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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 40881/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/10/2019 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Genova ha confermato la sentenza di prime cure, limitatamente alla condanna inflitta a Idrissi ianati Aziz per i delitti cui ai capi A) e D) dell'imputazione e, per l'effetto, ha rideterminato la pena inflittagli, nella misura stimata di giustizia, negandogli la concessione delle circostanze attenuanti generiche e l'esclusione della contestata, ritenuta ed applicata recidiva, reiterata, infraquinquennale.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato denunciando violazione di legge, in relazione agli artt. 133, 62-bis e 69 cod.pen., e vizio di motivazione con riguardo alla determinazione della pena, giudicata eccessiva, anche in ragione del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, giacché la quantificazione della pena può essere sindacata avanti questo Giudice di legittimità soltanto allorquando sia stata effettuata in limiti superiori a quelli edittali ovvero in maniera illogica.

La commisurazione in concreto della pena, anche per effetto della determinazione sulle attenuanti, costituisce, infatti, il risultato di una valutazione complessiva e non di un giudizio analitico sui vari elementi offerti dalla legge, sicché l'obbligo della motivazione da parte del Giudice dell'impugnazione deve ritenersi compiutamente osservato, anche in relazione alle obiezioni mosse con i motivi d'appello, quando egli, accertata l'irrogazione della pena tra il minimo e il massimo edittale, affermi di ritenerla adeguata o non eccessiva: ciò dimostra, infatti, che egli ha considerato sia pure intuitivamente e globalmente, tutti gli aspetti indicati nell'articolo 133 cod.pen. ed anche quelli specificamente segnalati con i motivi d'appello.

Peraltro, nel caso al vaglio la Corte di appello si è diffusamente soffermata sulle ragioni della mancata esclusione della recidiva contestata, ritenuta ed applicata, senza che il ricorrente si sia fatto carico, come sarebbe stato suo preciso onere, ai fini dell'ammissibilità delle formulate censure, di contestarle specificamente.

A ciò deve aggiungersi che le attenuanti di cui all'art. 62-bis cod.pen. rispondono alla funzione di adeguare la pena al caso concreto, considerato nella globalità degli elementi soggettivi ed oggettivi, di modo che il riferimento alla adeguatezza della pena è sufficiente a motivare il diniego delle circostanze attenuanti suddette.

Nondimeno, le doglianze del ricorrente su tale specifico tema, per un verso, non si confrontano con il tenore della motivazione offerta sul punto dalla Corte territoriale; per altro verso, non contengono alcuna apprezzabile indicazione circa le specifiche ragioni che avrebbero dovuto dar luogo alla chiesta concessione.

4. La ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all'articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende, che si stima equo determinare nella misura di Euro 3.000,000.

P. T. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso ottobre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/10/2019 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Genova ha confermato la sentenza di prime cure, limitatamente alla condanna inflitta a Idrissi ianati Aziz per i delitti cui ai capi A) e D) dell'imputazione e, per l'effetto, ha rideterminato la pena inflittagli, nella misura stimata di giustizia, negandogli la concessione delle circostanze attenuanti generiche e l'esclusione della contestata, ritenuta ed applicata recidiva, reiterata, infraquinquennale. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato denunciando violazione di legge, in relazione agli artt. 133, 62-bis e 69 cod.pen., e vizio di motivazione con riguardo alla determinazione della pena, giudicata eccessiva, anche in ragione del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, giacché la quantificazione della pena può essere sindacata avanti questo Giudice di legittimità soltanto allorquando sia stata effettuata in limiti superiori a quelli edittali ovvero in maniera illogica. La commisurazione in concreto della pena, anche per effetto della determinazione sulle attenuanti, costituisce, infatti, il risultato di una valutazione complessiva e non di un giudizio analitico sui vari elementi offerti dalla legge, sicché l'obbligo della motivazione da parte del Giudice dell'impugnazione deve ritenersi compiutamente osservato, anche in relazione alle obiezioni mosse con i motivi d'appello, quando egli, accertata l'irrogazione della pena tra il minimo e il massimo edittale, affermi di ritenerla adeguata o non eccessiva: ciò dimostra, infatti, che egli ha considerato sia pure intuitivamente e globalmente, tutti gli aspetti indicati nell'articolo 133 cod.pen. ed anche quelli specificamente segnalati con i motivi d'appello. Peraltro, nel caso al vaglio la Corte di appello si è diffusamente soffermata sulle ragioni della mancata esclusione della recidiva contestata, ritenuta ed applicata, senza che il ricorrente si sia fatto carico, come sarebbe stato suo preciso onere, ai fini dell'ammissibilità delle formulate censure, di contestarle specificamente. A ciò deve aggiungersi che le attenuanti di cui all'art. 62-bis cod.pen. rispondono alla funzione di adeguare la pena al caso concreto, considerato nella globalità degli elementi soggettivi ed oggettivi, di modo che il riferimento alla adeguatezza della pena è sufficiente a motivare il diniego delle circostanze attenuanti suddette. Nondimeno, le doglianze del ricorrente su tale specifico tema, per un verso, non si confrontano con il tenore della motivazione offerta sul punto dalla Corte territoriale; per altro verso, non contengono alcuna apprezzabile indicazione circa le specifiche ragioni che avrebbero dovuto dar luogo alla chiesta concessione. 4. La ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all'articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende, che si stima equo determinare nella misura di Euro 3.000,000. P. T. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso ottobre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 40881/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris