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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 03041/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/07/2021 del TRIBUNALE di SAVONAdate-er~i.se-affe-par-ti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile poiché i motivi proposti, relativi a sentenza di patteggiamento, non sono consentiti ai sensi dell'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen., in quanto la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi di tale norma, l'erronea qualificazione giuridica del fatto è limitata ai soli casi di "errore manifesto", configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (tra tante, Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Rv. 281116) — ipotesi neppure prospettata nel ricorso (che lamenta soltanto la inadeguata motivazione al riguardo e l'omesso esame di atti del fascicolo del P.M.); rilevato che all'inammissibilità del ricorso — che può essere dichiarata de plano- conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 2/2021. [OSCURATO:PERSONA] 'ere estenso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/07/2021 del TRIBUNALE di SAVONAdate-er~i.se-affe-par-ti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile poiché i motivi proposti, relativi a sentenza di patteggiamento, non sono consentiti ai sensi dell'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen., in quanto la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi di tale norma, l'erronea qualificazione giuridica del fatto è limitata ai soli casi di "errore manifesto", configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (tra tante, Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Rv. 281116) — ipotesi neppure prospettata nel ricorso (che lamenta soltanto la inadeguata motivazione al riguardo e l'omesso esame di atti del fascicolo del P.M.); rilevato che all'inammissibilità del ricorso — che può essere dichiarata de plano- conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. indicate in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2/2021. [OSCURATO:PERSONA] 'ere estenso
Sentenza Cassazione n. 03041/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris