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CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 24265/2023

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A74 Cfrnalt SENTENZA - 6 GiU 2023 sul ricorso proposto da 1:10 El AAloutti Abdeltif [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la ordinanza del 27/01/2023 del tribunale di Firenze; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 tribunale del riesame di Firenze.quale giudice del rinvio a seguito di sentenza della IV sezione della Corte di Cassazione del 18 maggio 2022 e come tale incaricato di nuovo esame, in ordine alla impugnazione ex art. 322 cod. proc. pen. della ordinanza del 20 dicembre 2021, di rigetto della richiesta di riesame del decreto di perquisizione e sequestro emesso dal P.M. del tribunale di Firenze, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato ex art. 73 del DPR 309/907-rigettava il ricorso.

2. Avverso la predetta ordinanza, [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore, ha proposto ricorso per Cassazione deducendo un solo motivo di impugnazione.

3. Rappresenta, il vizio di cui all'art. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen. e quello di motivazione apparente.

Il tribunale, attraverso una motivazione stereotipata, non avrebbe illustrato quale sia la relazione di immediatezza tra il denaro in sequestro ed il reato per cui si procede e in tale quadro non si intenderebbe il senso del riferimento ad "indagini di carattere tecnico", non comprendendosi quali accertamenti tecnici sul denaro potrebbero essere funzionali per la prova del contestato reato di detenzione a fini di spaccio di stupefacenti.

Altresì, vi sarebbe violazione dell'art. 253 cod. proc. pen., non essendo consentito il sequestro di denaro quale corpo di reato in caso di detenzione a fine di spaccio di droga.

Nessuna rilevanza, poi, assumerebbe la intervenuta confisca del predetto denaro mediante sentenza di appello, ancora non depositata. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è manifestamente infondato.

Come risulta dalla ordinanza impugnata la somme in contestazione è stata oggefro di confisca zen devoluzione alla Cassa delle Ammende, a seguito di sentenza, ancorchè impugnata secondo quanto sostenuto dal ricorrente.

2. Consegue che a fronte di tale nuovo titolo ablativo, ancorchè non risulti allo stato ancora definitivo, ogni decisione sul sequestro probatorio in esame non potrebbe consentire la restituzione del denaro in contestazione, in ragione della sopravvenuta adozione di un nuovo vincolo apposto sulla stessa, controvertibile solo attraverso l'impugnazione della sentenza applicativa della intervenuta confisca, come tale distinta e diversa da quella qui proposta mediante il ricorso in esame.

3. L'impossibilità di ottenere, con l'attuale ricorso, un risultato effettivo di restituzione della somma sequestrata, incide sull'interesse al ricorso dell'istante.

Viiiiir in rilievo in tal modo il principio per cui l'interesse a ricorrere in relazione a qualsivoglia impugnazione si identifica con l'interesse al risultato del giudizio sull'impugnazione, con la conseguenza per cui, nella valutazione della sussistenza o meno dell'interesse della parte ad impugnare, è necessario prendere in esame i due aspetti di tale interesse e cioè quello processuale e quello sostanziale.

Quest'ultimo deve risolversi in un "vantaggio", in una "utilità" in senso obiettivo, per la parte impugnante.

Se dunque, l'impugnazione proposta non può portare - come nel caso di specie e per le ragioni sopra esposte - ad una modificazione degli effetti del provvedimento impugnato, non vi è interesse (cfr. Sez. 6, n. 1473 del 02/04/1997 Rv. 207488 - 01 Pacifico).

Consegue la piena correttezza della decisione impugnata, con cui il tribunale seppure in via residuale ha illustrato 14, ragioni ostativecostituitt daktit.

Vrn`-+ sopravvenuta confisca.

In ogni caso, emergendo una questione di natura giuridica, sollevata da una parte, anche ove si volesse ritenere che il tribunale abbia fatto riferimento alla sopravvenuta confisca non in funzione della rappresnetazione di ragioni ostative alla richiesta bensì solo per ragioni di completezza descrittiva del quadro provvedimentale nel frattempo formatosi, nel caso concreto troverebbe comunque applicazione il principio per cui le argomentazioni giuridiche delle parti - quale è quella sollevata dal ricorrente - o sono fondate - diversamente dal caso di specie - e allora il fatto che il giudice le abbia disattese (motivatamente o meno) dà luogo al motivo di censura costituito dalla violazione di legge, o sono infondate, e allora che il giudice le abbia disattese non può dar luogo ad alcun vizio di legittimità della pronuncia giudiziale, avuto anche riguardo al disposto di cui all'art. 619 comma 1 cod. proc. pen. che consente di correggere, ove necessario, la motivazione quando la decisione in diritto sia comunque corretta (cfr. in tal senso Sez. 1, n. 49237 del 22/09/2016 Rv. 271451 - 01 Emmanuele).

4. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile.

Senza tuttavia che consegua alcuna condanna alle spese processuali né al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende, atteso che l'emersione di una questione certamente nuova e peculiare, posta a fondamento della rilevata carenza di interesse ad impugnare, fa sì che la correlata inammissibilità del ricorso non possa essere riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente, e, in ultima analisi, ad un'ipotesi di soccombenza.

P.Q.M. dichiara inammissibi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A74 Cfrnalt SENTENZA - 6 GiU 2023 sul ricorso proposto da 1:10 El AAloutti Abdeltif [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la ordinanza del 27/01/2023 del tribunale di Firenze; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 tribunale del riesame di Firenze.quale giudice del rinvio a seguito di sentenza della IV sezione della Corte di Cassazione del 18 maggio 2022 e come tale incaricato di nuovo esame, in ordine alla impugnazione ex art. 322 cod. proc. pen. della ordinanza del 20 dicembre 2021, di rigetto della richiesta di riesame del decreto di perquisizione e sequestro emesso dal P.M. del tribunale di Firenze, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato ex art. 73 del DPR 309/907-rigettava il ricorso. 2. Avverso la predetta ordinanza, [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore, ha proposto ricorso per Cassazione deducendo un solo motivo di impugnazione. 3. Rappresenta, il vizio di cui all'art. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen. e quello di motivazione apparente. Il tribunale, attraverso una motivazione stereotipata, non avrebbe illustrato quale sia la relazione di immediatezza tra il denaro in sequestro ed il reato per cui si procede e in tale quadro non si intenderebbe il senso del riferimento ad "indagini di carattere tecnico", non comprendendosi quali accertamenti tecnici sul denaro potrebbero essere funzionali per la prova del contestato reato di detenzione a fini di spaccio di stupefacenti. Altresì, vi sarebbe violazione dell'art. 253 cod. proc. pen., non essendo consentito il sequestro di denaro quale corpo di reato in caso di detenzione a fine di spaccio di droga. Nessuna rilevanza, poi, assumerebbe la intervenuta confisca del predetto denaro mediante sentenza di appello, ancora non depositata. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è manifestamente infondato. Come risulta dalla ordinanza impugnata la somme in contestazione è stata oggefro di confisca zen devoluzione alla Cassa delle Ammende, a seguito di sentenza, ancorchè impugnata secondo quanto sostenuto dal ricorrente. 2. Consegue che a fronte di tale nuovo titolo ablativo, ancorchè non risulti allo stato ancora definitivo, ogni decisione sul sequestro probatorio in esame non potrebbe consentire la restituzione del denaro in contestazione, in ragione della sopravvenuta adozione di un nuovo vincolo apposto sulla stessa, controvertibile solo attraverso l'impugnazione della sentenza applicativa della intervenuta confisca, come tale distinta e diversa da quella qui proposta mediante il ricorso in esame. 3. L'impossibilità di ottenere, con l'attuale ricorso, un risultato effettivo di restituzione della somma sequestrata, incide sull'interesse al ricorso dell'istante. Viiiiir in rilievo in tal modo il principio per cui l'interesse a ricorrere in relazione a qualsivoglia impugnazione si identifica con l'interesse al risultato del giudizio sull'impugnazione, con la conseguenza per cui, nella valutazione della sussistenza o meno dell'interesse della parte ad impugnare, è necessario prendere in esame i due aspetti di tale interesse e cioè quello processuale e quello sostanziale. Quest'ultimo deve risolversi in un "vantaggio", in una "utilità" in senso obiettivo, per la parte impugnante. Se dunque, l'impugnazione proposta non può portare - come nel caso di specie e per le ragioni sopra esposte - ad una modificazione degli effetti del provvedimento impugnato, non vi è interesse (cfr. Sez. 6, n. 1473 del 02/04/1997 Rv. 207488 - 01 Pacifico). Consegue la piena correttezza della decisione impugnata, con cui il tribunale seppure in via residuale ha illustrato 14, ragioni ostativecostituitt daktit. Vrn`-+ sopravvenuta confisca. In ogni caso, emergendo una questione di natura giuridica, sollevata da una parte, anche ove si volesse ritenere che il tribunale abbia fatto riferimento alla sopravvenuta confisca non in funzione della rappresnetazione di ragioni ostative alla richiesta bensì solo per ragioni di completezza descrittiva del quadro provvedimentale nel frattempo formatosi, nel caso concreto troverebbe comunque applicazione il principio per cui le argomentazioni giuridiche delle parti - quale è quella sollevata dal ricorrente - o sono fondate - diversamente dal caso di specie - e allora il fatto che il giudice le abbia disattese (motivatamente o meno) dà luogo al motivo di censura costituito dalla violazione di legge, o sono infondate, e allora che il giudice le abbia disattese non può dar luogo ad alcun vizio di legittimità della pronuncia giudiziale, avuto anche riguardo al disposto di cui all'art. 619 comma 1 cod. proc. pen. che consente di correggere, ove necessario, la motivazione quando la decisione in diritto sia comunque corretta (cfr. in tal senso Sez. 1, n. 49237 del 22/09/2016 Rv. 271451 - 01 Emmanuele). 4. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile. Senza tuttavia che consegua alcuna condanna alle spese processuali né al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende, atteso che l'emersione di una questione certamente nuova e peculiare, posta a fondamento della rilevata carenza di interesse ad impugnare, fa sì che la correlata inammissibilità del ricorso non possa essere riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente, e, in ultima analisi, ad un'ipotesi di soccombenza. P.Q.M. dichiara inammissibi
Decreto Cassazione n. 24265/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris