CassazionesentenzaSezione LDecisione del 9 maggio 2023
Cassazione n. 24936/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NANZA sul ricorso 3990-2018proposto da [OSCURATO:PERSONA] (INPS) , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentat o e difeso, in forza di procura conferita in calce a l ricorso per cassazione , dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29, presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto – ricorrent e – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a , per procura conferita in calce al controricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 61 , presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] – controricorrente – per la cassazione della sentenza n. 3819 del 201 7 della C ORTE D’[OSCURATO:PERSONA],depositata il 24 luglio 201 7 (R.G.N. 311 /201 6 ). R.G.N.3990/2018 Cron. Rep. C.C. 9/05/2023 giurisdizione Indennità di mobilità in deroga -2 - Udita la relazione della causa, sv olta nell a camera di consiglio del 9 maggio 2023dal Consigliere A ngelo Cerulo. [OSCURATO:PERSONA] 1.– Con sentenza n. 1304 del 2015, depositata il 17 dicembre 2015, il Tribunale di Latina ha accolto la domanda della signora [OSCURATO:PERSONA], volta a ottenere l’indennità di mobilità in deroga, dal 19 luglio 2010 al 31 dicembre 2011. 2.– L’INPS ha appellato la p ronuncia di primo grado, che erroneamente avrebbe desunto dalle successive proroghe l’esistenza di un provvedimento della Regione Lazio di autorizzazione della mobilità in deroga, con specifica indicazione del nominativo della signora Zof. 3.–Con sentenza n. 3819 del 2017, depositata il 24 luglio 2017, la Corte d’appello di Roma ha respinto il gravame dell’INPS. Quanto alla mancanza di un espresso e specifico provvedimento autorizzatorio, profilo che ancora rileva nel presente giudizio, la Corte territoriale ha argomentato che l’autorizzazione è racchiusa nei verbali d’accordo tra la Regione e le organizzazioni sindacali del 16 novembre 2010, del 12 gennaio 2011 e del 25 maggio 2011. Solo in forza di tali accordi, la lavoratrice avrebbe potuto partecipare alle attività di formazione e solo l’originario provvedimento di autorizzazione avrebbe consentito di siglare gli accordi del 12 gennaio 2011 e del 25 maggio 2011. Sussistono, dunque, tutte le condizioni prescritte dalla legge per l’erogazione del trattamento richiesto. 4.– L’INPS impugna per cassazione la sentenza della Corte d’appello di Roma, con ricorso notificato il 23 gennaio 2018e illustrato da memoria. 5.–La signora [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. 6.–La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio dinanzi a questa sezione ai sensi dell’art. 380-bis.1, primo comma, cod. -3 - proc. civ., nel testo modificato dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149. 7.–Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte. 8.–Il collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi al terminedella camera di consiglio (art. 380- bis .1., secondo comma, cod. proc. civ.). [OSCURATO:PERSONA] 1.–Il ricorso dell’INPS procede per tre motivi. 1.1.–Con il primo mezzo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), l’Istituto deduce violazione dell’art. 81 cod. proc. civ., in relazione all’art. 2, comma 138, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, al «D.I. 4 agosto 2010, n. 53731, in G.U. n. 225 del 25 settembre 2010», all’art. 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e al «D.I. 24 ottobre 2011, n. 62514, in G.U. n. 291 del 15 dicembre 2011». Avrebbe errato la Corte territoriale nel condannare l’INPS a corrispondere l’indennità di mobilità in deroga per gli anni 2010 e 2011, senza considerare il ruolo dell’Istituto, di «mero ente erogatore della prestazione autorizzata dalla Regione», con il conseguente «difetto di titolarità passiva del rapporto de quo» (pagina 2 del ricorso per cassazione, nella sezione “Sintesi dei motivi”). Il requisito che fonda il diritto di beneficiare dell’indennità di mobilità in deroga sarebbe il provvedimento di autorizzazione della Regione, «titolare del potere dispositivo della concessione dell’ammortizzatore sociale della mobilità in deroga» (pagina 11 del ricorso per cassazione). Nel caso di specie, tale provvedimento sarebbe carente e si riscontrerebbe «la mera supposizione della sua esistenza tramite un’argomentazione per presunzione» (la già richiamata pagina 11 del ricorso). 1.2.–Con il secondo motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), il ricorrente denuncia violazione dell’art. 102 cod. proc. civ., in riferimento all’art. 2, comma 138, della legge n. 191 del 2009, al -4 - «D.I. 4 agosto 2010, n. 53731, in G.U. n. 225 del 25 settembre 2010», all’art. 1, comma 30, della legge n. 220 del 2010, e al «D.I. 24 ottobre 2011, n. 62514, in G.U. n. 291 del 15 dicembre 2011». La sentenza impugnata meriterebbe censura anche per aver negato, in una fattispecie concernente la concessione dell’indennità di mobilità in deroga per gli anni 2010 e 2011, il litisconsorzio necessario tra la Regione Lazio, «quale titolare del potere dispositivo»(pagina 2 del ricorso per cassazione, nella sezione “Sintesi dei motivi”) , e l’Istituto, in qualità di «mero ente pagatore» (pagina 3 del ricorso, sempre nella sezione “Sintesi dei motivi”). L’eventuale pronuncia di condanna potrebbe essere emessa soltanto «in contraddittorio anche con la competente Regione (o Provincia autonoma)» (pagina 13 del ricorso per cassazione), poiché «la sussistenza del diritto vantato ex adverso» presupporrebbe un accertamento nei confronti della Regione Lazio, litisconsorte necessaria (pagina 12 del ricorso). 1.3.–Con la terza doglianza, il ricorrente allega, infine, violazione degli artt. 115 cod. proc. civ. e 2697 cod. civ., sempre in relazione all’art. 2, comma 138, della legge n. 191 del 2009, al «D.I. 4 agosto 2010, n. 53731, in G.U. n. 225 del 25 settembre 2010», all’art. 1, comma 30, della legge n. 220 del 2010, e al «D.I. 24 ottobre 2011, n. 62514, in G.U. n. 291 del 15 dicembre 2011». La Corte d’appello di Roma avrebbe violato le disposizioni richiamate, nel confermare la condanna al pagamento della prestazione, a dispetto della mancata produzione del decreto di autorizzazione della Regione Lazio. Tale decreto sarebbe l’unico atto rilevante e non ammetterebbe equipollenti, come «la partecipazione a corsi di formazione o gli accordi in sede sindacale» (pagina 13 del ricorso per cassazione). La lavoratrice avrebbe dovuto allegare e provare il «decreto autorizzativo costitutivo della Regione», che si atteggerebbe come il -5 - «necessario requisito del diritto richiesto», e alla mancanza di tale documento non potrebbe sopperire «un ragionamento presuntivo fondato su elementi del tutto irrilevanti (la partecipazione ai corsi di formazione, la sottoscrizione di accordi in sede sindacale, ecc.)» (pagina 15 del ricorso per cassazione). 2.–I primi due motivi possono essere scrutinati congiuntamente, in quanto attengono a profili tra loro connessi, e si rivelano infondati. 2.1.–Nel caso di specie, concernente una prestazione richiesta per il periodo dal 19 luglio 2010 al 31 dicembre 2011, viene in rilievo la disciplina dell’indennità di mobilità in deroga dettata, rispettivamente, dall’art. 2, comma 138, della legge n. 191 del 2009 e dall’art. 1, comma 30, della legge n. 220 del 2010. La prima delle disposizioni richiamate così stabilisce, per l’anno 2010: «In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali per l’anno 2010 e nel limite delle risorse di cui al comma 140, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, può disporre, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, in deroga alla normativa vigente, la concessione, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali. Nell’ambito delle risorse finanziarie destinate per l’anno 2010 alla concessione in deroga alla normativa vigente, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale, i trattamenti concessi ai sensi dell’articolo 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, e successive modificazioni, e dell’articolo 19, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, possono essere prorogati, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, con decreto del Ministro del lavoro e delle -6 - politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. La misura dei trattamenti di cui al periodo precedente è ridotta del 10 per cento nel caso di prima proroga, del 30 per cento nel caso di seconda proroga e del 40 per cento nel caso di proroghe successive. I trattamenti di sostegno del reddito, nel caso di proroghe successive alla seconda, possono essere erogati esclusivamente nel caso di frequenza di specifici programmi di reimpiego, anche miranti alla riqualificazione professionale, organizzati dalla regione». La seconda previsione , riguardante l’anno 2011, è del seguente tenore: «In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, per l’anno 2011 e nel limite delle risorse di cui al comma 34, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, può disporre, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, in deroga alla normativa vigente, la concessione, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali. Nell’ambito delle risorse finanziarie destinate alla concessione, in deroga alla normativa vigente, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale, i trattamenti concessi ai sensi dell’articolo 2, comma 138, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, possono essere prorogati, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. La misura dei trattamenti di cui al periodo precedente è ridotta del 10 per cento nel caso di prima proroga, del 30 per cento nel caso di seconda proroga e del 40 per cento nel caso di proroghe successive. I trattamenti di sostegno del reddito, nel caso di proroghe successive alla seconda, possono essere erogati esclusivamente nel caso di frequenza di specifici programmi di reimpiego, anche miranti alla -7 - riqualificazione professionale, organizzati dalla regione. Bimestralmente il Ministero del lavoro e delle politiche sociali invia al Ministero dell’economia e delle finanze una relazione sull’andamento degli impegni delle risorse destinate agli ammortizzatori in deroga». 2.2.– L’odierna controricorrente ha dedotto in causa il diritto all’indennità di mobilità in deroga e, in particolare, ha allegato il mancato pagamento integrale, da parte dell’INPS, di tale prestazione, dopo il rilascio dell’autorizzazione regionale. Questa Corte, nel pronunciarsi sul conflitto negativo di giurisdizione sollevato d’ufficio dal giudice amministrativo, ha chiarito che «anche per la mobilità in deroga la concessione del beneficio presuppone lo svolgimento di una prima fase in cui sono individuati, in concreto, i relativi requisiti nonché i destinatari e che si conclude con il provvedimento di attribuzione o di negazione del beneficio stesso –e in questa fase si profilano per i lavoratori e gli imprenditori situazioni di mero interesse legittimo, tutelabili davanti al giudiceamministrativo –e di una seconda fase successiva all’emanazione del provvedimento di ammissione al beneficio (o di negazione di tale ammissione) nella quale si configurano posizioni di diritto soggettivo – tutelabili davanti al giudice ordinario – tra imprenditore o lavoratori, da una parte, e INPS dall’altra, aventi origine dal provvedimento medesimo ed attinenti, in particolare, alle modalità di corresponsione del beneficio stesso» (Cass., S.U., 30 agosto 2018, n. 21435, richiamata dal ricorrente nella memoria illustrativa). In questa sede, la domanda non investe il profilo dell’autorizzazione dellaRegione, che la lavoratrice assume come un elemento acclarato , e dunque non vede come naturale controparte la Regione, che quell’autorizzazione è chiamata ad emettere. Dopo il decreto della Regione di autorizzazione alla concessione del beneficio, la posizione dell’istante ha consistenza di diritto soggettivo (Cass., sez. lav., 4 aprile 2022, n. 10745). -8 - A giusta ragione, pertanto, la parte controricorrente ha avanzato le sue pretese nei confronti dell’INPS, postulando in capo all’Istituto la titolarità, sul versante passivo, della posizione soggettiva azionata in giudizio, nella fase posteriore all’autorizzazione regionale. Se poi la posizione soggettiva, di cui si reclama tutela in sede giurisdizionale, effettivamente sussista, è questione che investe il merito dell’azione intrapresa. L’accertamento dei presupposti del diritto non potrà che avvenire in contraddittorio con l’ente erogatore, una volta che si prospetti – a torto o a ragione – la sopravvenuta autorizzazione regionale, con il conseguente sorgere del diritto di fruire della provvidenza in deroga. Per le medesime ragioni, una volta esaurita la fase di spettanza della Regione, nessun litisconsorzio si può prospettare tra tale ente, che oramai functusest munere suo, e l’INPS, chiamato a corrispondere il beneficio in seguito al decreto regionale di autorizzazioneo a negarlo perché difettano gli elementi costitutivi. La tutela del privato, nella fase posteriore all’autorizzazione regionale, è devoluta al giudice ordinario, senza che si debba integrare il contraddittorio nei confronti della Regione, che, secondo le allegazioni della parte istante, ha già ottemperato al suo compito, con modalità che possono essere sindacate solo innanzi alla giurisdizione amministrativa. 3.– Sul merito della pretesa verte l a terza censura , che va dichiaratainammissibile. 3.1.– La giurisprudenza di questa Corte è consolidata nell’affermare che la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. può essere ritualmente denunciata in sede di legittimità solo quando il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciuti -9 - dalla legge (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio). È inammissibile, per contro,la diversa doglianza che il giudice, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, in quanto tale attività valutativa è consentita dall ’ art. 116 cod. proc. civ. (Cass., S.U., 30 settembre 2020, n. 20867). Quanto alla violazione dell’art. 2697 cod. civ., questa Corte ha puntualizzato che può essere utilmente denunciata in sede di legittimità nella sola ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne ègravata in applicazione di detta norma, non anche quando, a seguito di un’incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, abbia ritenuto erroneamente assolto l’onere probatorio ad opera della parte su cui tale onere incombe. In questo caso, vi è un erroneo apprezzamento sull ’ esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, c od. proc. civ. (Cass., sez. lav., 19 agosto 2020, n. 17313). 3.2.–Nel caso di specie, non è stata denunciata una violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., nei termini rigorosi delineati dalla giurisprudenza di questa Corte. La Corte d’appello, in consonanza con quanto già affermato dal giudice di primo grado, ha valutato con prudente apprezzamento il materiale probatorio acquisito, senza attingere elementi di riscontro da prove non introdotte dalle parti e assunte d’ufficio al di fuori dei casi che il codice di rito contempla. La doglianza,nel criticare il prudente apprezzamento che i giudici d’appello hanno compiuto, senza infrangere il divieto di cui all’art. 115 cod. proc. civ., si sostanzia in un’impropria richiesta di rivalutazione delle risultanze probatorie e non supera , pertanto, il vaglio di ammissibilità. -10 - 3.3.–Alla medesima conclusione si deve giungere con riferimento alla paventata violazione dell’art. 2697 cod. civ. La sentenza impugnata, lungi dal porre a carico dell’INPS l’onere di dimostrare gli elementi costitutivi della domanda proposta, ha ritenuto che tale prova, nel caso concreto, siastata offerta in modo persuasivo dalla parte istante. A tale riguardo, la Corte territoriale ha valorizzato le inferenze che si possono trarre da alcuni dati di fatto, che riguardano non solo i verbali di accordo tra la Regione e le organizzazioni sindacali e la partecipazione della controricorrente alle attività formative, ma anche la proroga della mobilità in deroga a favore della controricorrente. Proroga che implica a monte in maniera indefettibile, secondo l’accertamento di fatto compiuto dai giudici del gravame, l’originario provvedimento di autorizzazione. Il motivo di ricorso, nel dolersi della violazione dei criteri che presiedono al riparto dell’onere della prova, tende in realtà a censurare l’apprezzamento delle prove che la Corte d’appello di Roma ha compiuto e si limita a contrapporre una diversa lettura dei dati probatori. Il ricorrente si prefigge, in ultima analisi, di sminuire, in quanto inconcludenti e sforniti di gravità, precisione e concordanza, gli elementi logici posti in risalto dalla Corte di merito al fine di reputare dimostrati i presupposti della domanda, ma non si cura d’incrinare l’articolato percorso argomentativo che sorregge le conclusioni della sentenza d’appello. La censura s’incentra, dunque, sull’incongrua valutazione delle prove raccolte, che esula dal paradigma della violazione dell’art. 2697 cod. civ. e può essere criticata nei ristretti limiti dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. per l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti. -11 - Vizio, nel caso di specie, neppure deducibile, a fronte d’una pronuncia d’appello che, per le medesime ragioni di fatto, ha confermato la pronuncia di primo grado (art. 348-ter, quinto comma, cod. proc. civ., nella formulazione ratione temporisapplicabile). Donde l’inammissibilità delle censure. 4.–Il ricorso dev’essere, nel suo complesso, respinto. 5.– La peculiare complessità della normativa sull’indennità di mobilità in deroga, che vede l’interagire di molteplici fonti e che ha reso indispensabile l’intervento chiarificatore delle sezioni unite di questa Corte in punto di giurisdizione, giustifica l’integrale compensazione delle spese processuali. 6.–L’integrale rigetto del ricorso, proposto successivamente al 30 gennaio 2013, impone di dare atto dei presupposti per il sorgere dell’obbligo del ricorrent e di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315). P.Q.M. Rigetta il ricorso e compensa le spese del presente giudizio. Dichiara la sussistenza dei