CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 13 marzo 2024
Cassazione n. 31150/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, nella persona della dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto rigettarsi il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Bari ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione avanzata [OSCURATO:PERSONA], in riferimento alla custodia cautelare da questa patita in relazione al capo di imputazione riguardante il reato di concorso esterno in associazione mafiosa. 1.2. Con sentenza del 19/06/2012, divenuta irrevocabile, la Corte di appello di Bari, in riforma della sentenza emessa in data 24/11/09 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bari, ha assolto l'imputata dal predetto reato per insussistenza del fatto. 2. [OSCURATO:PERSONA] della riparazione ha negato l'invocato indennizzo, sul presupposto che la condotta tenuta dall'istante, per quanto penalmente irrilevante, assuma rilievo nel giudizio di riparazione, perché consistita nell'intrattenere frequentazioni con soggetti appartenenti al sodalizio mafioso e, in particolare, con [OSCURATO:PERSONA], indiscusso capo del clan malavitoso (a cui non era legata da alcun rapporto di parentela), di cui ben conosceva la caratura criminale, persona in strettissimi rapporti con il defunto padre, [OSCURATO:PERSONA], a sua volta figura di vertice del clan. 3. Avverso la prefata ordinanza propone ricorso il difensore dell'imputato che solleva un unico motivo con cui deduce inosservanza degli artt. 273 e 314 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione. Sostiene che il Giudice della riparazione non potesse prescindere dalle ragioni della decisione assolutoria in appello, costituite dal fatto che erano state del tutto smentite le finalità illecite degli incontri con [OSCURATO:PERSONA], i quali erano unicamente volti a segnalare a quest'ultimo il proprio fidanzato, [OSCURATO:PERSONA], come persona di fiducia della famiglia Strannaglia incaricata di recuperare beni appartenenti al congiunto deceduto; in tal senso, il rapporto di conoscenza con soggetti pregiudicati e di elevata caratura criminale non potrebbe essere sintomatico di una vera e propria "frequentazione". Osserva come la valutazione dei Giudici di secondo grado, anche per via del prescelto rito abbreviato, si basasse sugli stessi elementi su cui il Gip aveva fondato la misura cautelare. 4. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia rigettato.5. In data 13/03/2024 è pervenuta memoria dell'Avvocatura generale dello Stato, per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile o, in subordine, che sia rigettato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato. 2. In via preliminare, deve osservarsi che non vi sono elementi per ritenere che ricorra, nella specie, anche solo astrattamente, una ipotesi di cui all'art. 314, comma 2, cod. proc. pen., mancando, nel caso di specie, una decisione di merito in sede cautelare, attestante l'assenza dei presupposti di cui agli art. 273 e 280 cod. proc. pen. per l'emissione del titolo. Il caso di specie afferisce, pertanto, ad un'ipotesi di ingiustizia c.d. sostanziale, rispetto alla quale la legittimità della verifica della condizione negativa non deve essere condotta secondo i principi che il diritto vivente ha già precisato con riferimento alla ingiustizia c.d. formale (il riferimento è a Sez. U, n. 32383 del 27/5/2010, D'Annbrosio, secondo cui la circostanza di avere dato o concorso a dare causa alla custodia cautelare per dolo o colpa grave opera, quale condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione, anche in relazione alle misure disposte in difetto delle condizioni di applicabilità previste dagli artt. 273 e 280 cod. proc. pen., operatività che, tuttavia, non può concretamente esplicarsi, in forza del meccanismo causale che governa l'indicata condizione ostativa, nei casi in cui l'accertamento dell'insussistenza ab origine delle condizioni di applicabilità della misura in oggetto avvenga sulla base dei medesimi elementi trasmessi al giudice che ha reso il provvedimento cautelare, in ragione unicamente di una loro diversa valutazione). Tanto premesso, quanto al ravvisato comportamento ostativo, la censura difensiva non coglie nel segno, non emergendo alcuna violazione di legge nè alcun vizio motivazionale del provvedimento impugnato. In linea generale, infatti, deve ribadirsi che, ai fini del riconoscimento dell'indennizzo, in tema di riparazione per ingiusta detenzione, il giudice per stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato causa o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se essa sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di un errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, Maltese, Rv. 259082). La valutazione del giudice della riparazione, pertanto, si svolge su un piano diverso ed autonomo rispetto a quello del giudice del processo penale, ed in relazione a tale aspetto della decisione, egli ha piena ed ampia libertà di valutare il materiale acquisito nel processo, non già per rivalutarlo, bensì al fine di controllare la ricorrenza o meno delle condizioni dell'azione (di natura civilistica), sia in senso positivo che negativo, compresa l'eventuale sussistenza di una causa di esclusione del diritto alla riparazione (Sez. U, n. 43 del 13/12/1995 - dep. 09/02/1996, Sarnataro ed altri). A tali fini, inoltre, in relazione allo specifico comportamento ritenuto dai giudici della riparazione nella specie, è già stato più volte affermato che la condizione ostativa può essere integrata anche da frequentazioni ambigue con i soggetti condannati nel medesimo procedimento, purché il giudice della riparazione fornisca adeguata motivazione della loro oggettiva idoneità ad essere interpretate come indizi di complicità, in rapporto al tipo e alla qualità dei collegamenti con tali persone, così da essere poste quanto meno in una relazione di concausalità con il provvedimento restrittivo adottato (Sez. 4, n. 850 del 28/9/2021, dep. 2022, Denaro, Rv. 282565; Sez. 3, n. 39362 del 08/09/2021, Quarta, Rv. 282161; Sez. 4, n. 53361 del 21/11/2018, Puro, Rv. 274498). Nel caso di specie, la Corte territoriale ha fatto buon governo di tali principi, offrendo congrua giustificazione della ricorrenza di condizioni ostative al riconoscimento dell'indennizzo, consistite nell'intrattenere frequentazioni con soggetti appartenenti al sodalizio mafioso e, in particolare, con [OSCURATO:PERSONA], indiscusso capo del clan malavitoso. La Corte di appello ha ricordato come dagli atti del procedimento risulti che la ricorrente, in epoca antecedente all'adozione della misura cautelare nei suoi confronti, ebbe costanti, plurimi e ravvicinati contatti con il Parisi (a cui non era legata da alcun rapporto di parentela) presso un parco cittadino ed ha sostenuto come non possa ragionevolmente dubitarsi della consapevolezza della donna circa l'importante ruolo rivestito nell'ambito del sodalizio mafioso dal Parisi (la cui caratura criminale era peraltro ben nota persino ai comuni cittadini), considerato non soltanto che il defunto padre della Stramaglia era figura di vertice del clan nonché soggetto in strettissimi rapporti con il Parisi , ma anche che lei stessa, in sede di interrogatorio di garanzia, aveva ammesso di essere pienamente a conoscenza della qualità del Parisi di "affiliato" del padre, pur affermando di essere estranea ai suoi traffici e soltanto interessata alla sorte dei beni dello stesso.Così facendo, l'ordinanza impugnata ha correttamente applicato il principio, reiteratamente affermato da questa Corte di legittimità, secondo cui, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, le frequentazioni ambigue con soggetti condannati nel medesimo procedimento possono integrare un comportamento gravemente colposo, ostativo al riconoscimento del diritto all'indennizzo, purché siano accompagnate dalla consapevolezza che trattasi di soggetti coinvolti in traffici illeciti e non siano assolutamente necessitate (Sez. 4, n. 29550 del 05/06/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277475); integrano invero gli estremi della colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto, la condotta di chi, nei reati contestati in concorso, abbia tenuto, consapevole dell'attività criminale altrui, comportamenti percepibili come indicativi di una sua contiguità (Sez. 4, n. 7956 del 20/10/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280547). In sostanza, considerato che la valutazione del giudice della riparazione deve essere formulata ex ante, sulla base degli elementi in possesso al momento dell'adozione della cautela, la ragionevole apparenza del coinvolgimento nell'attività illecita del clan mafioso è stata desunta dalla frequentazione di soggetti coinvolti nella medesima attività che, sia pur dichiarata priva di rilevanza penale, non è stata esclusa dal Giudice della cognizione. 3. Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. Le spese in favore del Ministero resistente non sono dovute, atteso che, in applicazione del condiviso principio di diritto, già enunciato dalle sentenze delle Sezioni Unite con riguardo alla parte civile (Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, [OSCURATO:PERSONA]; Sez. U, n. 5466 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Gallo), in riferimento a tutte le forme di giudizio camerale non partecipato, la liquidazione delle spese processali riferibili alla fase di legittimità in favore dell'Avvocatura generale dello Stato non è dovuta, perché essa non ha fornito alcun contributo, essendosi limitata a richiedere la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso, ovvero il suo rigetto, senza contrastare specificamente i motivi di impugnazione proposti. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese e= w process