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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 1 aprile 2026

Cassazione n. 08123/2026

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vvocato TRICANICOISABELLA ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difesodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 15, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]-controricorrente-Numero registro generale 3840/2023Numero sezionale 3413/2025Numero di raccolta generale 8123/2026Data pubblicazione 01/04/2026nonchè contro[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 126, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difesodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])-controricorrente-nonchè contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]-intimati-sul controricorso incidentale proposto da[OSCURATO:PERSONA] S.P.A., elettivamente domiciliato inAVEZZANO [OSCURATO:PERSONA] 58, presso lo studio dell’avvocatoMACCALLINI CARLO ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta edifende-ricorrente incidentale-avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO L'AQUILA n. 954/2022depositata il 28/06/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/07/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Svolgimento del processoLa società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. conveniva in giudizio i signori FaustaSpinetti, [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], per sentir dichiarare, in viaprincipale, l’inefficacia nei propri confronti, ai sensi dell’art. 2901c.c., dell’atto di compravendita di due immobili siti in Ortona in viadella [OSCURATO:PERSONA] n. 5/b; in subordine, la simulazione assoluta del2 di 12Numero registro generale 3840/2023Numero sezionale 3413/2025Numero di raccolta generale 8123/2026contratto, nonché per ottenerne la condanna al risarcimento deiData pubblicazione 01/04/2026danni patrimoniali.Si costituivano [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],chiedendo, la prima, il rigetto di tutte le domande, laddove, isecondi, solo quella di revocazione proposta in via principale e dirisarcimento dei danni, aderendo a quella subordinata di simulazioneassoluta.Il giudice di prime cure dava atto del credito per € 119.837,66vantato dall’istituto bancario nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] edaccertato con sentenza.

Quest’ultima in data 24.08.2012 avevaproceduto alla vendita degli immobili in favore di [OSCURATO:PERSONA], inesecuzione di accordi stipulati con il padre [OSCURATO:PERSONA].

Sullabase del criterio della ragione più liquida, il Tribunale osservava che“se l’atto è frutto di simulazione assoluta, è nullo, e quindi non sipotrebbe pronunciare un’inefficacia relativa di un atto che non èidoneo a produrre alcun effetto”.Avverso la sentenza proponeva appello [OSCURATO:PERSONA], chiedendo lariforma della sentenza sulla base di cinque motivi di gravame.Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva la BPER,chiedendo il rigetto dell’appello principale, nonché, mediantecontestuale appello incidentale, la riforma della sentenza di primogrado, nella parte in cui, facendo erronea applicazione del criteriodella ragione più liquida, aveva pronunciato sulla domanda disimulazione, nonostante questa fosse stata avanzata solo in viasubordinata.Si costituivano [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], chiedendo la confermadella decisione di prime cure e il rigetto degli appelli (principale edincidentale), ritenendo sussistenti unicamente i presupposti dellasimulazione assoluta e non anche della revocatoria.La Corte d’Appello di L’Aquila con sentenza del 28 giugno 2022confermava la decisione impugnata ad eccezione della3 di 12Numero registro generale 3840/2023Numero sezionale 3413/2025Numero di raccolta generale 8123/2026regolamentazione delle spese oggetto di uno dei motivi del ricorsoData pubblicazione 01/04/2026principale.Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione FaustaSpinetti affidandosi a due motivi.

Resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]., nella qualità di mandataria di [OSCURATO:SOCIETA]. (già Società per la [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:SOCIETA].) che spiega ricorso incidentale fondato su tre motivi.[OSCURATO:PERSONA] resiste con separati controricorsi avverso la ricorrenteprincipale e incidentale.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] depositano atti che non possonoqualificarsi memoria ex art. 380 bis-1 c.p.c., in difetto dei relativirequisiti di legge.Le altre parti intimate non svolgono attività difensiva.Motivi della decisioneCon il primo motivo la ricorrente principale denunzia violazione ofalsa applicazione degli artt.1414 e 1417 cc in materia disimulazione e conseguente violazione art.2697 cc in materia di oneredella prova ex art.360 n. 3 c.p.c.La ricorrente censura la sentenza della Corte di Appello rilevando cheil contratto in esame non sarebbe simulato in quanto avrebbe“prodotto effetti tra le parti”, ovvero avrebbe “trasferito il beneimmobile in favore dell’acquirente” , il quale ne avrebbe “acquisitosia la proprietà che il possesso e i relativi benefici”.La Corte avrebbe errato individuando la prova della simulazione nellatestimonianza di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], mentre l’art.1417 ccescluderebbe che l’accordo simulatorio possa essere dimostratomediante prova testimoniale.La banca non avrebbe apportato alcun elemento probatorio utile adimostrare la simulazione e le prove testimoniali, acquisite agli attidel processo, sarebbero state fornite dai convenuti.La Corte avrebbe errato anche nel valutare quale elementoprobatorio la dichiarazione di riconoscimento operata dai [OSCURATO:PERSONA] sulla4 di 12Numero registro generale 3840/2023Numero sezionale 3413/2025Numero di raccolta generale 8123/2026effettiva simulazione dell’atto, in quanto la giurisprudenza riterrebbeData pubblicazione 01/04/2026che la controdichiarazione unilaterale può produrre gli effetti delriconoscimento della simulazione solo se proveniente dalla partecontro il cui interesse è redatta.La dichiarazione di simulazione operata dalla [OSCURATO:PERSONA] con letteraraccomandata del 14/11/2016 che, pure faceva riferimento ad unaccordo simulatorio, rappresenterebbe “un semplice invito al rispettodi un patto ulteriore rispetto al contratto sottoscritto, ovvero diritrasferire il bene dopo cinque anni dalla compravendita ai figli dellasig.ra [OSCURATO:PERSONA]”.Il motivo è inammissibile.Esso è di natura meramente fattuale e la ricorrente si limita asostanzialmente richiedere a questa Corte di rivalutare il materialeprobatorio già correttamente esaminato dai giudici di merito.Parte ricorrente, nella specie, pur denunciando, formalmente,ipotetiche violazioni di legge che vizierebbero la sentenza di secondogrado, (perché in contrasto con gli stessi limiti morfologici efunzionali del giudizio di legittimità) sollecita a questa Corte unanuova inammissibile valutazione di risultanze di fatto (ormaidefinitivamente cristallizzate sul piano processuale) sì come emersenel corso dei precedenti gradi del procedimento, così strutturando ilgiudizio di cassazione in un nuovo, non consentito, terzo grado dimerito, nel quale ridiscutere analiticamente tanto il contenuto, ormaiconsolidatosi, di fatti storici e vicende processuali, quantol'attendibilità maggiore o minore di questa o di quella ricostruzioneprobatoria, quanto ancora le opzioni espresse dal giudice di appellonon condivise e per ciò solo censurate al fine di ottenerne lasostituzione con altre più consone ai propri desiderata - quasi chenuove istanze di fungibilità nella ricostruzione dei fatti di causafossero ancora legittimamente proponibili dinanzi al giudice dilegittimità.5 di 12Numero registro generale 3840/2023Numero sezionale 3413/2025Numero di raccolta generale 8123/2026Sotto altro profilo con il motivo la ricorrente denuncia l’asseritamenteData pubblicazione 01/04/2026erronea interpretazione di un documento (la lettera raccomandatadel 14/11/2016 inoltrata da [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA]) senza censurare laviolazione dei criteri legali di interpretazione ex artt. 1362 ss. c.c.Al fine di far valere una violazione ermeneutica il ricorrente percassazione deve non solo fare esplicito riferimento alle regole legalidi interpretazione (artt. 1362 ss. c.c.) mediante specifica indicazionedelle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti,ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con qualiconsiderazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legaliassunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base diargomentazioni illogiche od insufficienti, non essendo consentito ilriesame del merito in sede di legittimità (Cass. 09/10/2012, n.17168; Cass. 11/03/2014, n. 5595; Cass. 27/02/2015, n. 3980;Cass. 19/07/2016, n. 14715).Di conseguenza, per sottrarsi al sindacato di legittimità, non ènecessario che quella data dal giudice sia l’unica interpretazionepossibile, o la migliore in astratto, sicché, quando di una clausolasiano possibili due o più interpretazioni, non è consentito alla parte,che aveva proposto l’interpretazione disattesa dal giudice, dolersi insede di legittimità del fatto che ne sia stata privilegiata un’altra(Cass. 22/02/2007, n. 4178; Cass. 03/09/2010, n. 19044).Infine, non ricorre la violazione dell’art. 1417 cc, giacchè la normaprecede che “la prova per testimoni della simulazione è ammissibilesenza limiti, se la domanda è proposta da creditori o da terzi e,qualora sia diretta a far valere l'illiceità del contratto dissimulato,anche se è proposta dalle parti”.Nel caso in esame la domanda è stata proposta dalla creditricesocietà [OSCURATO:PERSONA], pertanto la prova testimoniale è ammissibile.La norma prevede che i terzi non soffrano i limiti alla provatestimoniale (2722 c.c.) e per presunzioni (2729 c.c.) proprio in6 di 12Numero registro generale 3840/2023Numero sezionale 3413/2025quanto per essi sarebbe altrimenti difficile dare prova dellaNumero di raccolta generale 8123/2026simulazione.

Data pubblicazione 01/04/2026Con il secondo motivo la ricorrente denunzia violazione o falsaapplicazione degli artt. 91, 92 e 97 cpc sull’errata ripartizionedelle spese di secondo grado e alla condanna all’ulteriore pagamentodella somma pari al contributo unificato ex art. 360 n.3 cpc.Impugna il capo di sentenza relativa alle spese di secondo grado alpunto 3 nella parte in cui il giudice di appello “condanna Spinettipresente grado che – previa compensazione nella misura del 20% -determina nel residuo e, quindi, in complessivi euro 3.806,40 percompensi, oltre Iva, Cap e spese generali come per legge”.Lamenta l’erroneità della liquidazione, in quanto l’appello dellaSpinetti è stato accolto, seppure parzialmente in relazione alle solespese, mentre l’appello di Bper sarebbe stato integralmenterigettato.Il motivo è fondato e va accolto nei termini di seguito indicati.La corte di merito ha posto a carico della parte parzialmentevittoriosa (seppure con riferimento alla censura di minore rilievo)una parte (l’80%) delle spese sostenute dalla parte interamentesoccombente (banca).Nello stesso modo va accolta la seconda parte del motivo laddovecensura la sentenza, al punto n. 5 del dispositivo, ove ha disposto lacondanna, oltre che della Bper, anche della [OSCURATO:PERSONA] al “versamentodi un importo pari a quanto già dovuto a titolo di contributounificato”.La corte d’appello ha motivato detta statuizione affermando che“trova, altresì, applicazione, a carico di [OSCURATO:PERSONA] e della Banca,la disposizione di cui all’art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30/5/2002,n. 115, che prevede l’obbligo del versamento da parte di chi haproposto un’impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile7 di 12Numero registro generale 3840/2023Numero sezionale 3413/2025Numero di raccolta generale 8123/2026o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari alData pubblicazione 01/04/2026contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione”.Ipotesi invero non ricorrente nella specie con riferimento allaposizione della [OSCURATO:PERSONA].Con il primo motivo del ricorso incidentale si deduce la nullità dellasentenza e del procedimento per violazione dell’art.112 cpc ai sensidell’art.360 comma 1 n.4 cpc, ultrapetizione della pronuncia sulladomanda di simulazione, proposta solo in via subordinata rispettoalla domanda di revocatoria.

In sede di gravame BPER CreditManagement [OSCURATO:PERSONA] per Azioni, quale mandataria dellaBPER [OSCURATO:SOCIETA]., ha proposto appello incidentale rilevando che,nonostante avesse proposto in via principale la domanda direvocatoria e solo in subordine l’azione di simulazione, il Tribunaleaveva pronunciato in via principale sulla azione di simulazione sullabase del criterio della ragione più liquida, tenendo conto anche delfatto che se l’atto è frutto di simulazione assoluta, è nullo, e quindinon si potrebbe pronunciare un’inefficacia relativa di un atto che nonè idoneo a produrre alcun effetto.La Corte ha confermato la decisione sulla base della diversaargomentazione secondo cui quando, come nel caso di simulazioneassoluta, l’atto si palesi invalido, ovvero oggettivamente inefficace,tale caratteristica assorbe i profili di parziale inefficacia connessiall’atto valido ed efficace soggetto a revocatoria, così da rendereimproponibile la relativa domanda.L’accoglimento della domanda di simulazione offrirebbe una tutelapiù ampia all’attore rispetto alla revocatoria aggiungendo che labanca non aveva specificato l’interesse ex art. 100 c.p.c. alladomanda principale rispetto alla subordinata.Con il secondo motivo deduce ai sensi dell’art.360 comma 2 n.4 cpcla nullità della sentenza per violazione dell’art.132 cpc.

Oltre allamotivazione illogica ed apparente.8 di 12Numero registro generale 3840/2023Numero sezionale 3413/2025Numero di raccolta generale 8123/2026La Corte territoriale ha respinto il ricorso incidentale sulla base diData pubblicazione 01/04/2026una argomentazione fondata sul difetto di interesse a fronte di unatutela più ampia assicurata dall’accoglimento della domanda disimulazione assoluta.La motivazione sarebbe illogica e comunque apparente.Con il terzo motivo si deduce ai sensi dell’art.360 comma 1 n.3 cpcla violazione e falsa applicazione dell’art.100 cpc e degli artt. 1414ss. cc, 2901 e segg. cc e 2902 c.c.La Corte di appello ha affermato che la banca non avrebbeindividuato uno specifico interesse ex art.100 cpc ad ottenere lapronuncia di revocatoria in luogo della simulazione: “l’impugnantenon può, come fatto dalla banca, limitarsi a dedurre un genericointeresse alla riforma della decisione, ma deve indicare le circostanzeche indurrebbero a ritenere maggiormente preferibile, conriferimento alla sua posizione, lo strumento revocatorio”.Al contrario, nella comparsa di primo e secondo grado la banca avevaprecisato: “pertanto, è interesse del creditore - ex art. 100 c.p.c. -ottenere una pronuncia favorevole sulla domanda revocatoria ex art.2901 c.c., in quanto con la medesima revocatoria l’attopregiudizievole sarà dichiarato inefficace solo nei confronti delcreditore che ha proposto la revocatoria stessa (art. 2901, comma1, c.c.); inoltre, detto creditore – ottenuta la dichiarazione diinefficacia – può promuovere nei confronti dei terzi le azioniesecutive o conservative sui beni che formano oggetto dell’attoimpugnato”.Va esaminato preliminarmente il terzo motivo del ricorso incidentaleperché la questione relativa all’interesse ex art. 100 c.p.c. èassorbente rispetto alle altre censure.I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quantoconnessi, sono inammissibili.Va anzitutto osservato che la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha individuato ilproprio interesse a richiedere ed insistere per la domanda principale9 di 12Numero registro generale 3840/2023Numero sezionale 3413/2025Numero di raccolta generale 8123/2026evidenziando che l'accoglimento della domanda revocatoria ex art.Data pubblicazione 01/04/20262901 c.c. - rispetto a quella di simulazione – appresta, nellaprospettiva della banca, una pregnante tutela al creditore che agiscein giudizio.L'atto posto in essere dal debitore, ancorché fittizio, sarebbecomunque soggetto a revocatoria, ed il profilo di utilità ex art. 100c.p.c. risiede nel fatto che l'atto è inopponibile e quindi inefficacelimitatamente al creditore che ha promosso la relativa azionerevocatoria (banca), non potendo profittarne - come nell'ipotesi dipronuncia della simulazione - tutti i creditori del simulato alienante.Il disposto dell’art. 2901 c.c. consentirebbe di valorizzare il profilodell'effetto dell’atto - e non l'atto in sé, per cui è ininfluente se essosia o meno simulato.Rileva la Corte che nei termini dedotti l’interesse dedotto emeramente astratto per cui correttamente la corte territoriale haritenuto inidonea la prospettazione della appellante incidentale.Il principio contenuto nell'art. 100 c.p.c., secondo il quale perproporre una domanda o per resistere ad essa è necessario averviinteresse, si applica anche al giudizio di impugnazione, in cuil'interesse ad impugnare una decisione o un capo di essa va desuntodall'utilità giuridica che dall'eventuale accoglimento del gravamepossa derivare alla parte che lo propone.Tale vantaggio non può consistere in un mero interesse astratto aduna più corretta soluzione di una questione giuridica, non aventeriflessi sulla decisione adottata e che non spieghi alcuna influenza inrelazione alle domande o eccezioni proposte.Pertanto, deve ritenersi normalmente escluso l'interesse della parteintegralmente vittoriosa ad impugnare una sentenza al solo fine diottenere una modificazione della motivazione, ove non sussista lapossibilità, per la parte stessa, di conseguire un risultato utile egiuridicamente apprezzabile.

Per altro verso, l'interesseall'impugnazione va ritenuto sussistente qualora la pronuncia10 di 12Numero registro generale 3840/2023Numero sezionale 3413/2025Numero di raccolta generale 8123/2026contenga una statuizione contraria all'interesse della parteData pubblicazione 01/04/2026medesima suscettibile di formare il giudicato (Cass. Sez. 2,11/12/2020, n. 28307, Rv. 659838 - 01).Nel caso di specie l’interesse dedotto è meramente astrattoomettendo di specificare quale sia la posizione dei terzi nei confrontidei quali la banca intenderebbe agire e per quale concreta ragione lapronuncia adottata paralizzerebbe tale concreta azione.All’inammissibilità nei suindicati termini dei motivi, assorbiti ognialtra questione e diverso profilo, consegue l’inammissibilità delricorso incidentale.Alla fondatezza nei suindicati termini del secondo motivo del ricorsoprincipale consegue l’accoglimento del ricorso principale e lacassazione in relazione dell’impugnata sentenza.Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto la causa puòessere decisa nel merito ex art. 384, 2° co., c.p.c. con lacompensazione delle spese di spese del giudizio di secondo grado trala [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., fermo il resto.Le ragioni della decisione costituiscono giusti motivi per disporsi lacompensazione tra i ricorrenti, in via principale e incidentale, dellespese del giudizio di cassazione.Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo infavore del controricorrente [OSCURATO:PERSONA] seguono la soccombenza P.Q.MLa Corte accoglie il secondo motivo del ricorso principale nei terminie limiti di cui in motivazione; dichiara inammissibile il 1° motivo delricorso principale e il ricorso incidentale.

Cassa in relazionel’impugnata sentenza e, decidendo la causa nel merito, compensa lespese di spese del giudizio di secondo grado tra la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA]., fermo il resto.Compensa tra i ricorrenti, in via principale e incidentale, le spese delgiudizio di cassazione.11 di 12Numero registro generale 3840/2023Numero sezionale 3413/2025Numero di raccolta generale 8123/2026Condanna i ricorrenti, in via principale e incidentale, al solidaleData pubblicazione 01/04/2026pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida incomplessivi euro 7,200,00 ( di cui euro 7.000,00 per onorari ), oltrea spese generali e accessori di legge, in favore del controricorrente[OSCURATO:PERSONA].Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, da attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, daparte della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma delcomma 1bis dello stesso articolo 13.Così deciso nella camera di Consiglio della Terza Sezione della CorteSuprema di Cassazione in data 4 luglio 2025Il PresidenteLuigi Alessandro Scarano12 di 12

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
vvocato TRICANICOISABELLA ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difesodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 15, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]-controricorrente-Numero registro generale 3840/2023Numero sezionale 3413/2025Numero di raccolta generale 8123/2026Data pubblicazione 01/04/2026nonchè contro[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 126, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difesodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])-controricorrente-nonchè contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]-intimati-sul controricorso incidentale proposto da[OSCURATO:PERSONA] S.P.A., elettivamente domiciliato inAVEZZANO [OSCURATO:PERSONA] 58, presso lo studio dell’avvocatoMACCALLINI CARLO ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta edifende-ricorrente incidentale-avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO L'AQUILA n. 954/2022depositata il 28/06/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/07/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Svolgimento del processoLa società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. conveniva in giudizio i signori FaustaSpinetti, [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], per sentir dichiarare, in viaprincipale, l’inefficacia nei propri confronti, ai sensi dell’art. 2901c.c., dell’atto di compravendita di due immobili siti in Ortona in viadella [OSCURATO:PERSONA] n. 5/b; in subordine, la simulazione assoluta del2 di 12Numero registro generale 3840/2023Numero sezionale 3413/2025Numero di raccolta generale 8123/2026contratto, nonché per ottenerne la condanna al risarcimento deiData pubblicazione 01/04/2026danni patrimoniali.Si costituivano [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],chiedendo, la prima, il rigetto di tutte le domande, laddove, isecondi, solo quella di revocazione proposta in via principale e dirisarcimento dei danni, aderendo a quella subordinata di simulazioneassoluta.Il giudice di prime cure dava atto del credito per € 119.837,66vantato dall’istituto bancario nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] edaccertato con sentenza. Quest’ultima in data 24.08.2012 avevaproceduto alla vendita degli immobili in favore di [OSCURATO:PERSONA], inesecuzione di accordi stipulati con il padre [OSCURATO:PERSONA]. Sullabase del criterio della ragione più liquida, il Tribunale osservava che“se l’atto è frutto di simulazione assoluta, è nullo, e quindi non sipotrebbe pronunciare un’inefficacia relativa di un atto che non èidoneo a produrre alcun effetto”.Avverso la sentenza proponeva appello [OSCURATO:PERSONA], chiedendo lariforma della sentenza sulla base di cinque motivi di gravame.Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva la BPER,chiedendo il rigetto dell’appello principale, nonché, mediantecontestuale appello incidentale, la riforma della sentenza di primogrado, nella parte in cui, facendo erronea applicazione del criteriodella ragione più liquida, aveva pronunciato sulla domanda disimulazione, nonostante questa fosse stata avanzata solo in viasubordinata.Si costituivano [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], chiedendo la confermadella decisione di prime cure e il rigetto degli appelli (principale edincidentale), ritenendo sussistenti unicamente i presupposti dellasimulazione assoluta e non anche della revocatoria.La Corte d’Appello di L’Aquila con sentenza del 28 giugno 2022confermava la decisione impugnata ad eccezione della3 di 12Numero registro generale 3840/2023Numero sezionale 3413/2025Numero di raccolta generale 8123/2026regolamentazione delle spese oggetto di uno dei motivi del ricorsoData pubblicazione 01/04/2026principale.Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione FaustaSpinetti affidandosi a due motivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]., nella qualità di mandataria di [OSCURATO:SOCIETA]. (già Società per la [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:SOCIETA].) che spiega ricorso incidentale fondato su tre motivi.[OSCURATO:PERSONA] resiste con separati controricorsi avverso la ricorrenteprincipale e incidentale.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] depositano atti che non possonoqualificarsi memoria ex art. 380 bis-1 c.p.c., in difetto dei relativirequisiti di legge.Le altre parti intimate non svolgono attività difensiva.Motivi della decisioneCon il primo motivo la ricorrente principale denunzia violazione ofalsa applicazione degli artt.1414 e 1417 cc in materia disimulazione e conseguente violazione art.2697 cc in materia di oneredella prova ex art.360 n. 3 c.p.c.La ricorrente censura la sentenza della Corte di Appello rilevando cheil contratto in esame non sarebbe simulato in quanto avrebbe“prodotto effetti tra le parti”, ovvero avrebbe “trasferito il beneimmobile in favore dell’acquirente” , il quale ne avrebbe “acquisitosia la proprietà che il possesso e i relativi benefici”.La Corte avrebbe errato individuando la prova della simulazione nellatestimonianza di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], mentre l’art.1417 ccescluderebbe che l’accordo simulatorio possa essere dimostratomediante prova testimoniale.La banca non avrebbe apportato alcun elemento probatorio utile adimostrare la simulazione e le prove testimoniali, acquisite agli attidel processo, sarebbero state fornite dai convenuti.La Corte avrebbe errato anche nel valutare quale elementoprobatorio la dichiarazione di riconoscimento operata dai [OSCURATO:PERSONA] sulla4 di 12Numero registro generale 3840/2023Numero sezionale 3413/2025Numero di raccolta generale 8123/2026effettiva simulazione dell’atto, in quanto la giurisprudenza riterrebbeData pubblicazione 01/04/2026che la controdichiarazione unilaterale può produrre gli effetti delriconoscimento della simulazione solo se proveniente dalla partecontro il cui interesse è redatta.La dichiarazione di simulazione operata dalla [OSCURATO:PERSONA] con letteraraccomandata del 14/11/2016 che, pure faceva riferimento ad unaccordo simulatorio, rappresenterebbe “un semplice invito al rispettodi un patto ulteriore rispetto al contratto sottoscritto, ovvero diritrasferire il bene dopo cinque anni dalla compravendita ai figli dellasig.ra [OSCURATO:PERSONA]”.Il motivo è inammissibile.Esso è di natura meramente fattuale e la ricorrente si limita asostanzialmente richiedere a questa Corte di rivalutare il materialeprobatorio già correttamente esaminato dai giudici di merito.Parte ricorrente, nella specie, pur denunciando, formalmente,ipotetiche violazioni di legge che vizierebbero la sentenza di secondogrado, (perché in contrasto con gli stessi limiti morfologici efunzionali del giudizio di legittimità) sollecita a questa Corte unanuova inammissibile valutazione di risultanze di fatto (ormaidefinitivamente cristallizzate sul piano processuale) sì come emersenel corso dei precedenti gradi del procedimento, così strutturando ilgiudizio di cassazione in un nuovo, non consentito, terzo grado dimerito, nel quale ridiscutere analiticamente tanto il contenuto, ormaiconsolidatosi, di fatti storici e vicende processuali, quantol'attendibilità maggiore o minore di questa o di quella ricostruzioneprobatoria, quanto ancora le opzioni espresse dal giudice di appellonon condivise e per ciò solo censurate al fine di ottenerne lasostituzione con altre più consone ai propri desiderata - quasi chenuove istanze di fungibilità nella ricostruzione dei fatti di causafossero ancora legittimamente proponibili dinanzi al giudice dilegittimità.5 di 12Numero registro generale 3840/2023Numero sezionale 3413/2025Numero di raccolta generale 8123/2026Sotto altro profilo con il motivo la ricorrente denuncia l’asseritamenteData pubblicazione 01/04/2026erronea interpretazione di un documento (la lettera raccomandatadel 14/11/2016 inoltrata da [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA]) senza censurare laviolazione dei criteri legali di interpretazione ex artt. 1362 ss. c.c.Al fine di far valere una violazione ermeneutica il ricorrente percassazione deve non solo fare esplicito riferimento alle regole legalidi interpretazione (artt. 1362 ss. c.c.) mediante specifica indicazionedelle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti,ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con qualiconsiderazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legaliassunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base diargomentazioni illogiche od insufficienti, non essendo consentito ilriesame del merito in sede di legittimità (Cass. 09/10/2012, n.17168; Cass. 11/03/2014, n. 5595; Cass. 27/02/2015, n. 3980;Cass. 19/07/2016, n. 14715).Di conseguenza, per sottrarsi al sindacato di legittimità, non ènecessario che quella data dal giudice sia l’unica interpretazionepossibile, o la migliore in astratto, sicché, quando di una clausolasiano possibili due o più interpretazioni, non è consentito alla parte,che aveva proposto l’interpretazione disattesa dal giudice, dolersi insede di legittimità del fatto che ne sia stata privilegiata un’altra(Cass. 22/02/2007, n. 4178; Cass. 03/09/2010, n. 19044).Infine, non ricorre la violazione dell’art. 1417 cc, giacchè la normaprecede che “la prova per testimoni della simulazione è ammissibilesenza limiti, se la domanda è proposta da creditori o da terzi e,qualora sia diretta a far valere l'illiceità del contratto dissimulato,anche se è proposta dalle parti”.Nel caso in esame la domanda è stata proposta dalla creditricesocietà [OSCURATO:PERSONA], pertanto la prova testimoniale è ammissibile.La norma prevede che i terzi non soffrano i limiti alla provatestimoniale (2722 c.c.) e per presunzioni (2729 c.c.) proprio in6 di 12Numero registro generale 3840/2023Numero sezionale 3413/2025quanto per essi sarebbe altrimenti difficile dare prova dellaNumero di raccolta generale 8123/2026simulazione. Data pubblicazione 01/04/2026Con il secondo motivo la ricorrente denunzia violazione o falsaapplicazione degli artt. 91, 92 e 97 cpc sull’errata ripartizionedelle spese di secondo grado e alla condanna all’ulteriore pagamentodella somma pari al contributo unificato ex art. 360 n.3 cpc.Impugna il capo di sentenza relativa alle spese di secondo grado alpunto 3 nella parte in cui il giudice di appello “condanna Spinettipresente grado che – previa compensazione nella misura del 20% -determina nel residuo e, quindi, in complessivi euro 3.806,40 percompensi, oltre Iva, Cap e spese generali come per legge”.Lamenta l’erroneità della liquidazione, in quanto l’appello dellaSpinetti è stato accolto, seppure parzialmente in relazione alle solespese, mentre l’appello di Bper sarebbe stato integralmenterigettato.Il motivo è fondato e va accolto nei termini di seguito indicati.La corte di merito ha posto a carico della parte parzialmentevittoriosa (seppure con riferimento alla censura di minore rilievo)una parte (l’80%) delle spese sostenute dalla parte interamentesoccombente (banca).Nello stesso modo va accolta la seconda parte del motivo laddovecensura la sentenza, al punto n. 5 del dispositivo, ove ha disposto lacondanna, oltre che della Bper, anche della [OSCURATO:PERSONA] al “versamentodi un importo pari a quanto già dovuto a titolo di contributounificato”.La corte d’appello ha motivato detta statuizione affermando che“trova, altresì, applicazione, a carico di [OSCURATO:PERSONA] e della Banca,la disposizione di cui all’art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30/5/2002,n. 115, che prevede l’obbligo del versamento da parte di chi haproposto un’impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile7 di 12Numero registro generale 3840/2023Numero sezionale 3413/2025Numero di raccolta generale 8123/2026o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari alData pubblicazione 01/04/2026contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione”.Ipotesi invero non ricorrente nella specie con riferimento allaposizione della [OSCURATO:PERSONA].Con il primo motivo del ricorso incidentale si deduce la nullità dellasentenza e del procedimento per violazione dell’art.112 cpc ai sensidell’art.360 comma 1 n.4 cpc, ultrapetizione della pronuncia sulladomanda di simulazione, proposta solo in via subordinata rispettoalla domanda di revocatoria. In sede di gravame BPER CreditManagement [OSCURATO:PERSONA] per Azioni, quale mandataria dellaBPER [OSCURATO:SOCIETA]., ha proposto appello incidentale rilevando che,nonostante avesse proposto in via principale la domanda direvocatoria e solo in subordine l’azione di simulazione, il Tribunaleaveva pronunciato in via principale sulla azione di simulazione sullabase del criterio della ragione più liquida, tenendo conto anche delfatto che se l’atto è frutto di simulazione assoluta, è nullo, e quindinon si potrebbe pronunciare un’inefficacia relativa di un atto che nonè idoneo a produrre alcun effetto.La Corte ha confermato la decisione sulla base della diversaargomentazione secondo cui quando, come nel caso di simulazioneassoluta, l’atto si palesi invalido, ovvero oggettivamente inefficace,tale caratteristica assorbe i profili di parziale inefficacia connessiall’atto valido ed efficace soggetto a revocatoria, così da rendereimproponibile la relativa domanda.L’accoglimento della domanda di simulazione offrirebbe una tutelapiù ampia all’attore rispetto alla revocatoria aggiungendo che labanca non aveva specificato l’interesse ex art. 100 c.p.c. alladomanda principale rispetto alla subordinata.Con il secondo motivo deduce ai sensi dell’art.360 comma 2 n.4 cpcla nullità della sentenza per violazione dell’art.132 cpc. Oltre allamotivazione illogica ed apparente.8 di 12Numero registro generale 3840/2023Numero sezionale 3413/2025Numero di raccolta generale 8123/2026La Corte territoriale ha respinto il ricorso incidentale sulla base diData pubblicazione 01/04/2026una argomentazione fondata sul difetto di interesse a fronte di unatutela più ampia assicurata dall’accoglimento della domanda disimulazione assoluta.La motivazione sarebbe illogica e comunque apparente.Con il terzo motivo si deduce ai sensi dell’art.360 comma 1 n.3 cpcla violazione e falsa applicazione dell’art.100 cpc e degli artt. 1414ss. cc, 2901 e segg. cc e 2902 c.c.La Corte di appello ha affermato che la banca non avrebbeindividuato uno specifico interesse ex art.100 cpc ad ottenere lapronuncia di revocatoria in luogo della simulazione: “l’impugnantenon può, come fatto dalla banca, limitarsi a dedurre un genericointeresse alla riforma della decisione, ma deve indicare le circostanzeche indurrebbero a ritenere maggiormente preferibile, conriferimento alla sua posizione, lo strumento revocatorio”.Al contrario, nella comparsa di primo e secondo grado la banca avevaprecisato: “pertanto, è interesse del creditore - ex art. 100 c.p.c. -ottenere una pronuncia favorevole sulla domanda revocatoria ex art.2901 c.c., in quanto con la medesima revocatoria l’attopregiudizievole sarà dichiarato inefficace solo nei confronti delcreditore che ha proposto la revocatoria stessa (art. 2901, comma1, c.c.); inoltre, detto creditore – ottenuta la dichiarazione diinefficacia – può promuovere nei confronti dei terzi le azioniesecutive o conservative sui beni che formano oggetto dell’attoimpugnato”.Va esaminato preliminarmente il terzo motivo del ricorso incidentaleperché la questione relativa all’interesse ex art. 100 c.p.c. èassorbente rispetto alle altre censure.I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quantoconnessi, sono inammissibili.Va anzitutto osservato che la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha individuato ilproprio interesse a richiedere ed insistere per la domanda principale9 di 12Numero registro generale 3840/2023Numero sezionale 3413/2025Numero di raccolta generale 8123/2026evidenziando che l'accoglimento della domanda revocatoria ex art.Data pubblicazione 01/04/20262901 c.c. - rispetto a quella di simulazione – appresta, nellaprospettiva della banca, una pregnante tutela al creditore che agiscein giudizio.L'atto posto in essere dal debitore, ancorché fittizio, sarebbecomunque soggetto a revocatoria, ed il profilo di utilità ex art. 100c.p.c. risiede nel fatto che l'atto è inopponibile e quindi inefficacelimitatamente al creditore che ha promosso la relativa azionerevocatoria (banca), non potendo profittarne - come nell'ipotesi dipronuncia della simulazione - tutti i creditori del simulato alienante.Il disposto dell’art. 2901 c.c. consentirebbe di valorizzare il profilodell'effetto dell’atto - e non l'atto in sé, per cui è ininfluente se essosia o meno simulato.Rileva la Corte che nei termini dedotti l’interesse dedotto emeramente astratto per cui correttamente la corte territoriale haritenuto inidonea la prospettazione della appellante incidentale.Il principio contenuto nell'art. 100 c.p.c., secondo il quale perproporre una domanda o per resistere ad essa è necessario averviinteresse, si applica anche al giudizio di impugnazione, in cuil'interesse ad impugnare una decisione o un capo di essa va desuntodall'utilità giuridica che dall'eventuale accoglimento del gravamepossa derivare alla parte che lo propone.Tale vantaggio non può consistere in un mero interesse astratto aduna più corretta soluzione di una questione giuridica, non aventeriflessi sulla decisione adottata e che non spieghi alcuna influenza inrelazione alle domande o eccezioni proposte.Pertanto, deve ritenersi normalmente escluso l'interesse della parteintegralmente vittoriosa ad impugnare una sentenza al solo fine diottenere una modificazione della motivazione, ove non sussista lapossibilità, per la parte stessa, di conseguire un risultato utile egiuridicamente apprezzabile. Per altro verso, l'interesseall'impugnazione va ritenuto sussistente qualora la pronuncia10 di 12Numero registro generale 3840/2023Numero sezionale 3413/2025Numero di raccolta generale 8123/2026contenga una statuizione contraria all'interesse della parteData pubblicazione 01/04/2026medesima suscettibile di formare il giudicato (Cass. Sez. 2,11/12/2020, n. 28307, Rv. 659838 - 01).Nel caso di specie l’interesse dedotto è meramente astrattoomettendo di specificare quale sia la posizione dei terzi nei confrontidei quali la banca intenderebbe agire e per quale concreta ragione lapronuncia adottata paralizzerebbe tale concreta azione.All’inammissibilità nei suindicati termini dei motivi, assorbiti ognialtra questione e diverso profilo, consegue l’inammissibilità delricorso incidentale.Alla fondatezza nei suindicati termini del secondo motivo del ricorsoprincipale consegue l’accoglimento del ricorso principale e lacassazione in relazione dell’impugnata sentenza.Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto la causa puòessere decisa nel merito ex art. 384, 2° co., c.p.c. con lacompensazione delle spese di spese del giudizio di secondo grado trala [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., fermo il resto.Le ragioni della decisione costituiscono giusti motivi per disporsi lacompensazione tra i ricorrenti, in via principale e incidentale, dellespese del giudizio di cassazione.Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo infavore del controricorrente [OSCURATO:PERSONA] seguono la soccombenza P.Q.MLa Corte accoglie il secondo motivo del ricorso principale nei terminie limiti di cui in motivazione; dichiara inammissibile il 1° motivo delricorso principale e il ricorso incidentale. Cassa in relazionel’impugnata sentenza e, decidendo la causa nel merito, compensa lespese di spese del giudizio di secondo grado tra la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA]., fermo il resto.Compensa tra i ricorrenti, in via principale e incidentale, le spese delgiudizio di cassazione.11 di 12Numero registro generale 3840/2023Numero sezionale 3413/2025Numero di raccolta generale 8123/2026Condanna i ricorrenti, in via principale e incidentale, al solidaleData pubblicazione 01/04/2026pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida incomplessivi euro 7,200,00 ( di cui euro 7.000,00 per onorari ), oltrea spese generali e accessori di legge, in favore del controricorrente[OSCURATO:PERSONA].Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, da attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, daparte della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma delcomma 1bis dello stesso articolo 13.Così deciso nella camera di Consiglio della Terza Sezione della CorteSuprema di Cassazione in data 4 luglio 2025Il PresidenteLuigi Alessandro Scarano12 di 12
Sentenza Cassazione n. 08123/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris