CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 maggio 2022
Cassazione n. 22042/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/06/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che, con la sentenza impugnata, il Giudice di Pace di Messina ha dichiarato responsabile [OSCURATO:PERSONA] del delitto di cui all'art. 612 cod. pen. in danno di [OSCURATO:PERSONA] e, per l'effetto, lo ha condannato alla pena di Euro 800,00 di multa; - che, avverso la sentenza indicata, ha proposto appello, tramite il difensore, l'imputato, con tre motivi; - che la detta impugnativa è stata trasmessa a questa Corte in quanto da qualificarsi come ricorso per cassazione; - che correttamente l'appello è stato convertito in ricorso per cassazione, posto che l'art. 37 d.lgs. n. 274 del 2000, stabilisce che «L'imputato può proporre appello contro le sentenze di condanna del giudice di pace che applicano una pena diversa da quella pecuniaria; può proporre appello anche contro le sentenze che applicano la pena pecuniaria se impugna il capo relativo alla condanna, anche generica, al risarcimento del danno. 2. L'imputato può proporre ricorso per cassazione contro le sentenze di condanna del giudice di pace che applicano la sola pena pecuniaria e contro le sentenze di proscioglimento» e che, con la sentenza impugnata, con la quale l'imputato è stato condannato alla sola pena pecuniaria, nulla è stato deciso in ordine a statuizioni civili, poiché la parte offesa non si è costituita in giudizio per esercitare l'azione civile ex art. 76 cod. proc. pen.; - che i primi due motivi di ricorso, che censurano la dichiarazione di responsabilità sotto il profilo dell'errata valutazione delle prove, stimata dal ricorrente inidonea ad integrare lo standard probatorio richiesto per sostenere la condanna a suo carico pronunciata, non sono consentiti nel presente giudizio di legittimità, sollecitandosi, con le deduzioni in essi sviluppate, il riesame nel merito della decisione assunta dal giudice di pace, mediante un rinnovato apprezzamento delle prove colà assunte delle quali l'impugnante non deduce nemmeno il travisamento; che il terzo motivo di ricorso, proteso a censurare l'operata graduazione della pena, prospetta questione non consentita nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondata, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - dep. 04/02/2014, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007 - dep. 11/01/2008, Rv. 238851), come nel caso di specie [vedasi il richiamo, in sentenza contenuto, all'incidenza dannosa e alla finalizzazione dell'intimidazione a conseguire l'immunità del reato contro il patrimonio commesso in danno della persona offesa]; - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 maggio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] P 11-a, LewLIAAAAkilitAt