Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 26735/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al 19331/2015 n.

R.G. proposto [OSCURATO:PERSONA], già legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] srl, rappresentata e difesa dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 8, presso lo studio di quest'ultimo; - ricorrente - contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto n. 231/25/2015, depositata il 21 gennaio 2015.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 luglio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: Con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale del Veneto rigettava gli appelli proposti dalla [OSCURATO:PERSONA] srl avverso le sentenze nn. 87/6/11-58/4/12 della Commissione tributaria provinciale di Vicenza, che ne aveva respinto i ricorsi contro gli avvisi di accertamento per II.DD. ed IVA 2002/2006.

La CTR osservava in particolare, per un verso, che era pienamente legittima la motivazione per relationem (al PVC) degli atti impositivi impugnati, per altro verso, che le riprese fiscali erano fondate sulle indagini finanziarie espletate e che la società contribuente non aveva adeguatamente provato di avere sostenuto costi da imputare a deconto dei ricavi rideterminati sulla base di dette indagini, secondo la correlativa presunzione legale (relativa) ex art. 32, dPR 600/1973.

Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la Vigni deducendo un motivo unico, poi illustrato con una memoria.

Resiste con controricorso l'Agenzia delle entrate.

Con ordinanza interlocutoria in data 24 marzo 2021 questa Corte ha disposto il rinvio della causa a nuovo ruolo onde acquisire informazioni dall'agenzia fiscale.

Considerato che: In riscontro all'ordinanza di questa Corte, la difesa erariale ha depositato nota dell'Agenzia delle entrate, ufficio locale di Vicenza dalla quale emerge inequivocabilmente che, come eccepito dalla ricorrente con detta memoria difensiva, per effetto del concordato fallimentare della società contribuente deve considerarsi cessata la materia del contendere («Stante la definitività del pagamento e gli effetti della falcidia concorsuale sul debito residuo, la pretesa erariale oggetto del processo pendente risulta essere stata soddisfatta nei termini previsti dal concordato fallimentare»).

Tenuto conto della concorde posizione processuale assunta dalle parti, va pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere, secondo il principio di diritto che «Anche nel processo tributario, la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento della situazione dedotta in controversia e sottopongano al giudice conclusioni conformi, occorrendo che la parte che ha agito in giudizio per la tutela dei propri interessi ne abbia conseguito l'integrale soddisfacimento direttamente ad opera della controparte. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la decisione della Commissione tributaria centrale la quale aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere in base alla sola istanza del contribuente - ricorrente avverso la sentenza di secondo grado favorevole all'Agenzia delle Entrate - e alle circostanze fattuali che il contribuente era fallito e il fallimento si era chiuso per concordato fallimentare, in assenza di prove del regolare adempimento di quest'ultimo e della mancanza di domande di annullamento o risoluzione ex art. 137 legge fall.)» (Sez. 6 - 5, Sentenza n. 27598 del 10/12/2013, Rv. 628938 - 01).

Stante l'esito del giudizio le spese possono essere compensate.

PQM La Corte dichiara cessata la materia del contendere; spese compensate.

Cosi deciso in Roma 6 luglio 2022 [OSCURATO:PERSONA] Il p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al 19331/2015 n. R.G. proposto [OSCURATO:PERSONA], già legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] srl, rappresentata e difesa dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 8, presso lo studio di quest'ultimo; - ricorrente - contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto n. 231/25/2015, depositata il 21 gennaio 2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 luglio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: Con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale del Veneto rigettava gli appelli proposti dalla [OSCURATO:PERSONA] srl avverso le sentenze nn. 87/6/11-58/4/12 della Commissione tributaria provinciale di Vicenza, che ne aveva respinto i ricorsi contro gli avvisi di accertamento per II.DD. ed IVA 2002/2006. La CTR osservava in particolare, per un verso, che era pienamente legittima la motivazione per relationem (al PVC) degli atti impositivi impugnati, per altro verso, che le riprese fiscali erano fondate sulle indagini finanziarie espletate e che la società contribuente non aveva adeguatamente provato di avere sostenuto costi da imputare a deconto dei ricavi rideterminati sulla base di dette indagini, secondo la correlativa presunzione legale (relativa) ex art. 32, dPR 600/1973. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la Vigni deducendo un motivo unico, poi illustrato con una memoria. Resiste con controricorso l'Agenzia delle entrate. Con ordinanza interlocutoria in data 24 marzo 2021 questa Corte ha disposto il rinvio della causa a nuovo ruolo onde acquisire informazioni dall'agenzia fiscale. Considerato che: In riscontro all'ordinanza di questa Corte, la difesa erariale ha depositato nota dell'Agenzia delle entrate, ufficio locale di Vicenza dalla quale emerge inequivocabilmente che, come eccepito dalla ricorrente con detta memoria difensiva, per effetto del concordato fallimentare della società contribuente deve considerarsi cessata la materia del contendere («Stante la definitività del pagamento e gli effetti della falcidia concorsuale sul debito residuo, la pretesa erariale oggetto del processo pendente risulta essere stata soddisfatta nei termini previsti dal concordato fallimentare»). Tenuto conto della concorde posizione processuale assunta dalle parti, va pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere, secondo il principio di diritto che «Anche nel processo tributario, la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento della situazione dedotta in controversia e sottopongano al giudice conclusioni conformi, occorrendo che la parte che ha agito in giudizio per la tutela dei propri interessi ne abbia conseguito l'integrale soddisfacimento direttamente ad opera della controparte. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la decisione della Commissione tributaria centrale la quale aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere in base alla sola istanza del contribuente - ricorrente avverso la sentenza di secondo grado favorevole all'Agenzia delle Entrate - e alle circostanze fattuali che il contribuente era fallito e il fallimento si era chiuso per concordato fallimentare, in assenza di prove del regolare adempimento di quest'ultimo e della mancanza di domande di annullamento o risoluzione ex art. 137 legge fall.)» (Sez. 6 - 5, Sentenza n. 27598 del 10/12/2013, Rv. 628938 - 01). Stante l'esito del giudizio le spese possono essere compensate. PQM La Corte dichiara cessata la materia del contendere; spese compensate. Cosi deciso in Roma 6 luglio 2022 [OSCURATO:PERSONA] Il p
Sentenza Cassazione n. 26735/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris