CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 43211/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/11/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di Parma del 10 novembre 2020 che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di tentato furto aggravato e, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, l'aveva condannata alla pena ritenuta di giustizia; - che l'unico motivo del ricorso dell'imputata, con il quale la ricorrente denunzia violazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione della non punibilità per particolare tenuità del fatto, è manifestamente infondato perché inerente ad asseriti difetto o contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione non emergenti dal provvedimento impugnato (in particolare, il giudice di merito ben chiariva come il fatto in contestazione, per le modalità di commissione e il valore della merce oggetto del tentativo di furto, evidenzi come il reato non possa considerarsi di particolare tenuità ma, addirittura, debba considerarsi grave; si veda pag. 2 del provvedimento impugnato); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso