 12/03/2024, n. 6539 (alla cuimotivazione si rinvia ex art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c.) in unavicenda analoga e in relazione ad un ricorso della stessa RegioneToscana, la scelta tra applicazione dell’art. 2043 c.c. e dell’art. 2052 c.c.,a fronte di analoga vicenda fattuale dedotta e accertata, non integra –nei termini qui rilevanti – una “domanda nuova” in senso processuale,ma attiene all’individuazione della norma applicabile alla fattispecieconcreta, rispetto alla quale opera il principio iura novit curia;- in particolare, questa Corte ha chiarito che, fermi i fatti accertati,lo stabilire se la domanda debba essere decisa secondo l’art. 2043 c.c.oppure in base all’art. 2052 c.c. costituisce questione di diritto – e, cioè,individuazione della regola applicabile – e non dà luogo, di per sé, agiudicato interno preclusivo, salvo che la diversa qualificazione abbiaconcretamente inciso in modo lesivo sulle garanzie difensive, evenienzanon ravvisabile in presenza di contraddittorio pieno e di allegazionifattuali invariate (Cass. Sez. 3, 10/11/2023, n. 31330, Rv. 669467-01:«Il giudicato si forma anche sulla qualificazione giuridica data dal giudicealla domanda se la parte interessata non ha proposto specificaimpugnazione, salvo i casi in cui tale qualificazione o non ha condizionatol’impostazione e la definizione dell’indagine di merito, o è incompatibilecon le censure formulate dall’appellante, o non ha formato oggetto dicontestazione tra le parti, o quando si tratti soltanto di stabilire, fermi ifatti accertati, quale norma debba applicarsi ad una determinatafattispecie concreta.»);- anche nel caso de quo, la Corte d’appello ha proceduto allariqualificazione muovendo dagli stessi fatti storici allegati(attraversamento improvviso dell’animale, impatto con il veicolo,conseguenze dannose) e, richiamato il più recente orientamento dilegittimità, ha applicato il criterio dell’art. 2052 c.c.; né risultaprospettata una concreta e specifica compressione del diritto di difesaderivante dalla predetta riqualificazione;Numero registro generale 5006/2022Numero sezionale 750/2026Numero di raccolta generale 11329/2026Data pubblicazione 27/04/2026- col secondo motivo la Regione denuncia violazione e falsaapplicazione dell’art. 2052 c.c. (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.),sostenendo che la “utilizzazione” richiesta dall’art. 2052 non sarebbeintegrata dalla gestione pubblicistica della fauna a fini protezionistici, eche, comunque, la proprietà della fauna sarebbe dello Stato ex L.157/1992;- anche il secondo motivo è infondato;- la censura – che tende a negare l’applicabilità dell’art. 2052 c.c.alla fauna selvatica e, correlativamente, la legittimazione passiva dellaRegione – si pone in contrasto con l’indirizzo ormai consolidato di questaCorte secondo il quale i danni cagionati dalla fauna selvatica sonorisarcibili dalla pubblica amministrazione a norma dell’art. 2052 c.c. enell’azione di risarcimento del relativo danno la legittimazione passivaspetta in via esclusiva alla Regione (per la completa enunciazione deirelativi principî di diritto, cfr. Cass., Sez. 3, n. 7969 del 20/04/2020; Sez.3, n. 8384 del 29/04/2020; Sez. 3, n. 8385 del 29/04/2020; conformi,successivamente, ex multis: Sez. 3, n. 12113 del 22/06/2020; Sez. 3,n. 13848 del 6/07/2020; Sez. 6-3 n. 20997 del 2/10/2020; Sez. 6-3, n.16550 del 23/05/2022; Sez. 6-3, n. 18085 del 31/08/2020; Sez. 6-3, n.18087 del 31/08/2020; Sez. 6-3, n. 19101 del 15/09/2020; Sez. 6-3, n.25466 del 12/11/2020; Sez. 6-3, n. 3023 del 9/02/2021; Sez. 3, n.25280 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; Sez. 6-3, n. 8206 del 24/03/2021; Sez. 3, n.17253 del 21/06/2024) e con le precisazioni di sistema recentementefornite (difatti, con le recenti sentenze nn. 2526 e 2528 del 05/02/2026,questa Corte ha enunciato, componendo precedenti disarmonie, i principîdi diritto regolatori della materia della responsabilità in caso di danni dacoinvolgimento di fauna selvatica nella circolazione dei veicoli: ad essi,idonei a dirimere anche la presente controversia, va fatto integralerichiamo, anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c.);- con il terzo motivo la Regione denuncia violazione dell’art. 81 c.p.c.(art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.), prospettando un’asserita sostituzioneNumero registro generale 5006/2022Numero sezionale 750/2026Numero di raccolta generale 11329/2026Data pubblicazione 27/04/2026processuale contra legem della Regione rispetto ad altri enti (in specie laProvincia) e contestando l’affermazione della legittimazione passivaesclusiva della Regione;- oltre a quanto già esposto in relazione alla ribadita eccezione dicarenza di legittimazione passiva dell’ente regionale, si osserva che lasentenza di merito non contiene alcun riferimento ad un’ipotesi disostituzione processuale ai sensi dell’art. 81 c.p.c.;- il ricorso, dunque, costruisce artificiosamente una motivazioneinesistente per poi aggredirla col motivo de quo che, per tale ragione, èinammissibile;- peraltro, l’affermazione della legittimazione passiva esclusiva dellaRegione discende dal criterio normativo individuato dalla giurisprudenzadi legittimità (art. 2052 c.c.) e dalla conseguente allocazione dellaresponsabilità in capo all’ente regionale, ferma la possibilità per questodi esercitare rivalsa verso altri enti ove ne ricorrano i presupposti, masolo mediante domanda espressa;- la mera circostanza che la Provincia di Siena fosse parte del giudizionon sostituisce la necessità di una domanda di rivalsa/regresso: taledomanda è soggetta al principio dispositivo e non può essere pronunciatad’ufficio;- vanno infine respinte le richieste della ricorrente di rimessione alleSezioni Unite e l’eccezione di illegittimità costituzionale;- «In tema di rimessione alle Sezioni Unite di una questione di dirittogià decisa in senso difforme dalle sezioni semplici, ai sensi dell’art. 374,comma 2, c.p.c., il contrasto tra le sezioni semplici deve esseresincronico e non diacronico, ben potendo la giurisprudenza evolversi insenso diverso da quello precedentemente seguito, né occorrendo larimessione alle Sezioni Unite ogniqualvolta si intenda mutareorientamento.» (Cass. Sez. 3, 22/05/2025, n. 13759, Rv. 674624-01);- inoltre, come già statuito dalla citata Cass. Sez. 3, 12/03/2024, n.6539, la questione di legittimità costituzionale è manifestamenteNumero registro generale 5006/2022Numero sezionale 750/2026Numero di raccolta generale 11329/2026Data pubblicazione 27/04/2026infondata, in quanto la Corte costituzionale, con l’invocata ordinanza n.4 del 2001, ha ritenuto a sua volta non fondata la questione di legittimitàcostituzionale dell’art. 2052 c.c., che era stata sollevata sul presuppostoche, secondo l’interpretazione all’epoca prevalente, la norma fosseapplicabile ai soli danni provocati da animali domestici e non anche aquelli causati dalla fauna selvatica; tale pronuncia escluse, in riferimentoall’art. 3 Cost., l’incostituzionalità dell’interpretazione restrittiva dell’art.2052 c.c., diretta a circoscriverne l’operatività a talune fattispecie,escludendone altre, ma non precluse la possibilità di un’interpretazioneestensiva, diretta ad espanderne l’ambito di applicazione, la quale,parificando quoad culpam tutti i proprietari di animali, domestici eselvatici, avrebbe, al contrario, prevenuto in radice la possibilità diviolazione del principio di eguaglianza sotto il profilo della disparità ditrattamento; nessuno dei parametri costituzionali invocati viene indiscussione nel senso paventato dall’odierna ricorrente, per le ragioni giàesposte nelle pronunce (sopra richiamate) con le quali si è affrontatafunditus la relativa problematica, alle cui argomentazioni può qui bastareun integrale richiamo;- in conclusione, il ricorso va respinto;- ne consegue la condanna della ricorrente a rifondere allacontroricorrente le spese del giudizio di legittimità, liquidate - secondo iparametri normativi e in considerazione dell’effettiva attività svolta -nella misura indicata nel dispositivo;- va dato atto, infine, della sussistenza dei presupposti processualiper il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ovedovuto, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13;p. q. m.la Corterigetta il ricorso;Numero registro generale 5006/2022Numero sezionale 750/2026Numero di raccolta generale 11329/2026Data pubblicazione 27/04/2026condanna la ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese diquesto giudizio, liquidate in Euro 4.400,00 per compensi ed Euro 200,00per esborsi, oltre a spese generali e accessori di legge;ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, inmisura pari a quanto previsto per il ricorso, se dovuto, a norma delcomma 1-bis dello stesso articolo 13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza SezioneCivile, il giorno 25 febbraio 2026.Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
9H20E625G), con domicilio digitale ex lege- controricorrente -e contro[OSCURATO:PERSONA] - intimato -avverso la sentenza della Corte d’appello di Firenze n. 1619 del 23 agosto2021;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/2/2026 dalConsigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA];letta la memoria della ricorrente;Numero registro generale 5006/2022Numero sezionale 750/2026Numero di raccolta generale 11329/2026Data pubblicazione 27/04/2026RILEVATO CHE- con la sentenza n. 676/2019, il Tribunale di Siena, accogliendo ladomanda di [OSCURATO:PERSONA], affermava la responsabilità esclusivadella Provincia di Siena per il sinistro verificatosi il 10 aprile 2014 sullaS.P. 26, ove un cinghiale aveva improvvisamente attraversato lacarreggiata impattando il motociclo dell’attore;- in particolare, il giudice di primo grado fondava la decisionesull’attribuzione alle Province delle funzioni amministrative in materia digestione della fauna selvatica (L. n. 157/1992; L.R. Toscana n. 3/1994),sull’applicazione dell’art. 2043 c.c. (ritenendo non applicabile l’art. 2052c.c.), sulla ritenuta insufficienza delle misure preventive adottate dallaProvincia;- il Tribunale, invece, rigettava la domanda contro la RegioneToscana, ritenendo che, prima dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], detto ente non esercitassealcun potere diretto di gestione faunistica;- proponeva appello la Provincia di Siena deducendo la propriacarenza di legittimazione passiva e, di contro, la legittimazione esclusivadella Regione (indicata come ente proposto alla gestione della faunaselvatica), l’erroneità della decisione nella parte in cui aveva riconosciutola responsabilità dell’appellante ex art. 2043 c.c., la configurabilità di uncaso fortuito;- la Regione Toscana chiedeva la conferma della prima decisione,insistendo sul proprio difetto di legittimazione passiva per sinistrianteriori al 2016 e sull’inapplicabilità dell’art. 2052 c.c. alla faunaselvatica;- [OSCURATO:PERSONA] resisteva all’avversa impugnazione eproponeva appello incidentale condizionato volto all’affermazione dellaresponsabilità della Regione;- con la sentenza n. 1619 del 23/8/2021, la Corte d’appello di Firenzeriformava la pronuncia di primo grado: accoglieva l’appello dellaProvincia sull’individuazione del legittimato passivo e affermava che,Numero registro generale 5006/2022Numero sezionale 750/2026Numero di raccolta generale 11329/2026Data pubblicazione 27/04/2026secondo il più recente orientamento di legittimità, la responsabilità deldanno cagionato da fauna selvatica era da attribuire in via esclusiva allaRegione, a norma dell’art. 2052 c.c.; pertanto, essendo stato provato ilnesso causale tra comportamento dell’animale e sinistro e non avendofornito la Regione la prova liberatoria del caso fortuito, l’ente regionaleveniva condannato al risarcimento di € 43.258,32, oltre a interessi legalidalla data della decisione;- avverso tale decisione la Regione Toscana proponeva ricorso percassazione, articolato in tre motivi;- resisteva con controricorso la Provincia di Siena;- [OSCURATO:PERSONA] non svolgeva difese nel giudizio di legittimità;- la ricorrente depositava memoria ex art. 380-bis.1, comma 1,c.p.c.;- all’esito della camera di consiglio del 25/2/2026, il Collegio siriservava il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, anorma dell’art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.;[OSCURATO:PERSONA]- con il primo motivo - svolto ai sensi dell’articolo 360, comma 1, n.4, c.p.c. - la Regione Toscana censura la sentenza per violazione e falsaapplicazione degli artt. 112 e 113 c.p.c.; deduce che la Corte territorialeavrebbe indebitamente deciso il gravame sulla base dell’art. 2052 c.c.,sebbene il Tribunale avesse inizialmente sussunto la fattispecienell’ambito dell’art. 2043 c.c.;- l’illegittimità della decisione starebbe nel fatto che il giudice disecondo grado avrebbe autonomamente proceduto alla riqualificazionedella responsabilità della Regione ai sensi dell’art. 2052 c.c. all’infuoridegli specifici motivi di appello ed in assenza di un’espressaimpugnazione incidentale da parte del [OSCURATO:PERSONA] sul titolo dellaresponsabilità ascritta dal giudice di prime cure agli enti convenuti;- il motivo è infondato;Numero registro generale 5006/2022Numero sezionale 750/2026Numero di raccolta generale 11329/2026Data pubblicazione 27/04/2026- come già statuito da Cass. Sez. 3, 12/03/2024, n. 6539 (alla cuimotivazione si rinvia ex art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c.) in unavicenda analoga e in relazione ad un ricorso della stessa RegioneToscana, la scelta tra applicazione dell’art. 2043 c.c. e dell’art. 2052 c.c.,a fronte di analoga vicenda fattuale dedotta e accertata, non integra –nei termini qui rilevanti – una “domanda nuova” in senso processuale,ma attiene all’individuazione della norma applicabile alla fattispecieconcreta, rispetto alla quale opera il principio iura novit curia;- in particolare, questa Corte ha chiarito che, fermi i fatti accertati,lo stabilire se la domanda debba essere decisa secondo l’art. 2043 c.c.oppure in base all’art. 2052 c.c. costituisce questione di diritto – e, cioè,individuazione della regola applicabile – e non dà luogo, di per sé, agiudicato interno preclusivo, salvo che la diversa qualificazione abbiaconcretamente inciso in modo lesivo sulle garanzie difensive, evenienzanon ravvisabile in presenza di contraddittorio pieno e di allegazionifattuali invariate (Cass. Sez. 3, 10/11/2023, n. 31330, Rv. 669467-01:«Il giudicato si forma anche sulla qualificazione giuridica data dal giudicealla domanda se la parte interessata non ha proposto specificaimpugnazione, salvo i casi in cui tale qualificazione o non ha condizionatol’impostazione e la definizione dell’indagine di merito, o è incompatibilecon le censure formulate dall’appellante, o non ha formato oggetto dicontestazione tra le parti, o quando si tratti soltanto di stabilire, fermi ifatti accertati, quale norma debba applicarsi ad una determinatafattispecie concreta.»);- anche nel caso de quo, la Corte d’appello ha proceduto allariqualificazione muovendo dagli stessi fatti storici allegati(attraversamento improvviso dell’animale, impatto con il veicolo,conseguenze dannose) e, richiamato il più recente orientamento dilegittimità, ha applicato il criterio dell’art. 2052 c.c.; né risultaprospettata una concreta e specifica compressione del diritto di difesaderivante dalla predetta riqualificazione;Numero registro generale 5006/2022Numero sezionale 750/2026Numero di raccolta generale 11329/2026Data pubblicazione 27/04/2026- col secondo motivo la Regione denuncia violazione e falsaapplicazione dell’art. 2052 c.c. (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.),sostenendo che la “utilizzazione” richiesta dall’art. 2052 non sarebbeintegrata dalla gestione pubblicistica della fauna a fini protezionistici, eche, comunque, la proprietà della fauna sarebbe dello Stato ex L.157/1992;- anche il secondo motivo è infondato;- la censura – che tende a negare l’applicabilità dell’art. 2052 c.c.alla fauna selvatica e, correlativamente, la legittimazione passiva dellaRegione – si pone in contrasto con l’indirizzo ormai consolidato di questaCorte secondo il quale i danni cagionati dalla fauna selvatica sonorisarcibili dalla pubblica amministrazione a norma dell’art. 2052 c.c. enell’azione di risarcimento del relativo danno la legittimazione passivaspetta in via esclusiva alla Regione (per la completa enunciazione deirelativi principî di diritto, cfr. Cass., Sez. 3, n. 7969 del 20/04/2020; Sez.3, n. 8384 del 29/04/2020; Sez. 3, n. 8385 del 29/04/2020; conformi,successivamente, ex multis: Sez. 3, n. 12113 del 22/06/2020; Sez. 3,n. 13848 del 6/07/2020; Sez. 6-3 n. 20997 del 2/10/2020; Sez. 6-3, n.16550 del 23/05/2022; Sez. 6-3, n. 18085 del 31/08/2020; Sez. 6-3, n.18087 del 31/08/2020; Sez. 6-3, n. 19101 del 15/09/2020; Sez. 6-3, n.25466 del 12/11/2020; Sez. 6-3, n. 3023 del 9/02/2021; Sez. 3, n.25280 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; Sez. 6-3, n. 8206 del 24/03/2021; Sez. 3, n.17253 del 21/06/2024) e con le precisazioni di sistema recentementefornite (difatti, con le recenti sentenze nn. 2526 e 2528 del 05/02/2026,questa Corte ha enunciato, componendo precedenti disarmonie, i principîdi diritto regolatori della materia della responsabilità in caso di danni dacoinvolgimento di fauna selvatica nella circolazione dei veicoli: ad essi,idonei a dirimere anche la presente controversia, va fatto integralerichiamo, anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c.);- con il terzo motivo la Regione denuncia violazione dell’art. 81 c.p.c.(art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.), prospettando un’asserita sostituzioneNumero registro generale 5006/2022Numero sezionale 750/2026Numero di raccolta generale 11329/2026Data pubblicazione 27/04/2026processuale contra legem della Regione rispetto ad altri enti (in specie laProvincia) e contestando l’affermazione della legittimazione passivaesclusiva della Regione;- oltre a quanto già esposto in relazione alla ribadita eccezione dicarenza di legittimazione passiva dell’ente regionale, si osserva che lasentenza di merito non contiene alcun riferimento ad un’ipotesi disostituzione processuale ai sensi dell’art. 81 c.p.c.;- il ricorso, dunque, costruisce artificiosamente una motivazioneinesistente per poi aggredirla col motivo de quo che, per tale ragione, èinammissibile;- peraltro, l’affermazione della legittimazione passiva esclusiva dellaRegione discende dal criterio normativo individuato dalla giurisprudenzadi legittimità (art. 2052 c.c.) e dalla conseguente allocazione dellaresponsabilità in capo all’ente regionale, ferma la possibilità per questodi esercitare rivalsa verso altri enti ove ne ricorrano i presupposti, masolo mediante domanda espressa;- la mera circostanza che la Provincia di Siena fosse parte del giudizionon sostituisce la necessità di una domanda di rivalsa/regresso: taledomanda è soggetta al principio dispositivo e non può essere pronunciatad’ufficio;- vanno infine respinte le richieste della ricorrente di rimessione alleSezioni Unite e l’eccezione di illegittimità costituzionale;- «In tema di rimessione alle Sezioni Unite di una questione di dirittogià decisa in senso difforme dalle sezioni semplici, ai sensi dell’art. 374,comma 2, c.p.c., il contrasto tra le sezioni semplici deve esseresincronico e non diacronico, ben potendo la giurisprudenza evolversi insenso diverso da quello precedentemente seguito, né occorrendo larimessione alle Sezioni Unite ogniqualvolta si intenda mutareorientamento.» (Cass. Sez. 3, 22/05/2025, n. 13759, Rv. 674624-01);- inoltre, come già statuito dalla citata Cass. Sez. 3, 12/03/2024, n.6539, la questione di legittimità costituzionale è manifestamenteNumero registro generale 5006/2022Numero sezionale 750/2026Numero di raccolta generale 11329/2026Data pubblicazione 27/04/2026infondata, in quanto la Corte costituzionale, con l’invocata ordinanza n.4 del 2001, ha ritenuto a sua volta non fondata la questione di legittimitàcostituzionale dell’art. 2052 c.c., che era stata sollevata sul presuppostoche, secondo l’interpretazione all’epoca prevalente, la norma fosseapplicabile ai soli danni provocati da animali domestici e non anche aquelli causati dalla fauna selvatica; tale pronuncia escluse, in riferimentoall’art. 3 Cost., l’incostituzionalità dell’interpretazione restrittiva dell’art.2052 c.c., diretta a circoscriverne l’operatività a talune fattispecie,escludendone altre, ma non precluse la possibilità di un’interpretazioneestensiva, diretta ad espanderne l’ambito di applicazione, la quale,parificando quoad culpam tutti i proprietari di animali, domestici eselvatici, avrebbe, al contrario, prevenuto in radice la possibilità diviolazione del principio di eguaglianza sotto il profilo della disparità ditrattamento; nessuno dei parametri costituzionali invocati viene indiscussione nel senso paventato dall’odierna ricorrente, per le ragioni giàesposte nelle pronunce (sopra richiamate) con le quali si è affrontatafunditus la relativa problematica, alle cui argomentazioni può qui bastareun integrale richiamo;- in conclusione, il ricorso va respinto;- ne consegue la condanna della ricorrente a rifondere allacontroricorrente le spese del giudizio di legittimità, liquidate - secondo iparametri normativi e in considerazione dell’effettiva attività svolta -nella misura indicata nel dispositivo;- va dato atto, infine, della sussistenza dei presupposti processualiper il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ovedovuto, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13;p. q. m.la Corterigetta il ricorso;Numero registro generale 5006/2022Numero sezionale 750/2026Numero di raccolta generale 11329/2026Data pubblicazione 27/04/2026condanna la ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese diquesto giudizio, liquidate in Euro 4.400,00 per compensi ed Euro 200,00per esborsi, oltre a spese generali e accessori di legge;ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, inmisura pari a quanto previsto per il ricorso, se dovuto, a norma delcomma 1-bis dello stesso articolo 13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza SezioneCivile, il giorno 25 febbraio 2026.Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 11329/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris