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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 novembre 2021

Cassazione n. 46295/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/02/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 81-24288-21 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per l'assoluta genericità dei motivi, tesi - peraltro - ad ottenere una rivalutazione di aspetti attinenti alla valutazione di merito dell'accertamento della penale responsabilità.

1.1. Ed invero, le critiche esposte dal ricorrente riguardano profili in fatto, coerentemente scrutinati nel corpo della decisione impugnata, la cui riproposizione è tesa - in tutta evidenza - ad una rivalutazione del peso dimostrativo degli elementi di prova.

In tal senso, il ricorso finisce con il proporre argomenti di merito, la cui rivalutazione è preclusa in sede di legittimità.

E' costante, infatti, l'insegnamento di questa Corte per cui il sindacato sulla motivazione del provvedimento impugnato va compiuto attraverso l'analisi dello sviluppo motivazionale espresso nell'atto e della sua interna coerenza logico-giuridica, non essendo possibile compiere in sede di legittimità «nuove» attribuzioni di significato o realizzare una diversa lettura dei medesimi dati dimostrativi e ciò anche nei casi in cui si ritenga preferibile una diversa lettura, maggiormente esplicativa (si veda, ex multis, Sez. 6, n. 11194, del 8/3/2012, Rv. 252178).

Così come va ribadito che l'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile íctu ocu/i, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez.

U., n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794; Sez.

U., n. 47289, del 24/09/2003 Rv. 226074).

1.2. La difesa deduce genericamente vizio della motivazione della sentenza che ha riconosciuto la penale responsabilità dell'odierno ricorrente senza dar conto della univoca preordinazione ideativa, ab origine, degli artifizi o raggiri finalizzati a determinare l'errore dell'acquirente.

Il ricorso si limita, quindi, a denunziare il vizio, senza indicare le ragioni delle pretese omissioni e illogicità o della ridotta valenza dimostrativa degli elementi a carico, e ciò a fronte di puntuali argomentazioni circa la ricorrenza in fatto e in diritto dell'illecito, contenute nella decisione impugnata, con le quali, evidentemente il ricorrente non si confronta.

La Corte ha infatti motivato a fondo su ciascuno dei presupposti della riconosciuta colpevolezza, dando atto dei motivi di gravame, come pure ha fatto in tema di riconoscimento nella condotta dei tratti essenziali della volontà di raggirare l'acquirente, che si evince dalle modalità stesse della condotta (non solo quelle successive all'avvenuto raggiro) con le quali il deceptus fu indotto a versare sulla carta intestata all'imputato la somma richiesta; mentre nulla evidenziano i motivi di ricorso circa le allegazioni difensive o i percorsi ricostruttivi alternativi che il giudice del merito avrebbe in ipotesi potuto percorrere o confutare, se non la mera assenza di previi artifizi tesi a raggirare la vittima, che viceversa la Corte di merito ha individuato traendoli dagli indici univocamente sintomatici di un tale proposito (porre in vendita beni dei quali l'alienante non era in possesso, né aveva intenzione di acquisire per la successiva vendita). 81-24288-21

2. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 novembre 2021.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] rotti / I_ igi Agostinacchio 1.] Il Presidente ( I , DEPOS

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/02/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 81-24288-21 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per l'assoluta genericità dei motivi, tesi - peraltro - ad ottenere una rivalutazione di aspetti attinenti alla valutazione di merito dell'accertamento della penale responsabilità. 1.1. Ed invero, le critiche esposte dal ricorrente riguardano profili in fatto, coerentemente scrutinati nel corpo della decisione impugnata, la cui riproposizione è tesa - in tutta evidenza - ad una rivalutazione del peso dimostrativo degli elementi di prova. In tal senso, il ricorso finisce con il proporre argomenti di merito, la cui rivalutazione è preclusa in sede di legittimità. E' costante, infatti, l'insegnamento di questa Corte per cui il sindacato sulla motivazione del provvedimento impugnato va compiuto attraverso l'analisi dello sviluppo motivazionale espresso nell'atto e della sua interna coerenza logico-giuridica, non essendo possibile compiere in sede di legittimità «nuove» attribuzioni di significato o realizzare una diversa lettura dei medesimi dati dimostrativi e ciò anche nei casi in cui si ritenga preferibile una diversa lettura, maggiormente esplicativa (si veda, ex multis, Sez. 6, n. 11194, del 8/3/2012, Rv. 252178). Così come va ribadito che l'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile íctu ocu/i, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez. U., n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794; Sez. U., n. 47289, del 24/09/2003 Rv. 226074). 1.2. La difesa deduce genericamente vizio della motivazione della sentenza che ha riconosciuto la penale responsabilità dell'odierno ricorrente senza dar conto della univoca preordinazione ideativa, ab origine, degli artifizi o raggiri finalizzati a determinare l'errore dell'acquirente. Il ricorso si limita, quindi, a denunziare il vizio, senza indicare le ragioni delle pretese omissioni e illogicità o della ridotta valenza dimostrativa degli elementi a carico, e ciò a fronte di puntuali argomentazioni circa la ricorrenza in fatto e in diritto dell'illecito, contenute nella decisione impugnata, con le quali, evidentemente il ricorrente non si confronta. La Corte ha infatti motivato a fondo su ciascuno dei presupposti della riconosciuta colpevolezza, dando atto dei motivi di gravame, come pure ha fatto in tema di riconoscimento nella condotta dei tratti essenziali della volontà di raggirare l'acquirente, che si evince dalle modalità stesse della condotta (non solo quelle successive all'avvenuto raggiro) con le quali il deceptus fu indotto a versare sulla carta intestata all'imputato la somma richiesta; mentre nulla evidenziano i motivi di ricorso circa le allegazioni difensive o i percorsi ricostruttivi alternativi che il giudice del merito avrebbe in ipotesi potuto percorrere o confutare, se non la mera assenza di previi artifizi tesi a raggirare la vittima, che viceversa la Corte di merito ha individuato traendoli dagli indici univocamente sintomatici di un tale proposito (porre in vendita beni dei quali l'alienante non era in possesso, né aveva intenzione di acquisire per la successiva vendita). 81-24288-21 2. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 novembre 2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] rotti / I_ igi Agostinacchio 1.] Il Presidente ( I , DEPOS
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